Art. 6. 
                        (Contratti pubblici). 
1. E'  vietato  il  rinnovo  tacito  dei  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni per la fornitura di  beni  e  servizi.  Le  pubbliche
amministrazioni  hanno  facolta',  fino  al  31  dicembre  1994,   di
rinnovare al medesimo contraente, in deroga  a  quanto  disposto  dal
presente comma e alle  procedure  previste  dai  commi  da  2  a  15,
contratti in scadenza per i quali non si applichino le  procedure  di
cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parita'  di
ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per  cento
rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni  e
servizi non possono prevedere prezzi superiori  a  quelli  pubblicati
negli elenchi di cui al comma 2. 
2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le
altre   pubbliche   amministrazioni   che   abitualmente   provvedono
all'esecuzione  dei  contratti  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
redigono e tengono aggiornati  elenchi  dei  prezzi  pagati.  I  dati
relativi  sono  trasmessi  al  Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi  per
la programmazione economica  (ISPE),  degli  altri  istituti  facenti
parte del sistema statistico nazionale e del centro  di  elaborazione
dati   presso   l'Autorita'   per   l'informatica   nella    pubblica
amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi  pagati  dalle
pubbliche  amministrazioni  ed  alla  pubblicazione  trimestrale  dei
prezzi di riferimento con  particolare  riguardo  alla  fornitura  di
grandi quantita' di beni e servizi. Con regolamento da emanare  entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del  tesoro
e per  la  funzione  pubblica  stabiliscono  responsabilita',  tempi,
obblighi, criteri e procedure per la rilevazione  e  la  comparazione
dei prezzi. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al  comma  2  e  comunque  a  partire   dal   quarantunesimo   giorno
dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i  quali
non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio
di  congruita'  da  parte  dei  competenti   organi   tecnici   delle
amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento. 
4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i  termini  per
provvedere, procede alla nomina del funzionario  responsabile  e  da'
notizia al contraente dell'avvio del procedimento  stesso,  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento  deve  concludersi
entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine  i  contratti
possono essere approvati, fatta salva la  responsabilita'  contabile,
civile e amministrativa del funzionario. 
5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruita',
le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il
contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di  accettazione,
rifiutano l'approvazione. 
6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono re-
care una clausola  di  revisione  periodica  del  prezzo,  che  viene
operata sulla base di un'istruttoria condotta dai  competenti  organi
tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti
dal limite massimo indicato ai sensi  del  comma  2,  il  prezzo  del
contratto e' soggetto a revisione, salvo il diritto  della  parte  di
recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un
nuovo contratto sulla base  di  un  prezzo  non  superiore  a  quello
offerto al precedente contraente e da questi rifiutato. 
7. Per le amministrazioni statali,  i  risparmi  di  spesa  derivanti
dall'applicazione dei  precedenti  commi  costituiscono  economie  di
bilancio. Per le regioni, le province, i  comuni  e  gli  altri  enti
locali  e  tutti  gli  enti  il   cui   finanziamento   avvenga   con
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato,  i  risparmi  stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una  quota
pari al 10 per cento dei risparmi puo' essere utilizzata  dagli  enti
locali territoriali che provvedono, ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995
e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 
8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione  per
le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento,
di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di  spesa  di  cui  al
comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e  il
31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita'
montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti,  sui
relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 
9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n.  142,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa,  nonche'
altri enti pubblici  appartenenti  a  categorie  omogenee,  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   possono
costituire  uffici  unici  per  l'espletamento  delle  procedure   di
acquisto  di  beni  e  servizi  allo  scopo  di  ottenere  condizioni
contrattuali piu' favorevoli ed una economia procedimentale. 
11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui  ai  commi
da 1 a 15 sono nulli. 
12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1  a  15
sono devolute alla  giurisdizione,  in  via  esclusiva,  del  giudice
amministrativo. 
13. Le disposizioni dei commi da 1  a  14  si  applicano  a  tutti  i
contratti delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nonche'  ai
concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione  e
di gestione e alle aziende municipalizzate. 
