Art. 9
(Patrimonio pubblico).
1. E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque
titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare
pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di
dipendenti pubblici.
2. L'uso di beni pubblici puo' essere consentito ad associazioni e
organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo
previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori
di mercato.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi
in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello
Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' quello corrisposto
dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi
quelli appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del
patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e'
aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto
dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli
organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di
libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e,
comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1
gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75
per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a
quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative
in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi
precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei
lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili
destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a
esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di
comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e
custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive
modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto-
legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per
cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del
presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della
spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati,
rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e
nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i
conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia
superiore all'attuale, non si applica agli inquilini
ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei
componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di hand-
icap nonche' alle persone titolari di un reddito complessivo pari o
inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal
diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle
finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad
alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione,
non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e
culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od
individuati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
ovvero ad assicurare la mobilita' del personale della Difesa, con
priorita' per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o
inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa,
sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa,
con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura
destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non
piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche
mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito
sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di vedove non
legalmente separate ne' divorziate, possono mantenerne la conduzione,
purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata
abitabilita'. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del
patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici e' ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli
anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da
reddito a cominciare da quello abitativo, in conformita' alla
normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e
debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire
1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio
1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le modalita' di
utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di
impiego annuali delle disponibilita' di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli
enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei
beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative
delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli
enti sono autorizzati a costituire apposita societa' con
rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei
confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma,
anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per
il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base
delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, piani di impiego annuali delle
disponibilita', soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari
disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con
riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' definite le proce-
dure per la valutazione dei relative beni immobili.