Art. 5. 
                           (Universita'). 
1. A decorrere dall'esercizio finanziario  1994  i  mezzi  finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre  distinti
capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
a) fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  relativo
alla  quota  a  carico  del  bilancio  statale  delle  spese  per  il
funzionamento e le attivita'  istituzionali  delle  universita',  ivi
comprese le  spese  per  il  personale  docente,  ricercatore  e  non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione  della  quota  destinata  ai
progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e
della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977,  n.
394; 
b) fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi  attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio  statale  per
la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture
edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma  8  dell'articolo  7  della
legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
c)  fondo  per  la  programmazione   dello   sviluppo   del   sistema
universitario, relativo al finanziamento  di  specifiche  iniziative,
attivita'  e  progetti,  ivi  compreso  il  finanziamento  di   nuove
iniziative didattiche. 
2. Al fondo per il finanziamento  ordinario  delle  universita'  sono
altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  suc-
cessive modificazioni, relative al personale  delle  universita',  le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti
in itinere con il personale non docente,  nonche'  le  disponibilita'
finanziarie  a  copertura  degli  incrementi  di   retribuzione   del
personale docente. 
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita'  sono
comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita'  in  misura
proporzionale alla somma dei  trasferimenti  statali  e  delle  spese
sostenute  direttamente  dallo   Stato   per   ciascuna   universita'
nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito  il  Consiglio
universitario nazionale  e  la  Conferenza  permanente  dei  rettori,
relativi a standard dei costi  di  produzione  per  studente  e  agli
obiettivi  di  qualificazione  della  ricerca,  tenuto  conto   delle
dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. 
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche  e'  ripartito   in   relazione   alle   necessita'   di
riequilibrio delle  disponibilita'  edilizie,  ed  alle  esigenze  di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 
5.  Il  fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del  sistema
universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 
6. Le  universita'  possono,  altresi',  stipulare  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  accordi
di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di  cui  ai
commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle  attivita'  ovvero
di iniziative e attivita' specifiche. 
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita'  e'  determinato,  per  l'anno  1994,  in
misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per  il  finanziamento
ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota
di riequilibrio dello stesso fondo sara'  aumentata  almeno  di  pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a  regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di  sviluppo.  Il
riparto  della  quota  di  riequilibrio  e'  finalizzato  anche  alla
riduzione dei differenziali nei costi standard  di  produzione  nelle
diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse  erogate
tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita'  e
degli standard europei. 
9.  Le  funzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed  economico
dei  professori  universitari  e  dei  ricercatori,  fatte  salve  le
competenze e le norme vigenti in  materia  di  concorsi,  nonche'  le
norme vigenti in materia di stato  giuridico,  sono  attribuite  alle
universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme  stabilite
dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti  in
materia di pubblicita'. 
10. L'organico di ateneo e' costituito  dai  posti  di  personale  di
ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati,  da  quelli  recati  in
aumento nel piano di  sviluppo  delle  universita'  per  il  triennio
1991-1993, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  28
ottobre 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256  del  31
ottobre 1991, dai posti  di  ruolo  di  personale  non  docente  gia'
assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per  cento  di
quelli  previsti  nel  predetto  piano  di  sviluppo  1991-1993.   Le
assunzioni, sino al completamento  degli  organici,  sono  effettuate
compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati  alle
universita', sulla base di criteri finalizzati  al  riequilibrio  del
sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei. 
11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente  delle
universita' sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli atenei. 
12. Le modifiche degli organici  sono  deliberate  dalle  universita'
secondo i  rispettivi  ordinamenti.  Non  sono  consentite  modifiche
comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per  gli
organici definiti al comma 10. 
13.  A  partire  dall'anno   accademico   1994-1995,   gli   studenti
universitari contribuiscono alla  copertura  dei  costi  dei  servizi
universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il
pagamento, a favore delle universita', della tassa  di  iscrizione  e
dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse,
sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in base  al
reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al  merito
degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima e' fissata
in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito  superiore,
non puo' superare il triplo della minima. 
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse  di  cui  al
comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da
stipularsi con le singole universita', stabiliscono gli obiettivi  di
utilizzo.  Le  universita'  possono  inoltre  stabilire   contributi,
d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al  comma  14,
finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50  per
cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla  legge  2  dicembre
1991, n. 390. L'ammontare dei  contributi  e  delle  tasse  non  puo'
superare il quadruplo della tassa minima. 
