Art. 3 
                          Pubblico impiego 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  1,  della
legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994  non  possono  essere
assunti piu' di 320 magistrati con  decorrenza  non  anteriore  al  1
giugno 1994, nel corso del  1995  non  piu'  di  310  magistrati  con
decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di  altri  310
con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno. 
  2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n.  163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1993,  n.  254,
concernente   l'aumento   dell'organico   del   Corpo   di    polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei  concorsi  relativi  a
posti del personale amministrativo non ancora banditi alla  data  del
31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita'  nell'anno  1994.
Per le restanti unita' le assunzioni non possono  superare  la  quota
del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota  del  60
per cento degli stessi nell'anno 1996. 
  3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2,  nonche'
quelle relative ai concorsi gia' banditi  alla  data  del  31  agosto
1993, sono effettuate  fino  al  50  per  cento  con  decorrenza  non
anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non
anteriore al 1 settembre 1994. 
  4. Per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  3  i  capitoli
1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e  giustizia  sono  ridotti  complessivamente  di  lire  48
miliardi nel 1994. 
  5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono  entro  il  31
dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica
dei carichi di lavoro,  che  deve  essere  effettuata  con  specifico
riferimento alla quantita' totale di atti o di  operazioni,  prodotti
nella media degli ultimi tre anni, ai tempi  standard  di  esecuzione
delle attivita' e, ove rilevi, al grado  di  copertura  del  servizio
reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  entro  trenta  giorni  dall'invio   della
documentazione richiesta, verifica la  congruita'  delle  metodologie
utilizzate per determinare i carichi di lavoro. 
  6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al
comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari  ai  posti
coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla  stessa
data, risulti in corso di espletamento un  concorso  o  pubblicato  o
autorizzato un bando di concorso, negli  inquadramenti  giuridici  ed
economici in atto, oppure siano avviate  le  procedure  di  selezione
tramite le liste di collocamento  ai  sensi  dell'articolo  16  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56,  e  successive  modificazioni,  e  dei
commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo 4  del  decreto-legge  21  marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160. 
  7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite  complessivo  del
10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla
legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre  1986,  n.  664,
concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla  legge  9  maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1993,  n.  106,
istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 
  8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui  al
comma 5 possono provvedere, previa verifica dei  carichi  di  lavoro,
alla copertura dei posti resi disponibili  per  cessazioni,  mediante
ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento  degli
stessi. Possono, altresi', provvedere a  nuove  assunzioni  entro  il
limite di un  ulteriore  10  per  cento  delle  cessazioni,  ove  sia
accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad  applicarsi,  per  il
triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma  4,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni  per
le quali ha provveduto  il  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data
del 31 agosto 1993  sono  effettuate  nei  contingenti  indicati  nel
predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda  la  copertura
dei posti disponibili nei  ruoli  delle  stesse  amministrazioni  non
soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge,  da
aliquote determinate  annualmente  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  tenuto  conto  delle  complessive  esigenze
funzionali delle amministrazioni. 
  10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  per  la  copertura  delle
vacanze al 31 dicembre 1992.  Sono  altresi'  prorogate  sino  al  31
agosto 1994 le graduatorie  degli  idonei  in  vigore  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo  non
si applicano agli enti locali  che  negli  ultimi  quattro  anni  non
abbiano  dichiarato  il  dissesto  ai  sensi  dell'articolo  25   del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che
dal  conto  consuntivo  non  presentino  condizioni  di   squilibrio,
evidenziabili  con  parametri  obiettivi,  dalle  quali  scaturiscano
inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e  per  gli
interventi finanziari a carico dello  Stato,  ed  a  condizione  che,
nell'esercizio della  propria  autonomia,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla
rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri  di  cui  ai
commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei commi 8, 23  e
27 del presente articolo non si applicano, altresi', alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in
condizione di squilibrio finanziario. 
  12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali
di cui al comma 11. 
  13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si  applicano  al
personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni,  a  richiesta  dell'ente  presso  cui  lo
stesso presta servizio. A tal fine detto personale  e'  equiparato  a
quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a). 
  14. Gli enti locali  che,  nel  triennio  successivo  all'esercizio
finanziario  1993,  dovessero  trovarsi  nelle  condizioni   di   cui
all'articolo  25  del  predetto  decreto-legge  n.   66   del   1989,
dichiareranno  eccedente  il  personale  che  risultera'  in  esubero
rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del
presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni  di
cui ai commi da 47 a 52. 
  15.  Sono  escluse  dalle  limitazioni  di  cui  al  comma  14   le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non  ancora
privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani
e disabili. Tale deroga, ai sensi  dell'articolo  31,  comma  6,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non  opera  qualora  tali
enti non abbiano provveduto  agli  adempimenti  di  cui  al  medesimo
articolo 31, comma 1. 
