Art. 2. 
                        (Oggetto della legge) 
1. La produzione,  il  consumo,  l'importazione,  l'esportazione,  la
detenzione, la raccolta, il riciclo e  la  commercializzazione  delle
sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di
cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di  seguito  de-
nominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.