16. Le universita' stabiliscono inoltre per  gli  studenti  capaci  e
meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o  parziale
dalle tasse e dai contributi universitari. 
17. Sono mantenute  per  l'anno  accademico  1993-1994  le  quote  di
compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo
suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18  dicembre  1951,
n. 1551. 
18. I criteri generali per la determinazione del merito,  dei  limiti
di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare  di  cui
ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 
19. L'importo della tassa minima di cui al  comma  14  per  gli  anni
accademici successivi  all'anno  accademico  1994-1995  e'  aumentato
sulla base del tasso  di  inflazione  programmato,  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
20. A decorrere  dall'anno  accademico  1994-1995  sono  abrogate  le
vigenti disposizioni in materia di  esonero  da  tasse  e  contributi
universitari.  Sono  esonerati  dalla  tassa  di  iscrizione  e   dai
contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di  stu-
dio e dei prestiti d'onore.  I  criteri  di  cui  al  comma  16  sono
stabiliti dalle universita' sulla base dei  principi  di  uniformita'
definiti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche'
sulla base delle convenzioni  e  degli  accordi  internazionali  gia'
sottoscritti  con  Paesi  terzi.  L'individuazione  delle  condizioni
economiche  va  effettuata  tenendo  conto  anche  della   situazione
patrimoniale del nucleo familiare.  In  sede  di  prima  applicazione
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge  puo'
essere emanato anche nelle more  della  costituzione  della  Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui  all'articolo
6 della medesima legge. 
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione  dal  servizio
del  personale  delle  universita'  non  sono  soggetti  a  controlli
preventivi di  legittimita'  della  Corte  dei  conti.  Il  controllo
successivo della Corte dei conti di cui  all'articolo  7,  comma  10,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli  fini  della
Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo
di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.  All'uopo
le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del  rettore,  dei  nuclei  di  valutazione
interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni  dopo  la
loro approvazione e comunque non oltre  sei  mesi  dopo  la  chiusura
dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. 
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono  istituiti  nuclei
di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la  corretta  gestione  delle
risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della  didattica,
nonche'   l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di  riferimento  del
controllo anche su indicazione degli organi  generali  di  direzione,
cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna  e'  trasmessa  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei
rettori per la valutazione dei risultati  relativi  all'efficienza  e
alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e  per
la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio  del  sistema
universitario, anche ai  fini  della  successiva  assegnazione  delle
risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio  permanente
da istituire, con decreto del Ministro, ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione  e'  altresi'
trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione,  di
cui all'articolo  17  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano e' costituito dai posti del  personale  di  ricerca  gia'
assegnati, nonche'  dai  posti  di  ruolo  di  personale  tecnico  ed
amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi
quelli per i quali a tale data  siano  stati  pubblicati  i  bandi  o
iniziate le procedure di concorso. In  vista  della  riorganizzazione
degli  Osservatori  astronomici  e  astrofisici  in  un  unico   ente
denominato  "Istituto  nazionale  di  astronomia   ed   astrofisica",
l'organico  nazionale  e'  costituito  dalla  somma  delle  dotazioni
organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui  all'articolo  30
della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  163,  non
ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Analogamente,   in   vista   del
riordinamento  dell'Osservatorio   vesuviano   nell'ente   denominato
"Istituto   nazionale   di   vulcanologia",    rimangono    assegnati
all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio  1986,  n.
23, e quelli di cui agli  articoli  30,  33  e  36  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di  ricerca
sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la
cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro
il 31 agosto 1993, nonche'  dai  posti  previsti  in  conseguenza  di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in  base
alle  disposizioni  e  alle  procedure   di   cui   all'articolo   13
dell'accordo sindacale reso  esecutivo  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli  enti  di  ricerca
possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo  del  15  per
cento per ciascun anno dei posti non coperti e  comunque  nell'ambito
degli stanziamenti previsti per ciascun anno. 
27. Sono fatti salvi i  contratti  previsti  dall'articolo  36  della
legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e   successive   modificazioni,   e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso  esecutivo  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono  fatti
salvi, altresi', i contratti a tempo determinato  presso  istituzioni
ed enti di ricerca  i  cui  oneri  ricadano  su  fondi  derivanti  da
contratti con  istituzioni  comunitarie  ed  internazionali,  nonche'
quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno  definite
con decreto interministeriale emanato di intesa fra il  Ministro  per
la funzione pubblica e il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.