  16. In deroga a quanto stabilito dai  commi  6  e  8  del  presente
articolo, alla scuola si applica  l'articolo  4,  all'amministrazione
della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a  4  del
presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si  applica
l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8  del  presente
articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8. 
  17. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo  24  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
  18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle  procedure  di
mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per  la  copertura
di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi
l'unita'. 
  19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si  applicano,  ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente
dalla  qualifica  o  dalla  funzione  nella  quale  si  verifica   la
cessazione dal servizio. 
  20. Le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  5  del  presente
articolo assumono  personale  mediante  concorsi  pubblici  aperti  a
tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1,
lettere b) e  c),  e  dall'articolo  42  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29. 
  21. Le commissioni di concorso sono  composte  da  tecnici  esperti
nelle materie di concorso. Non possono farne parte  componenti  degli
organi di  governo  ed  elettivi,  degli  organismi  sindacali  e  di
rappresentanza dei dipendenti. Le prove di  esame  devono  consentire
una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini. 
  22.  La  graduatoria  concorsuale  viene  approvata  dall'autorita'
competente. Tale  graduatoria  rimane  efficace  per  un  termine  di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali  coperture
di  posti  per  i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito,   e   che
successivamente ed entro tale data  dovessero  rendersi  disponibili.
Non si da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita'  al  concorso  con
esclusione delle procedure di  concorso  relative  al  personale  del
comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami  del
personale docente, approvate in data successiva al  31  agosto  1992,
conservano validita' anche per  gli  anni  scolastici  successivi  al
1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo  in  un  numero
corrispondente a quello delle cattedre e dei  posti  che  risultavano
accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per  effetto  della
riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4,
comma 1, della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  non  sono  stati
conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno
essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. 
  23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma
5 di assumere personale a tempo determinato e di  stabilire  rapporti
di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. 
  24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si
applica al personale della scuola e alle  istituzioni  universitarie,
al personale militare e a  quello  dell'amministrazione  giudiziaria,
delle  forze  di  polizia  e  delle  agenzie  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non  si  applica
inoltre  al  personale  civile  necessario  per  la  formazione   del
personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
strutture sanitarie militari ed al personale a contratto  assunto  ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari
e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero. 
  25.  Per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  comma  24   le
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976,  n.  898,
cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n.  104,
sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni. 
  26.   In   relazione   alle   proprie   esigenze   funzionali    le
amministrazioni pubbliche di cui al comma  5  possono  rideterminare,
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti  messi  a
concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede. 
  27. Non possono essere stabiliti piu' di  due  rapporti  di  lavoro
autonomo per  prestazioni  inferiori  a  tre  mesi  con  la  medesima
persona, nell'arco di un anno. 
  28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito  nei
commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e
disciplinari a carico di chi le ha disposte e  sono  nulle  di  pieno
diritto. 
  29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  comunicano  al
Dipartimento della  funzione  pubblica  e  al  Ministero  del  tesoro
l'elenco nominativo dei  propri  dipendenti  collocati  fuori  ruolo,
comandati   o   distaccati,   nonche   dei   dipendenti   di    altre
amministrazioni  utilizzati  in  posizione  di  comando  o  distacco,
indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio  al
quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche'
la permanenza di tali motivi. 
  30. Il Dipartimento della  funzione  pubblica,  di  intesa  con  il
Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i  motivi
dei provvedimenti che comportano  la  sospensione  delle  prestazioni
presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le  ragioni
di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i
provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro. 
  31. Le aspettative ed  i  permessi  sindacali  retribuiti  previsti
dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in  atto
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  stipulati  ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e  successive  modificazioni,
sono complessivamente ridotti del 50 per cento. E' vietato il  cumulo
di permessi sindacali giornalieri e/o orari. 
  32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20
maggio 1970, n. 300. Durante i periodi  di  aspettativa  sindacale  i
dipendenti pubblici iscritti ai  fondi  esclusivi  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  conservano  il   diritto   alle   prestazioni
previdenziali a carico dei competenti  enti  preposti  all'erogazione
delle stesse. 
  33.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi  sindacali  di   cui
all'articolo 23 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  deve  essere
certificata   al   capo   del   personale   dell'amministrazione   di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso  la  quale  e'
stato utilizzato il permesso. 
  34. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  entro  cento  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da'  attuazione
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in
materia, che provvedono alle finalita' della presente  legge  secondo
le disposizioni dei rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  36.  Continuano  ad  applicarsi,   nel   triennio   1994-1996,   le
disposizioni dell'articolo 7, commi  5  e  6,  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. 
