Art. 4.
Pubblica istruzione
1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonche' le
istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione
ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno
personalita' giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva
il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti
puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e
il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262,
e' sostituito dal seguente:
"3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si
provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni
scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a
disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal
Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono
con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni
amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sul relativo schema, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli
organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei
principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla
definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento
degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle
esigenze e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita' di
applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle
istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' giuridica. Il
predetto piano, avuto riguardo all'eta' deli alunni, al numero degli
handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di
devianza giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione la
necessita' e i disagi che possono determinarsi in relazione ad
esigenze locali, particolarmente nelle comunita' e zone montane e
nelle piccole isole;
b) le modalita' di esercizio dell'autonomia didattica, anche
attraverso progetti di istituto che consentano forme di
organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di
flessibilita' curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi
alle esigenze locali;
c) le modalita' di attuazione della collaborazione tra
istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
d) le modalita' di esercizio dell'autonomia organizzativa ed
amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche
anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacita' di
stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale
gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
e) le modalita' per la definizione di organici di istituto, anche
in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che
consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla
base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e
sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le
modalita' di utilizzazione, nonche' le modalita' di reclutamento,
senza aggravio di spese, dei docenti per attivita' extracurricolari,
tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalita' di erogazione alle istituzioni scolastiche del
contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,
e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonche'
delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri
proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo stu-
dio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione,
promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e
professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di
educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione
secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli
istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificita'
ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione
dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita
della scuola, nonche' il comitato degli studenti da istituirsi in
ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula
proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della
Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di
sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle
istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di
documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo
indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa,
ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo
massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come
organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche
nel rispetto della liberta' di insegnamento, da parte delle diverse
componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al
rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonche' le modalita' di
elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e
quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle
istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti
scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce
attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e le
condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della
graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita
convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del
tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno
scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di
rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i
trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno
scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che
dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura
di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per
le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute
nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti
locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione
dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle
specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di
ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonche' della
presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali
accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano
di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti
vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni
caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo
in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di
razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del
comma 6.
15. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le
supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi
bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il
Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le di-
verse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento
a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i
provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed
educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il
residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili
sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non
ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea
all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano
servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma
l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame
e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastische interessate, per le esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono
previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla
base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21,
i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono
ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte
salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in
relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle
norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo
unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89.