Art. 7 
      (Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori). 
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni,  in
conformita' alle relative disposizioni  regionali,  in  relazione  ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale. 
2. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 
"Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della  presente  legge
per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle  regioni  con
riferimento ai costi massimi ammissibili  per  l'edilizia  agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma  della  lettera  g)  del  primo
comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
Con gli stessi provvedimenti  di  cui  al  primo  comma,  le  regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata, per le quali  sono  determinate  maggiorazioni  del  detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. 
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di  cui  al
primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali  determinazioni,  il
costo di costruzione e' adeguato annualmente,  ed  autonomamente,  in
ragione  dell'intervenuta  variazione  dei   costi   di   costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto
costo, variabile  dal  5  per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche  e  delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".