  37.  Il  terzo  comma  dell'articolo  37  del  testo  unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 
  "In  ogni  caso  il  congedo  straordinario   non   puo'   superare
complessivamente nel corso  dell'anno  la  durata  di  quarantacinque
giorni". 
  38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono  computati  al  fine
del raggiungimento del limite fissato dal terzo  comma  dell'articolo
37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal  comma  37  del
presente articolo. 
  39.  Il  primo  comma  dell'articolo  40  del  citato  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 
  "Per il primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
straordinario spettano al  pubblico  dipendente  tutti  gli  assegni,
ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni  di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante
il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni  di
cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti  gli
assegni escluse le indennita' per servizi  e  funzioni  di  carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". 
  40. Le disposizioni  di  cui  al  comma  39  non  si  applicano  ai
lavoratori per i quali e' previsto  il  diritto  all'esenzione  dalla
spesa  sanitaria,  appartenenti  ad  una  delle  categorie   elencate
all'articolo 6 del decreto del  Ministro  della  sanita'  1  febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio  1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti  da  una  delle
forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e
individuate con decreto del Ministro della sanita' nel  caso  in  cui
tali  forme  morbose  richiedano  cure  ospedaliere  o  ambulatoriali
ricorrenti. 
  41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38  e  39  si  applicano  a
tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti
non facciano rinvio al citato testo unico approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni. 
  42. Sono abrogate le disposizioni vigenti  in  materia  di  congedo
straordinario  per  cure  termali  dei  dipendenti  delle   pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29. 
  43. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina  delle  indennita'  di
servizio e degli assegni di sede, comunque denominati,  spettanti  ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero. 
  44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma  43  il
Governo si atterra' ai seguenti  principi  e  criteri  direttivi  per
quanto concerne il personale dipendente dal  Ministero  degli  affari
esteri: 
a) contenimento complessivo della spesa; 
b) attribuzione delle indennita' e degli assegni, che  mantengono  la
   loro natura non retributiva, sulla base degli  oneri  connessi  al
   servizio all'estero; 
c) individuazione dei criteri per la determinazione  del  trattamento
   economico complessivo che, per le componenti di cui  alla  lettera
   b), deve essere  commisurato  alle  necessita'  di  rappresentanza
   derivanti dalle funzioni esercitate, con  speciale  riguardo  alle
   esigenze delle singole sedi, ai  carichi  di  famiglia,  al  costo
   della vita con particolare riferimento a quello  degli  alloggi  e
   del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia  natura
   derivanti da condizioni ambientali  o  di  disagio,  tenuto  conto
   altresi' dei meccanismi e  dei  livelli  che  regolano  la  stessa
   materia nei Paesi della Comunita'  europea  e  negli  altri  Paesi
   maggiormente  industrializzati;  previsione,  per  il  trattamento
   metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a  svolgere
   periodico servizio presso gli  uffici  all'estero,  di  specifiche
   indennita' collegate alle effettive esigenze del servizio; 
d) previsione di aggiornate  e  puntuali  procedure  di  controllo  e
   verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza. 
  45. Ad analoghi principi e criteri,  tenuto  conto  dei  rispettivi
ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a
regolare la materia per le categorie di dipendenti  non  disciplinate
dal comma 44. 
  46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti  competenti  per
materia. 
  47. Il Dipartimento della funzione pubblica,  acquisito  il  parere
delle rappresentanze sindacali, anche in base alle  comunicazioni  da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  dichiara
l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza:  dell'attuazione
delle operazioni di riordino e di  fusione  delle  amministrazioni  e
degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione  in  societa'
di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome  e  degli
enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di  lavoro,
con le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo. 
  48. I dipendenti pubblici che risultano  eccedenti  sulla  base  di
criteri di scelta concordati con  le  organizzazioni  sindacali  sono
collocati in disponibilita'. Ad essi e' corrisposta,  per  la  durata
della disponibilita',  un'indennita'  pari  all'80  per  cento  dello
stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con  esclusione  di
qualsiasi  emolumento,  comunque  denominato,  ancorche'  connesso  a
servizi e funzioni  di  carattere  speciale.  L'indennita'  non  puo'
comunque  essere  di  ammontare  superiore  a  lire  1.500.000  lorde
mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno  per
il nucleo familiare. Il periodo di disponibilita' e'  utile  ai  fini
del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico  del
personale, e  non  puo'  superare  la  durata  di  ventiquattro  mesi
prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del  20
per cento rispetto a quello del  precedente  biennio  sulla  base  di
criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale  proroga  non
puo' essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato  la
proposta di trasferimento nel corso del periodo  di  collocamento  in
disponibilita'. 
  49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilita' le  categorie
protette assunte in base alle vigenti norme. 
