Art. 4. 
                         Pubblica istruzione 
 
  1. Gli istituti e le scuole di  ogni  ordine  e  grado  nonche'  le
istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione
ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie  nazionali
di arte drammatica e di  danza  e  i  Conservatori  di  musica  hanno
personalita' giuridica e  sono  dotati  di  autonomia  organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo,  nei  limiti,  con  la
gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo. 
  2. Il consiglio di circolo o  di  istituto  elabora  e  adotta  gli
indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva
il bilancio. 
  3. Nella scuola secondaria superiore  il  comitato  degli  studenti
puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al  consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 
  4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione,  emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  saranno  stabilite  le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo,  del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e
il controllo dei costi anche su base comparativa. 
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991,  n.  262,
e' sostituito dal seguente: 
    "3. Per la somministrazione dei  fondi  di  cui  al  comma  1  si
provvede  mediante  ordinativi  diretti  intestati  alle  istituzioni
scolastiche oppure  mediante  ordinativi  tratti  su  fondi  messi  a
disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito  dal
Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi  si  estinguono
con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  36   delle   istruzioni
amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo". 
  6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica  istruzione,
e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  e  previo  parere  delle   competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica sul relativo schema, uno o piu'  decreti  legislativi  per
l'attuazione dell'autonomia  scolastica  e  per  il  riassetto  degli
organi collegiali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 maggio 1974, n. 416. 
  7. I decreti legislativi di cui al comma 6,  con  l'osservanza  dei
principi e dei criteri sottoindicati, determinano: 
    a) i  tempi  di  attuazione  dell'autonomia,  in  relazione  alla
definizione di un piano di razionalizzazione e  di  ridimensionamento
degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base  delle
esigenze e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita'  di
applicazione  e  di  coordinamento  delle  nuove  disposizioni   alle
istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  giuridica.  Il
predetto piano, avuto riguardo all'eta' deli alunni, al numero  degli
handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per  problemi  di
devianza giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione  la
necessita' e i  disagi  che  possono  determinarsi  in  relazione  ad
esigenze locali, particolarmente nelle comunita'  e  zone  montane  e
nelle piccole isole; 
    b) le modalita'  di  esercizio  dell'autonomia  didattica,  anche
attraverso   progetti   di   istituto   che   consentano   forme   di
organizzazione  modulare,  procedure  di   valutazione,   ambiti   di
flessibilita' curricolare anche in relazione  ad  obiettivi  connessi
alle esigenze locali; 
    c)  le  modalita'  di   attuazione   della   collaborazione   tra
istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni; 
    d) le modalita'  di  esercizio  dell'autonomia  organizzativa  ed
amministrativa, volta  ad  attribuire  alle  istituzioni  scolastiche
anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e  la  capacita'  di
stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per  la  eventuale
gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti; 
    e) le modalita' per la definizione di organici di istituto, anche
in relazione  all'impiego  del  personale  su  reti  di  scuole,  che
consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi,  sulla
base di criteri indicati dal Ministro della pubblica  istruzione,  di
concerto con i Ministri del tesoro e  per  la  funzione  pubblica,  e
sulla base di piani provinciali  predisposti  dai  provveditori  agli
studi; 
    f)  la  razionalizzazione  della  gestione  del  personale  e  le
modalita' di utilizzazione, nonche'  le  modalita'  di  reclutamento,
senza aggravio di spese, dei docenti per attivita'  extracurricolari,
tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti; 
    g) le modalita' di erogazione alle  istituzioni  scolastiche  del
contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,
e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato,  nonche'
delle entrate derivanti  dalle  tasse,  dai  contributi  e  da  altri
proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo stu-
dio; 
    h) l'attribuzione ai capi di istituto di  compiti  di  direzione,
promozione, coordinamento e  valorizzazione  delle  risorse  umane  e
professionali e di compiti di gestione delle  risorse  finanziarie  e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
    i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di
educazione  e  dei  convitti  annessi  agli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore; 
    l) l'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  agli
istituti  di  educazione,  tenendo  conto  delle  loro   specificita'
ordinamentali; 
    m) la definizione dello statuto dello studente,  con  indicazione
dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita
della scuola, nonche' il comitato degli  studenti  da  istituirsi  in
ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri  e  formula
proposte direttamente al consiglio di istituto; 
    n) la  definizione  dei  compiti  e  della  organizzazione  degli
Istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi  (IRRSAE),  del  Centro  europeo  dell'educazione  e  della
Biblioteca di  documentazione  pedagogica,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  419,  quali  enti  di
sostegno  all'autonomia  didattica,  di  ricerca  e  sviluppo   delle
istituzioni scolastiche, con la  previsione,  per  la  Biblioteca  di
documentazione pedagogica,  del  collocamento  fuori  ruolo  a  tempo
indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso  di  essa,
ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto  al  termine  del  periodo
massimo di comando previsto dalla legge; 
    o) il potenziamento degli organi collegiali  della  scuola,  come
organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni  scolastiche
nel rispetto della liberta' di insegnamento, da parte  delle  diverse
componenti  e  delle  famiglie,  da  valorizzare  in   relazione   al
rafforzamento dell'autonomia  scolastica,  nonche'  le  modalita'  di
elezione dei componenti del consiglio di  circolo  o  di  istituto  e
quelle di partecipazione dei  componenti  elettivi  e  non  elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado. 
