Art. 4 (a).
              Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
(( 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in   ))
(( vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della      ))
(( sanita' le proprie indicazioni ai fini della conseguente        ))
(( individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta    ))
(( specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto     ))
(( riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni     ))
(( dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della   ))
(( sanita', attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni   ))
(( previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di     ))
(( proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio   ))
(( dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in  ))
(( azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della     ))
(( deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni            ))
(( costituiscono in azienda con personalita' giuridica pubblica e  ))
(( con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,      ))
(( contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le     ))
(( stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di    ))
(( ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la ))
(( prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti  ))
(( in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per     ))
(( l'unita' sanitaria locale, nonche' il direttore amministrativo, ))
(( il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le       ))
(( stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei     ))
(( sanitari e' garantita la presenza dei responsabili di           ))
(( dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere e'          ))
(( informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e   ))
(( dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle   ))
(( prestazioni effettuate.                                         ))
  2.  Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e
di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte  le  seguenti
caratteristiche:
    a)  presenza  di almeno tre strutture di alta specialita' secondo
le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanita'  del
29  gennaio 1992 (b), emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23
ottobre 1985, n. 595 (c). Il Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro  della  sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e
tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attivita' di
alta specialita' e dei  requisiti  necessari  per  l'esercizio  delle
attivita' medesime;
    b)  organizzazione  funzionalmente  accorpata ed unitaria di tipo
dipartimentale di tutti i servizi che  compongono  una  struttura  di
alta specialita'.
(( 3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione ))
(( i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel      ))
(( sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente ))
(( della Repubblica 27 marzo 1992    (d).                          ))
(( 4. Le regioni possono altresi' costituire in azienda i presidi  ))
(( ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo ))
(( del triennio clinico delle facolta' di medicina e chirurgia, i  ))
(( presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza      ))
(( dell'universita' nonche' gli ospedali destinati a centro di     ))
(( riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del     ))
(( dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992,  ))
(( pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 76 del 31 marzo    ))
(( 1992 e successive modificazioni ed integrazioni    (d),    e    ))
(( che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso.               ))
  5.  I policlinici universitari sono aziende dell'universita' dotate
di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.  Lo
statuto  dell'universita'  determina,  su  proposta della facolta' di
medicina,  le  modalita'  organizzative  e  quelle  gestionali,   nel
rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente
decreto   fissati   per   l'azienda   ospedaliera.  La  gestione  dei
policlinici universitari e'  informata  al  principio  dell'autonomia
economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per centri di
costo, basati sulle prestazioni effettuate.
  6. I presidi ospedalieri in cui insiste  la  prevalenza  del  corso
formativo del triennio clinico della facolta' di medicina, costituiti
in  aziende  ospedaliere,  si  dotano  del modello gestionale secondo
quanto previsto dal presente decreto per le aziende  ospedaliere;  il
direttore    generale   e'   nominato   d'intesa   con   il   rettore
dell'universita'. La  gestione  dell'azienda  deve  essere  informata
anche  all'esigenza  di  garantire  le  funzioni  istituzionali delle
strutture universitarie che vi  operano.  L'universita'  e  l'azienda
stabiliscono  i  casi  per  i  quali e' necessaria l'acquisizione del
parere della facolta' di medicina per le decisioni che si  riflettono
sulle  strutture  universitarie. Nella composizione del consiglio dei
sanitari  deve  essere  assicurata  la  presenza   delle   componenti
universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.