14. E' fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della  legge
8 novembre 1991, n. 381. 
15. Le disposizioni dei commi  da  1  a  14  si  applicano  anche  ai
contratti stipulati  nell'ambito  della  cooperazione  italiana  allo
sviluppo. 
16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi
ad oggetto la progettazione, la costruzione o la  gestione  di  opere
pubbliche  non   possono   prevedere   costi   superiori   ai   costi
standardizzati definiti ai sensi del comma 17. 
17. E' costituito, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, in posizione di autonomia  funzionale  e
organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato  in  un
servizio centrale e  in  servizi  regionali,  aventi  sede  presso  i
provveditorati regionali alle opere  pubbliche.  Esso  provvede  alla
raccolta ed alla elaborazione  dei  dati  informativi  concernenti  i
lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in  base
a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per  tipo  di
lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun
anno. A  tal  fine  lo  stesso  Osservatorio  si  avvale  del  Centro
elaborazione dati della soppressa Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla  costituzione  dell'Osservatorio,
provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
18. Le disposizioni dei commi da  16  a  27  si  applicano  anche  ai
contratti relativi ai Paesi in cui  opera  la  cooperazione  italiana
allo sviluppo. La metodologia per definire,  sulla  base  dei  prezzi
unitari dei singoli  Paesi,  i  costi  standardizzati  per  i  lavori
pubblici nei Paesi in via di  sviluppo  sara'  fissata  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri. 
19. I contratti e  le  concessioni,  ivi  compresi  i  relativi  atti
aggiuntivi, per i quali non  sia  ancora  intervenuta  l'approvazione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti,
entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio  di  congruita'
da parte dei competenti organi tecnici  delle  amministrazioni  sulla
base dei criteri e parametri di  riferimento  fissati  dal  Consiglio
superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. 
Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al  comma  17,  il
giudizio di congruita' e' riferito ai costi definiti ai  sensi  dello
stesso comma 17. 
20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del  responsabile
del procedimento e da' notizia  al  contraente  o  al  concessionario
dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro  novanta  giorni
dalla notizia.  Decorso  tale  termine  i  contratti  possono  essere
approvati,  fatta  salva  la  responsabilita'  contabile,  civile   e
amministrativa del funzionario. 
21.  Ove  il  giudizio  si  concluda  con  una  valutazione  di   non
congruita', le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o  il
concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di
accettazione, rifiutano l'approvazione. 
22. Per le amministrazioni statali, i  risparmi  di  spesa  derivanti
dall'applicazione dei commi da 16  a  21  costituiscono  economie  di
bilancio. Per le regioni, le province, i  comuni  e  gli  altri  enti
locali, i risparmi  stessi  restano  a  disposizione  nei  rispettivi
bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi puo'
essere utilizzata dagli enti locali territoriali che  provvedono,  ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29, e successive modificazioni, a  iscrivere,  nei  bilanci  relativi
agli anni 1994,  1995  e  1996,  le  risorse  occorrenti  ai  rinnovi
contrattuali. 
23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione  delle
regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di
una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al  comma
22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno  e  il  31
dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro,  ovvero  al  Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita'
montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22,  sui
relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 
24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n.  142,  e  successive
modificazioni, nei casi in  cui  non  dispongono  di  uffici  tecnici
idonei per  la  redazione  di  progetti  di  opere  pubbliche,  danno
prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge,
alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della  costituzione
di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al  quale  siano
demandate l'attivita' di  progettazione  e  le  altre  incombenze  di
natura tecnica concernenti le opere  pubbliche  di  competenza  degli
enti convenzionati. 
25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16  a  27,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12. 
26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27  del  presente  articolo  si
applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria,  nonche'  ai
concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione  e
di gestione e alle aziende municipalizzate. 
27. Restano salve  le  competenze  in  materia  della  regione  Valle
d'Aosta, che provvede alle finalita' della presente legge secondo  le
disposizioni  dello  statuto  di  autonomia  e  relative   norme   di
attuazione. 
