Art. 3
Pubblico impiego
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere
assunti piu' di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1
giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di 310 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri 310
con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254,
concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a
posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del
31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita' nell'anno 1994.
Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota
del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60
per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche'
quelle relative ai concorsi gia' banditi alla data del 31 agosto
1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non
anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non
anteriore al 1 settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli
1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48
miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31
dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica
dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico
riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti
nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione
delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio
reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della
documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie
utilizzate per determinare i carichi di lavoro.
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al
comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti
coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa
data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o
autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed
economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione
tramite le liste di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei
commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del
10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla
legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664,
concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106,
istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro,
alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante
ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli
stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il
limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia
accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il
triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per
le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data
del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel
predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura
dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non
soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da
aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze
funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle
vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate sino al 31
agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non
si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non
abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che
dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio,
evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano
inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli
interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che,
nell'esercizio della propria autonomia, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla
rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei commi 8, 23 e
27 del presente articolo non si applicano, altresi', alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in
condizione di squilibrio finanziario.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali
di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al
personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo
stesso presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a
quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio
finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989,
dichiareranno eccedente il personale che risultera' in esubero
rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del
presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 47 a 52.
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora
privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani
e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali
enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo
articolo 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente
articolo, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione
della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica
l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente
articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di
mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura
di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi
l'unita'.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si applicano, ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente
dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la
cessazione dal servizio.
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente
articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a
tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1,
lettere b) e c), e dall'articolo 42 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti
nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli
organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di
rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire
una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita'
competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al personale del
comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del
personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992,
conservano validita' anche per gli anni scolastici successivi al
1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero
corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano
accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della
riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati
conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno
essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma
5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti
di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si
applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie,
al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria,
delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica
inoltre al personale civile necessario per la formazione del
personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari
e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104,
sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare,
con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a
concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
27. Non possono essere stabiliti piu' di due rapporti di lavoro
autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima
persona, nell'arco di un anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei
commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e
disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno
diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo,
comandati o distaccati, nonche dei dipendenti di altre
amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco,
indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al
quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche'
la permanenza di tali motivi.
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il
Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi
dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni
presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni
di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i
provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti
dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni,
sono complessivamente ridotti del 50 per cento. E' vietato il cumulo
di permessi sindacali giornalieri e/o orari.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20
maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i
dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni
previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione
delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui
all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere
certificata al capo del personale dell'amministrazione di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e'
stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da' attuazione
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in
materia, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo
le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque
giorni".
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine
del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo
37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del
presente articolo.
39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni,
ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante
il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario".
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai
lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla
spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate
all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle
forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e
individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui
tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali
ricorrenti.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a
tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti
non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.
42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo
straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
43. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennita' di
servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi per
quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari
esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennita' e degli assegni, che mantengono la
loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al
servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento
economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera
b), deve essere commisurato alle necessita' di rappresentanza
derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle
esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo
della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e
del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura
derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto
altresi' dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa
materia nei Paesi della Comunita' europea e negli altri Paesi
maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento
metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere
periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche
indennita' collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e
verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi
ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a
regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate
dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per
materia.
47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere
delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara
l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione
delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e
degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in societa'
di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli
enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro,
con le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo.
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di
criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono
collocati in disponibilita'. Ad essi e' corrisposta, per la durata
della disponibilita', un'indennita' pari all'80 per cento dello
stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di
qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorche' connesso a
servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennita' non puo'
comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde
mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per
il nucleo familiare. Il periodo di disponibilita' e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del
personale, e non puo' superare la durata di ventiquattro mesi
prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20
per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di
criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non
puo' essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la
proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in
disponibilita'.
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilita' le categorie
protette assunte in base alle vigenti norme.
50. Per il collocamento in disponibilita', il Governo, con il
regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di
priorita'. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a
un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale
dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio
interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.
51. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere
trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione
secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria o d'ufficio.
Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa
di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata
accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando
non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone
la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del
periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a riposo non si
applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio
decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro,
definisce le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la
disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente
alla progressione economica relativa al servizio prestato nella
qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base
degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3,
primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta
nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai
fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986
e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta
allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti
ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma,
sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di
quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina
governativa, la determinazione del trattamento economico e'
effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da
dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n.
425, o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal quarto
comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianita'
convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento
economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A
tale ultimo fine non e' altresi' consentita, nei confronti di tutto
il personale, la valutazione delle maggiori anzianita' convenzionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336.
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe
disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile
superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un
assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in
godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova
posizione.
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non e' cumulabile con
indennita' fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti
nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente
eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio
1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio
1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale
in esse espressamente previsto purche' in servizio presso le
amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta
nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle
misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata
dalla disposizione stessa.
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali
comunque vengono corrisposti compensi o indennita' di qualsiasi
genere per l'espletamento di attivita' non istituzionali non compete
l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o
in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi
o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti
economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a
favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti
pubblici dipendenti prestano servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n.
425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai
provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a
quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425,
e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato
a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli
importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se
necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul
trattamento di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il
reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito
l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel
Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella
Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle
carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per
cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35
per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n.
958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I
regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed
autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di
indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della
propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa.