Art. 8 
                (Disposizioni in materia di sanita'). 
1. Per l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono  procedere
ad assunzioni di personale, anche per posti che  si  rendano  vacanti
per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1 luglio 1993,
e non coperti. 
2. Le  regioni  possono  autorizzare,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, assunzioni in deroga nel  limite  massimo,  complessivo  e
comprensivo del personale amministrativo  e  di  quello  sanitario  a
livello regionale, del 50 per cento dei  posti  resisi  vacanti,  per
cessazioni dal servizio,  comunque  verificatesi.  Le  autorizzazioni
possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure  di
mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e  85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.  384,  nonche'  dopo
aver esperito le procedure di mobilita'  per  documentate  situazioni
familiari e personali previste dagli articoli 12 e  13  del  medesimo
decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al
personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle  attivita'
necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135,  nonche'
al personale sanitario e in particolare per i servizi di  prevenzione
e per i consultori familiari e materno-infantili. 
3. Per il comparto della sanita', a decorrere  dal  1  gennaio  1994,
l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58  e  124
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
non puo'  eccedere  il  70  per  cento  degli  stanziamenti  relativi
all'anno  1991.  A  tal  fine,  le  amministrazioni  provvedono  alla
ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione
dei plus orari da assegnare al personale di cui agli  articoli  61  e
127 del citato decreto n. 384 del 1990.  In  particolare,  le  unita'
sanitarie locali e gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico provvedono alla ridefinizione dei  piani  di  lavoro  con
conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente
e del  relativo  fondo  di  cui  all'articolo  124  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando  la
maggioe disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412. 
4. Gli organi di amministrazione  delle  unita'  sanitarie  locali  e
degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  il
coordinatore  amministrativo  ed   il   coordinatore   sanitario,   i
componenti il  collegio  dei  revisori,  nonche',  ove  nominati,  il
direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
responsabili dell'applicazione delle norme di  cui  al  comma  3  del
presente articolo. 
5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione dello  studio
professionale, di collaborazione informatica e  di  collaboratore  di
studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del
comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   settembre   1990,   n.   314,   e
dell'indennita' di collaborazione informatica di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera L), dell'accordo  reso  esecutivo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e'  sospesa  a
far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli  accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi  dell'articolo  4,  comma  9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. 
6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa  l'indennita'  mensile
lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968,  n.  416,  come  modificata
dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre  1988,  n.  460.
Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta
nell'ambito  delle  indennita'  professionali  previste  in  sede  di
accordo di lavoro e correlate a  specifiche  funzioni.  Dalla  stessa
data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici. 
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta
in materia di bilinguismo. 
8. Le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato  e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 
1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. 
9.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  e'  abolito  il  prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  30
della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  A  decorrere  dalla  medesima
data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici  per  i  quali
sia stata rilasciata l'autorizzazione  sono  erogabili  dal  Servizio
sanitario nazionale. 
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica  del  farmaco  di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
procede alla riclassificazione delle  specialita'  medicinali  e  dei
preparati  galenici  di  cui  al  comma  9  del  presente   articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi: 
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; 
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera  a),  di  rilevante
interesse terapeutico; 
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a)
e b). 
11. La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo  da
garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario  nazionale  per
l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire
10.000 miliardi sulla  base  dei  consumi  del  periodo  1  settembre
1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14  e
16.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  la  classificazione  delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi  di  cui
al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 
12. A decorrere dal  1  gennaio  1994,  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti  a  regime
di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non  possono
superare la media dei  prezzi  risultanti  per  prodotti  similari  e
inerenti al medesimo principio nell'ambito della  Comunita'  europea;
se  inferiori,  l'adeguamento  alla  media  comunitaria  non   potra'
avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della  differenza.
Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze  in
materia di  fissazione  e  revisione  del  prezzo  delle  specialita'
medicinali. 
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione
dei farmaci di cui al comma 10, adotta il  criterio  delle  categorie
omogenee. Le  relative  decisioni  della  suddetta  Commissione  sono
adottate  nel   rispetto   delle   direttive   comunitarie   e   sono
immediatamente esecutive. Le  aziende  produttrici  possono  proporre
osservazioni  nel  termine  inderogabile   di   trenta   giorni.   La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni. 
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera  a),
sono  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  la
corresponsione, da parte  dell'assistito,  di  una  quota  fissa  per
ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al
comma 10, lettera b), e' dovuta  una  partecipazione  alla  spesa  da
parte dell'assistito nella misura del 50  per  cento  del  prezzo  di
vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma
10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. 
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e  delle  altre  prestazioni
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di  fisiokinesiterapia  e
le cure  termali,  fino  all'importo  massimo  di  lire  100.000  per
ricetta, con assunzione a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
degli importi eccedenti tale limite. 
16. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione
alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di  eta'  inferiore  a
dieci anni e di eta' superiore ai sessanta anni. I  soggetti  affetti
dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del  Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14  e  15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.  Per
l'assistenza farmaceutica  l'esenzione  opera  esclusivamente  per  i
farmaci collocati nella classe di cui al comma 10,  lettera  b).  Per
l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma  15  i
cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di
pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e  degli
invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti comunque  al  pagamento
di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresi' esenti le
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 5 della legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  e
all'articolo 5 del decreto del  Ministro  della  sanita'  1  febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio  1991,
e successive modificazioni e integrazioni. 
17. E' abrogata ogni disposizione precedente  relativa  al  pagamento
della quota fissa sulle singole  prestazioni  farmaceutiche  e  sulle
singole ricette  relative  alle  altre  prestazioni  sanitarie.  Sono
altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438. 
18.  La  dotazione  media  dei  posti  letto   ospedalieri   di   cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre  1985,  n.  595,  e'
fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1  per  mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. 
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma  14,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato  a  lire
150.000.000 annue. Il contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del  medesimo  articolo
31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella  misura  del  5,6
per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1994. 
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto  dall'articolo
6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 
217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre  1991,
n. 413, e' effettuato tenendo conto delle  modificazioni  di  cui  al
comma 19 del  presente  articolo;  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate  le
modalita' di attuazione.