Art. 2.
Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi
1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la materia dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi,
dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei
progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si
provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successivamente integrato.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di
selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli
elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame
e di approvazione, e stabilisce le modalita' di determinazione dei
compensi dei componenti degli organi di valutazione.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e
coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati
conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-
scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione
pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il
compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa
fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al
capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
succes- sive modificazioni.
6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o
consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o
procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di
contabilita' generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti
e' effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del
Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi
dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, il controllo di legittimita' della Corte dei conti e'
esercitato in via consuntiva.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi
previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e
dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando
diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti
necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore
centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati
al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da
ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle
amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di
intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che
si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi
uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi
tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi
procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su
espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio
delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle
materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi
comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla
vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo.
10. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita'
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti
e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla
pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente,
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa".
11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il
rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda
dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche
discrezionali.
12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' sostituito dal seguente:
"2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la
decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni
possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni
hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
in sede di conferenza di servizi".
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da
eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici
nonche' di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione
di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla
richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, puo'
essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi
convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per
finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione
vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante
supporto ottico purche' le procedure utilizzate siano conformi a
regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato,
nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti
originali di interesse storico, artistico e culturale.