  50. Per il collocamento  in  disponibilita',  il  Governo,  con  il
regolamento di  cui  al  comma  52,  determina  criteri  generali  di
priorita'. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti  a
un sesso non possa essere superiore alla  percentuale  del  personale
dello stesso sesso presente nel  profilo  professionale  dell'ufficio
interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125. 
  51.  Il  dipendente  collocato  in   disponibilita'   puo'   essere
trasferito  ad  un  posto  vacante  presso  un'altra  amministrazione
secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria  o  d'ufficio.
Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa
di  servizio  presso  altra  amministrazione.  Nel  caso  di  mancata
accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero  quando
non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza  dispone
la cessazione del rapporto di servizio a decorrere  dal  termine  del
periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a  riposo  non  si
applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi. 
  52. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per la  funzione  pubblica,  con  proprio
decreto  da  adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
definisce le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 47 a 51 del presente articolo, anche  in  relazione  con  la
disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del  citato  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984,  n.  425,
si interpreta nel senso che  l'incremento  di  stipendio  conseguente
alla progressione  economica  relativa  al  servizio  prestato  nella
qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si  calcola  sulla  base
degli stipendi iniziali  tabellari  come  previsto  dall'articolo  3,
primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425. 
  54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,". 
  55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425,  si  interpreta
nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai
fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986
e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta
allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge  19
febbraio 1981, n. 27, per  ciascuno  degli  anni  1986  e  1987.  Gli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento,  conseguenti
ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal  presente  comma,
sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti  sul  trattamento  di
quiescenza. 
  56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei  conti  di  nomina
governativa,  la  determinazione   del   trattamento   economico   e'
effettuata  valutando  esclusivamente  il  periodo  di  servizio   da
dirigente generale dello Stato o di altre  pubbliche  amministrazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto  1984,  n.
425, o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal  quarto
comma  del  medesimo  articolo.  Tale  servizio  e  tale   anzianita'
convenzionale non sono utili per  il  conseguimento  del  trattamento
economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge  6  agosto
1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A
tale ultimo fine non e' altresi' consentita, nei confronti  di  tutto
il personale, la valutazione delle maggiori anzianita'  convenzionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290, e successive modificazioni, e  dell'articolo  1  della
legge 24 maggio 1970, n. 336. 
  57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo  202  del
citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,   ed   alle   altre   analoghe
disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione  pensionabile
superiore a quello spettante nella nuova posizione e'  attribuito  un
assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile  in
godimento all'atto del  passaggio  e  quello  spettante  nella  nuova
posizione. 
  58. L'assegno personale di cui al comma 57 non  e'  cumulabile  con
indennita' fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti
nella  nuova  posizione,  salvo  che  per  la   parte   eventualmente
eccedente. 
  59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' abrogato. 
  60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge  11  luglio
1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988,  n.  221,  e  15  febbraio
1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al  personale
in  esse  espressamente  previsto  purche'  in  servizio  presso   le
amministrazioni contemplate dalle norme stesse. 
  61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si  interpreta
nel senso che il riferimento all'indennita'  di  cui  all'articolo  3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo  alle
misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata
dalla disposizione stessa. 
  62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai  magistrati  ai  quali
comunque vengono  corrisposti  compensi  o  indennita'  di  qualsiasi
genere per l'espletamento di attivita' non istituzionali non  compete
l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. 
  63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o
in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi
o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri  analoghi  trattamenti
economici accessori previsti da specifiche disposizioni  di  legge  a
favore del personale dell'amministrazione presso la quale i  predetti
pubblici dipendenti prestano servizio. 
  64. L'articolo 10, secondo comma, della legge  6  agosto  1984,  n.
425,  si  interpreta  nel  senso  che  esso  si  applica   anche   ai
provvedimenti giudiziali passati in giudicato in  data  successiva  a
quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425,
e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato
a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento  degli
importi erogati o da  erogare  ai  sensi  dell'articolo  10,  secondo
comma,  della  legge  6  agosto  1984,  n.  425,  e'  effettuato,  se
necessario, anche sui miglioramenti dovuti  a  qualsiasi  titolo  sul
trattamento di quiescenza. 
  65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, uno  o  piu'  regolamenti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per
disciplinare  ferme  di  tre  o  cinque  anni   ed   incentivare   il
reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni,  riservando  ai  volontari  congedati  senza  demerito
l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel
Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma  dei  carabinieri,  nella
Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso  alle
carriere iniziali e' assicurato in misura non  superiore  al  60  per
cento dei posti disponibili. Nella  Polizia  di  Stato  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e'  ridotta  al  35
per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge  n.
958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al  20  per  cento.  I
regolamenti attuativi sono  sottoposti  al  parere  delle  competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica. 
  66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente  ed
autonomo  contenute  nella  presente  legge  costituiscono  norme  di
indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della
propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa.