Art. 2. 
   Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi 
 
  1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata  la  materia  dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi,
dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e  dei
progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del  Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n.  13,  al  cui  finanziamento  si
provvede mediante l'apposito fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successivamente integrato. 
  2. Il regolamento di cui al comma  1  disciplina  le  modalita'  di
selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica  gli
elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di  esame
e di approvazione, e stabilisce le modalita'  di  determinazione  dei
compensi dei componenti degli organi di valutazione. 
  3. Il Dipartimento della funzione pubblica  promuove,  seleziona  e
coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati
conseguiti. A tali fini si avvale di un  apposito  comitato  tecnico-
scientifico  nominato  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica. La composizione  del  comitato  e'  di  cinque  membri,  il
compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa  spesa
fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo  26  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. 
  4. Per l'esercizio finanziario  1994  lo  stanziamento  di  cui  al
capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi. 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3,  4,
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  e
succes- sive modificazioni. 
  6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge  29  dicembre  1988,  n.
554, si interpreta nel senso che  i  progetti  possono  comportare  o
consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea  di  regole  o
procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia  di
contabilita' generale dello Stato. L'individuazione di tali  progetti
e' effettuata con il  decreto  di  approvazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Sugli  atti  e  sui  provvedimenti  attuativi
dell'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, il controllo di legittimita' della Corte dei conti  e'
esercitato in via consuntiva. 
  7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  regolamenti  governativi,  emanati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
dettate norme di  regolamentazione  dei  procedimenti  amministrativi
previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e
dei procedimenti ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha  quando
diversi procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
necessari per l'esercizio di un'attivita'  privata  o  pubblica.  Gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati  ed  al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle  Commissioni
permanenti competenti per materia. Decorso  tale  termine  i  decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano  in  vigore
centottanta  giorni  dopo  la  loro  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti  indicati
al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in  vigore
dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 
  9. I regolamenti di cui  al  comma  7  si  conformano  ai  seguenti
criteri e principi: 
    a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,  in  modo  da
ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali,  il  numero   delle
amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di
intesa; 
    b)  riduzione  dei  termini   attualmente   prescritti   per   la
conclusione del procedimento; 
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso  tipo,  che
si svolgono presso diverse  amministrazioni,  ovvero  presso  diversi
uffici della medesima amministrazione, e uniformazione  dei  relativi
tempi di conclusione; 
    d)  riduzione  del  numero  dei  procedimenti  amministrativi   e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita'; 
    e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di  spesa  e
contabili,  anche  mediante  adozione,  ed   estensione   alle   fasi
procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia   degli   atti,   di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma  2,  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni; 
    f)  unificazione  a  livello  regionale,  oppure  provinciale  su
espressa delega, dei  procedimenti  amministrativi  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  previste  dalla  legislazione  vigente   nelle
materie dell'inquinamento acustico,  dell'acqua,  dell'aria  e  dello
smaltimento dei rifiuti; 
    g) snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti  nei  diversi
comparti produttivi degli adempimenti amministrativi  previsti  dalla
vigente legislazione per la tutela ambientale; 
    h) individuazione delle  responsabilita'  e  delle  procedure  di
verifica e controllo. 
  10. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita'
privata sia subordinato  ad  autorizzazione,  licenza,  abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione  delle  concessioni  edilizie   e   delle   autorizzazioni
rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939,  n.  1089,  29  giugno
1939,  n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,  il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti
e dei requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento  di  prove  a  cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche  discrezionali,  e  non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo per  il  rilascio
degli atti stessi, l'atto di consenso si intende  sostituito  da  una
denuncia di  inizio  di  attivita'  da  parte  dell'interessato  alla
pubblica  amministrazione  competente,  attestante  l'esistenza   dei
presupposti e dei  requisiti  di  legge,  eventualmente  accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a  cio'  destinate,
ove previste. In tali casi,  spetta  all'amministrazione  competente,
entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,   verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e  dei  requisiti  di  legge
richiesti e disporre, se del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei  suoi  effetti,  salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa". 
  11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui la disposizione del  comma  10  non  si  applica,  in  quanto  il
rilascio  dell'autorizzazione,  licenza,  abilitazione,   nulla-osta,
permesso o  altro  atto  di  consenso  comunque  denominato,  dipenda
dall'esperimento  di  prove  che  comportino   valutazioni   tecniche
discrezionali. 
  12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
e' sostituito dal seguente: 
    "2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta  anche  quando
l'amministrazione  procedente  debba  acquisire   intese,   concerti,
nullaosta o assensi  comunque  denominati  di  altre  amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i  nullaosta
e gli assensi richiesti". 
  13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la
decisione e questa non venga raggiunta,  le  relative  determinazioni
possono essere assunte dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni
hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione  all'unanimita'
in sede di conferenza di servizi". 
  14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse  nazionale,  da
eseguirsi a cura  di  concessionari  di  lavori  e  servizi  pubblici
nonche' di amministrazioni statali, ricompresi  nella  programmazione
di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
qualora non  sia  stata  perfezionata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta da  parte  dell'amministrazione  statale  competente,  puo'
essere acquisita nell'ambito di  un'apposita  conferenza  di  servizi
convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione. 
  15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per
finalita' amministrative e probatorie,  previsti  dalla  legislazione
vigente,  si  intendono  soddisfatti  anche  se  realizzati  mediante
supporto ottico purche' le  procedure  utilizzate  siano  conformi  a
regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  dall'Autorita'  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione  di  cui  al  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.
1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato,
nonche'  le  norme  che  regolano  la  conservazione  dei   documenti
originali di interesse storico, artistico e culturale.