28.  Le  pubbliche  amministrazioni  procedono  a  rivedere  atti  di
aggiudicazione o di approvazione di contratti  per  la  fornitura  di
beni o servizi e di contratti di appalto  di  opere  pubbliche  e  le
concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione  o  la
gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura  superiore  a  un
quarto alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge,  qualora
risulti che il prezzo complessivo concordato sia piu' elevato del  15
per  cento  rispetto  all'importo  risultante  dall'applicazione  dei
prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso
di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Durante  questo
periodo prosegue l'esecuzione del contratto. 
29. Il giudizio di  congruita'  del  contratto  viene  formulato  dai
competenti  organi  tecnici  delle  singole  amministrazioni,  previa
nomina del funzionario responsabile del  procedimento  ed  avviso  al
contraente dell'inizio del  procedimento,  ai  sensi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi  entro  novanta
giorni dall'avviso. Decorso tale termine i  contratti  devono  essere
eseguiti,  fatta  salva  la  responsabilita'  contabile,   civile   e
amministrativa del funzionario. 
30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500  milioni  non  si
procede  al  giudizio  di  congruita'  se  le  parti,   prima   della
pubblicazione dei dati di  cui  ai  commi  2  e  17,  concordano  una
riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale
ribasso contrattuale o convenzionale.  Per  i  contratti  di  importo
superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruita'
se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento,
comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o  convenzionale.  In
caso di riduzione concordata del  prezzo,  il  contratto  si  ritiene
ricondotto ad equita', anche per la parte gia' eseguita, a tutti  gli
effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilita' contabile. 
31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o
il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non
congruita', le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte
del contratto ancora da eseguire  alla  data  della  definizione  del
nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi  dei  commi  2  e  17,
anche  mediante  modifiche  quantitative,  qualitative  e   temporali
dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del  2,5
per cento. 
32. Qualora il contraente non accetti la  riduzione  del  prezzo  nei
limiti di cui ai commi 30 e 31, e' fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni, per un periodo di tre anni  decorrenti  dal  mancato
accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con  il  contraente
che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco
unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano  al  Ministero  del
tesoro - Provveditorato generale  dello  Stato  i  dati  relativi  ai
soggetti esclusi dalle future contrattazioni. 
33. Fatto salvo il generale potere di  autotutela  riconosciuto  alle
amministrazioni dalla normativa vigente, anche  in  riferimento  alla
adozione  di  misure   cautelari,   ivi   compresa   la   sospensione
dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da  28
a  32  si  riferiscono  ai  contratti  per  i  quali  sia   pervenuta
l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il  1  gennaio  1992  e  prima
della data di entrata in vigore della presente legge. 
34. Per le amministrazioni statali, i  risparmi  di  spesa  derivanti
dall'applicazione dei commi da 28  a  33  costituiscono  economie  di
bilancio. Per le regioni, le province, i  comuni  e  gli  altri  enti
locali  e  tutti  gli  enti  il   cui   finanziamento   avvenga   con
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato,  i  risparmi  stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una  quota
pari al 10 per cento dei risparmi puo' essere utilizzata  dagli  enti
locali territoriali che provvedono, ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995
e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 
35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per
le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento,
di una quota pari al 5 per cento dei risparmi  di  spesa  di  cui  al
comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il
31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita'
montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33,  sui
relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 
36. Alle fattispecie di cui ai commi da  28  a  37  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13. 
37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno  del  settore  statale
presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro  entro  il  mese  di
novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della  legge  5  agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23  agosto
1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati  gli  effetti
finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e  sui  bilanci  delle
regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri
enti locali, nonche' di tutti gli enti il cui  finanziamento  avvenga
con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui  al
presente articolo. 
38. Le disposizioni dei commi da  28  a  37  si  applicano  anche  ai
contratti stipulati  nell'ambito  della  cooperazione  italiana  allo
sviluppo.