Art. 9 
                       (Patrimonio pubblico). 
1. E' abrogata ogni disposizione  che  fa  obbligo  o  consente  alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a  qualunque
titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche  o  di  impiegare
pubblici dipendenti in favore di  associazioni  e  organizzazioni  di
dipendenti pubblici. 
2. L'uso di beni pubblici puo' essere consentito  ad  associazioni  e
organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge,  solo
previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei  valori
di mercato. 
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli  alloggi  concessi
in uso  personale  a  propri  dipendenti  dall'amministrazione  dello
Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' quello  corrisposto
dagli utenti privati  relativo  ad  immobili  del  demanio,  compresi
quelli appartenenti al demanio  militare,  nonche'  ad  immobili  del
patrimonio dello  Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  e'
aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto
dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli
organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in  regime  di
libero mercato per gli immobili aventi  analoghe  caratteristiche  e,
comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal  1
gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari  al  75
per cento  della  variazione  accertata  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT)  dell'ammontare  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. 
Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in  misura  superiore  a
quelli risultanti dal presente articolo restano valide  le  normative
in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione  dei  commi
precedenti e del presente comma  si  provvede  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti  dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e  dei
lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e  le  parti  di  immobili
destinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
esigenze di servizio, connesse ad incarichi di  rappresentanza  e  di
comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari  e
custodi. 
4. Ai  fini  della  legge  18  agosto  1978,  n.  497,  e  successive
modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831,  e  del  decreto-
legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni  dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per
cento ed il 40 per  cento  delle  entrate  recate  dal  comma  3  del
presente articolo sono riassegnati allo  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per  essere  impiegati,
rispettivamente, nella  manutenzione  straordinaria  degli  stessi  e
nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi. 
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro
del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare  i
conduttori di alloggi con riguardo alle loro  condizioni  economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3,  nel  caso  in  cui  il  canone  sia
superiore   all'attuale,    non    si    applica    agli    inquilini
ultrasessantenni, ai portatori di  handicap  ovvero  quando  uno  dei
componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di  hand-
icap nonche' alle persone titolari di un reddito complessivo  pari  o
inferiore al limite fissato dal CIPE  ai  fini  della  decadenza  dal
diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non  si  applicano  le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3. 
6. Con decreti del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle
finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo  17,
comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  norme  dirette  ad
alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione,
non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale  e
culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree  vincolati  od
individuati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.  1089,  29  giugno
1939,  n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,
ovvero ad assicurare la mobilita' del  personale  della  Difesa,  con
priorita' per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo  o
inutilizzati. 
7. Entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  il  Ministro  della  difesa,
sentite  le  competenti  Commissioni  permanenti  della  Camera   dei
deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo  della  Difesa,
con  l'indicazione  dell'entita',  dell'utilizzo   e   della   futura
destinazione degli alloggi di servizio,  nonche'  degli  alloggi  non
piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione  e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero  alienabili,  anche
mediante riscatto. Il piano indica altresi' i  parametri  di  reddito
sulla base dei quali gli attuali utenti degli  alloggi  di  servizio,
ancorche' si tratti di  personale  in  quiescenza  o  di  vedove  non
legalmente separate ne' divorziate, possono mantenerne la conduzione,
purche' non  siano  proprietari  di  altro  alloggio  di  certificata
abitabilita'. I proventi  derivanti  dalla  gestione  o  vendita  del
patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 
8. Il capitolo 8276 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei
lavori pubblici e' ridotto di lire venti miliardi per ciascuno  degli
anni 1994, 1995 e 1996. 
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),  l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e   l'Istituto   nazionale   di   previdenza   per    i    dipendenti
dell'amministrazione   pubblica   (INPDAP)    predispongono,    entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da
reddito  a  cominciare  da  quello  abitativo,  in  conformita'  alla
normativa vigente in materia di alienazione di  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti  all'approvazione
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale  e  del  tesoro  e
debbono garantire cespiti liquidi non inferiori  a  complessive  lire
1.500 miliardi,  per  ciascuno  degli  enti  predetti,  nel  triennio
1994-1996. Con decreti del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione  economica,   sono   determinate   le   modalita'   di
utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani  di
impiego annuali delle disponibilita' di cui al comma 11. 
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli
enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei
beni da dismettere, i rispettivi programmi di  vendita;  le  relative
delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro  e
della previdenza sociale e del tesoro.  Per  dette  alienazioni,  gli
enti  sono   autorizzati   a   costituire   apposita   societa'   con
rappresentanza paritetica degli enti stessi. 
11. Per il triennio indicato al comma 9 del  presente  articolo,  nei
confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30  aprile  1969,  n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma,
anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti.  Per
il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a  disporre,  sulla  base
delle direttive emanate dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione   economica,   piani   di   impiego   annuali    delle
disponibilita', soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi. 
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate  particolari
disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo,  con
riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' definite le  proce-
dure per la valutazione dei relative beni immobili.