Art. 5.
(Universita').
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo
alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il
funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi
comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai
progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n.
394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per
la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture
edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative,
attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove
iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono
altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti
in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita'
finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del
personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono
comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura
proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese
sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita'
nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio
universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori,
relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli
obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle
dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di
riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi
di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai
commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero
di iniziative e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in
misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota
di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il
riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla
riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle
diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate
tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e
degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico
dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le
competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le
norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle
universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite
dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in
materia di pubblicita'.
10. L'organico di ateneo e' costituito dai posti di personale di
ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati, da quelli recati in
aumento nel piano di sviluppo delle universita' per il triennio
1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente gia'
assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per cento di
quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le
assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate
compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle
universita', sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del
sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.
11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle
universita' sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli atenei.
12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle universita'
secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche
comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli
organici definiti al comma 10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti
universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi
universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il
pagamento, a favore delle universita', della tassa di iscrizione e
dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse,
sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in base al
reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito
degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima e' fissata
in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore,
non puo' superare il triplo della minima.
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al
comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da
stipularsi con le singole universita', stabiliscono gli obiettivi di
utilizzo. Le universita' possono inoltre stabilire contributi,
d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14,
finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per
cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non puo'
superare il quadruplo della tassa minima.
16. Le universita' stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e
meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale
dalle tasse e dai contributi universitari.
17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di
compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo
suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951,
n. 1551.
18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti
di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui
ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni
accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato
sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le
vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi
universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di stu-
dio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono
stabiliti dalle universita' sulla base dei principi di uniformita'
definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche'
sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali gia'
sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni
economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione
patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge puo'
essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo
6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio
del personale delle universita' non sono soggetti a controlli
preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo
successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della
Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo
di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo
le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione
interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la
loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura
dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei
di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle
risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del
controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione,
cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei
rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e
alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per
la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle
risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente
da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi'
trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia'
assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed
amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi
quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione
degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente
denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica",
l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni
organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30
della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non
ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata
in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del
riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato
"Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati
all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n.
23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca
sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la
cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro
il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base
alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13
dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca
possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per
cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito
degli stanziamenti previsti per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti
salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni
ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche'
quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite
con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per
la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.