Art. 6.
(Contratti pubblici).
1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche
amministrazioni hanno facolta', fino al 31 dicembre 1994, di
rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal
presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15,
contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di
cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parita' di
ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento
rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati
negli elenchi di cui al comma 2.
2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le
altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono
all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi
redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati
relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della
programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per
la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti
parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione
dati presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle
pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei
prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di
grandi quantita' di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro
e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilita', tempi,
obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione
dei prezzi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali
non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio
di congruita' da parte dei competenti organi tecnici delle
amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.
4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per
provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e da'
notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi
entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti
possono essere approvati, fatta salva la responsabilita' contabile,
civile e amministrativa del funzionario.
5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruita',
le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il
contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione,
rifiutano l'approvazione.
6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono re-
care una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene
operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi
tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti
dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del
contratto e' soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di
recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un
nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello
offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.
7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di
bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota
pari al 10 per cento dei risparmi puo' essere utilizzata dagli enti
locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995
e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per
le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento,
di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al
comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il
31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita'
montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui
relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonche'
altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono
costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di
acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni
contrattuali piu' favorevoli ed una economia procedimentale.
11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi
da 1 a 15 sono nulli.
12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15
sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice
amministrativo.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i
contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ai
concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e
di gestione e alle aziende municipalizzate.
14. E' fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge
8 novembre 1991, n. 381.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai
contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo
sviluppo.
16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi
ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere
pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi
standardizzati definiti ai sensi del comma 17.
17. E' costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e
organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un
servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i
provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base
a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di
lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun
anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro
elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio,
provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai
contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana
allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi
unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori
pubblici nei Paesi in via di sviluppo sara' fissata con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri.
19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti
aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti,
entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruita'
da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla
base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17.
Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il
giudizio di congruita' e' riferito ai costi definiti ai sensi dello
stesso comma 17.
20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile
del procedimento e da' notizia al contraente o al concessionario
dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni
dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere
approvati, fatta salva la responsabilita' contabile, civile e
amministrativa del funzionario.
21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non
congruita', le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il
concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di
accettazione, rifiutano l'approvazione.
22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti
dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di
bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi
bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi puo'
essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi
agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi
contrattuali.
23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle
regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di
una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma
22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita'
montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui
relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nei casi in cui non dispongono di uffici tecnici
idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno
prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge,
alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione
di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano
demandate l'attivita' di progettazione e le altre incombenze di
natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli
enti convenzionati.
25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.
26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si
applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonche' ai
concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e
di gestione e alle aziende municipalizzate.
27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle
d'Aosta, che provvede alle finalita' della presente legge secondo le
disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di
attuazione.
28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di
aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di
beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le
concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la
gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un
quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora
risulti che il prezzo complessivo concordato sia piu' elevato del 15
per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei
prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso
di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo
periodo prosegue l'esecuzione del contratto.
29. Il giudizio di congruita' del contratto viene formulato dai
competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa
nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al
contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta
giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere
eseguiti, fatta salva la responsabilita' contabile, civile e
amministrativa del funzionario.
30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si
procede al giudizio di congruita' se le parti, prima della
pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una
riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale
ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo
superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruita'
se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento,
comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In
caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene
ricondotto ad equita', anche per la parte gia' eseguita, a tutti gli
effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilita' contabile.
31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o
il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non
congruita', le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte
del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del
nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17,
anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali
dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5
per cento.
32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei
limiti di cui ai commi 30 e 31, e' fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato
accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente
che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco
unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del
tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai
soggetti esclusi dalle future contrattazioni.
33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle
amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla
adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione
dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28
a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta
l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1 gennaio 1992 e prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti
dall'applicazione dei commi da 28 a 33 costituiscono economie di
bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota
pari al 10 per cento dei risparmi puo' essere utilizzata dagli enti
locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995
e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per
le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento,
di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al
comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il
31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita'
montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui
relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.
37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale
presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di
novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto
1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti
finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle
regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri
enti locali, nonche' di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga
con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al
presente articolo.
38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai
contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo
sviluppo.