  8. In attesa della nuova disciplina  dell'organo  collegiale  della
scuola  a  livello  nazionale  la  durata  in  carica  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno. 
  9. A decorrere dal 1  gennaio  1994  il  servizio  di  cassa  delle
istituzioni  scolastiche,  artistiche,  educative  e  dei   Distretti
scolastici e' affidato  all'Ente  poste  italiane,  che  lo  gestisce
attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e  le
condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini  della
graduale attuazione del nuovo  sistema,  sono  regolate  da  apposita
convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri  del
tesoro e  della  pubblica  istruzione.  Il  Ministro  della  pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  emana  le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie. 
  10.  E'  anticipata   dall'anno   scolastico   1994-1995   all'anno
scolastico  1993-1994  l'attuazione  delle  direttive  del  piano  di
rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui  all'articolo  5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.  Sono  fatti  salvi  i
trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra  relativi  all'anno
scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che
dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura
di cattedre e posti disponibili nella provincia, e'  utilizzato,  per
le  supplenze   temporanee,   secondo   le   disposizioni   contenute
nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni. 
  11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti
locali, si procede con separato provvedimento  alla  rideterminazione
dei rapporti medi  provinciali  alunni-classi,  tenendo  conto  delle
specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di
ciascuna provincia in particolare delle aree montane,  nonche'  della
presenza  di  alunni  portatori  di  handicap.  Per   gli   eventuali
accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali. 
  12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995,  gli  organici  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle
istituzioni  educative,  sono   rideterminati   in   relazione   alle
prevedibili cessazioni dal servizio e,  comunque,  nel  limite  delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste  dal  piano
di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
  13. Le assunzioni in ruolo  sono  disposte  nei  limiti  dei  posti
vacanti dopo la riduzione di organico di cui al  comma  12.  In  ogni
caso  non  sono  effettuate  su  posti  dei  quali  si   preveda   la
soppressione nell'anno scolastico successivo. 
  14. Analogamente si provvede nei riguardi del  personale  direttivo
in  relazione  alle  cessazioni  dal   servizio   e   al   piano   di
razionalizzazione della rete scolastica  da  definire  ai  sensi  del
comma 6. 
  15. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 
  16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola. 
  17.  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1994  le  spese  per  le
supplenze annuali  e  temporanee  sono  sostenute  dalle  istituzioni
scolastiche di ogni ordine e  grado  con  imputazione  ai  rispettivi
bilanci e  con  applicazione  dell'articolo  25,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 
  18.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ripartisce  fra   i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio,  sulla
base della consistenza provinciale del personale docente,  educativo,
amministrativo, tecnico ed  ausiliario  dipendente  dallo  Stato.  Il
Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare  interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra  le  di-
verse province. Le somme sono assegnate con ordini di  accreditamento
a rendicontazione decentrata emessi in  deroga  ai  limiti  di  somma
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
2440,  e  successive  modificazioni.  Con  il  medesimo  criterio,  i
provveditori agli studi assegnano  alle  istituzioni  scolastiche  ed
educative l'80 per  cento  delle  somme  accreditate,  riservando  il
residuo  20  per  cento  ad  interventi  relativi   a   imprevedibili
sopravvenute esigenze. 
  19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze  temporanee  di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite  risorse,  entro  i  limiti  dei
finanziamenti a tal fine previsti  e  nell'esercizio  dei  poteri  di
gestione  di  cui  sono  rispettivamente   responsabili   nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze. 
  20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori  ruolo  ai  sensi
dell'articolo 113 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 417, sono utilizzati,  in  ambito  distrettuale,  dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di  servizio  in  supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore  stesso,  sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte  della
unita' sanitaria locale e  sentito  anche  il  capo  d'istituto,  non
ritenga   sussistenti   motivi   ostativi   al   temporaneo   ritorno
all'insegnamento. 
  21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti  ad
esaurimento  nell'assegnazione  a  compiti  diversi  da   quelli   di
istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge  20
maggio  1982,   n.   270,   sono   restituiti   in   via   temporanea
all'insegnamento  e   utilizzati,   in   ambito   distrettuale,   dal
provveditore agli studi della sede di attuale servizio  in  supplenze
temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati  chiedano
di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in  cui  prestano
servizio o comunque che l'amministrazione stessa  non  se  ne  assuma
l'onere. 
  22. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di  frequenza
negli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame
e di diploma sono annualmente determinate con  decreto  del  Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi  introiti  sono  acquisiti  ai  bilanci  delle
istituzioni   scolastische   interessate,   per   le   esigenze    di
funzionamento amministrativo e didattico. 
  23. Nella determinazione delle  tasse  di  cui  al  comma  22  sono
previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito,  sulla
base  del  reddito  del  nucleo  familiare,  risultante  dall'annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le  vigenti
disposizioni che prevedono la  dispensa  dal  pagamento  delle  tasse
scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio. 
  24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e  21,
i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del  Ministero
della pubblica istruzione, per gli  anni  1994,  1995  e  1996,  sono
ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno. 
  25. Nelle materie disciplinate dal presente  articolo,  sono  fatte
salve le competenze delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
che  provvedono  a  disciplinare  un  proprio  ordinamento  anche  in
relazione alle esigenze dei gruppi  linguistici  ed  ai  sensi  delle
norme di attuazione dello Statuto speciale per la  regione  Trentino-
Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della  Repubblica  1
novembre 1973, n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  del  testo
unificato approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1983, n. 89.