(( 7. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze,            ))
(( disciplinano entro il 31 marzo 1994 le modalita' di             ))
(( finanziamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:   ))
(( a) prevedere l'attribuzione da parte della regione di una quota ))
(( del Fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle     ))
(( spese necessarie per la gestione, determinata nella percentuale ))
(( non superiore all'80% dei costi complessivi delle prestazioni   ))
(( che l'azienda e' nelle condizioni di erogare, rilevabile sulla  ))
(( base della contabilita';                                        ))
(( b) prevedere gli introiti derivanti dal pagamento delle         ))
(( prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla       ))
(( regione tenuto conto del costo delle prestazioni medesime e     ))
(( della quota gia' finanziata di cui alla lettera a), nonche' dei ))
(( criteri fissati ai sensi dell'art. 8, comma 6;                  ))
(( c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa              ))
(( eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti       ))
(( connessi all'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei  ))
(( diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi         ))
(( integrativi a pagamento;                                        ))
(( d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti     ))
(( dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre   ))
(( risorse acquisite per contratti e convenzioni.                  ))
(( 8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5,    ))
(( devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale    ))
(( avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in ))
(( conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali     ))
(( forme di incentivazione al personale da definire in sede di     ))
(( contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di   ))
(( gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di    ))
(( attivita' prescritte, fatta salva l'autonomia dell'universita', ))
(( comportano rispettivamente il commissariamento da parte della   ))
(( regione e la revoca dell'autonomia aziendale.                   ))
(( 9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera ))
(( conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria locale.   ))
(( Nelle unita' sanitarie locali nelle quali sono presenti piu'    ))
(( ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali.   ))
(( Nei presidi ospedalieri dell'unita' sanitaria locale e'         ))
(( previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneita' di cui  ))
(( all'art. 17, come responsabile delle funzioni                   ))
(( igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per      ))
(( l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il  ))
(( dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono,     ))
(( secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli        ))
(( obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di  ))
(( cui al presente comma e' attribuita autonomia                   ))
(( economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno del ))
(( bilancio dell'unita' sanitaria locale, con l'introduzione delle ))
(( disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto     ))
(( applicabili.                                                    ))
(( 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5,        ))
(( lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni       ))
(( provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri ))
(( sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 412    (e),    correlando gli        ))
(( standard ivi previsti con gli indici di degenza media,          ))
(( l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed    ))
(( organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno    ))
(( dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente      ))
(( articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro       ))
(( centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto   ))
(( legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (f),    per l'esercizio  ))
(( della libera professione intramuraria ed una quota non          ))
(( inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la   ))
(( istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle   ))
(( nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e,    ))
(( fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari      ))
(( pro-tempore, nonche' le autorita' responsabili delle aziende di ))
(( cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione  ))
(( di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione       ))
(( adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di      ))
(( documentata impossibilita' di                                   ))
(( assicurare gli spazi necessari alla libera professione          ))
(( all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono      ))
(( reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante   ))
(( appositi contratti tra le unita' sanitarie locali e case di     ))
(( cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per      ))
(( l'attivita' libero-professionale presso le suddette strutture   ))
(( sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle   ))
(( strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti     ))
(( sono limitati al tempo strettamente necessario per              ))
(( l'approntamento degli spazi per la libera professione           ))
(( all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono    ))
(( avere durata superiore ad un anno e non possono essere          ))
(( rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso ))
(( da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in   ))
(( relazione al livello di qualita' alberghiera delle stesse,      ))
(( nonche', se trattasi di ricovero richiesto in regime            ))
(( libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di   ))
(( tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di  ))
(( diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse  ))
(( ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di    ))
(( interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data  ))
(( di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione       ))
(( ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un    ))
(( triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7       ))
(( dicembre 1993, n. 517    (f),    cessano di avere efficacia le  ))
(( disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132    (f), ))
(( e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,     ))
(( n. 128    (h),    nonche' le disposizioni del decreto del       ))
(( Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129    (i) .      ))
  11.  I  posti  letto  da  riservare,  ai  sensi del comma 10 per la
istituzione di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli  spazi
riservati  all'esercizio  della  libera professione intramuraria, non
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto  dall'articolo  4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 (l).
(( 11-bis.  Al  fine  di  consentire in condizione di              ))
(( compatibilita' e di coerenza con le esigenze e le finalita'     ))
(( assistenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende     ))
(( ospedaliere, l'esercizio delle attivita' libero professionali   ))
(( in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei       ))
(( servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera   ))
(( d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre     ))
(( 1979, n. 761    (l),    si applicano anche al restante          ))
(( personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art.   ))
(( 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per ))
(( la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attivita' ))
(( si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.              ))
(( 12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto        ))
(( concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e   ))
(( gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di ))
(( cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23    ))
(( dicembre 1978, n. 833    (m),    fermo restando che l'apporto   ))
(( dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio     ))
(( sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste  ))
(( dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in   ))
(( vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (f),  ))
((    i requisiti tecnico-organizzativi ed i                       ))
(( regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei  ))
(( predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai    ))
(( principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4,    ))
(( comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412    (n),    e sono ))
(( approvati con decreto del Ministro della sanita'.               ))
  13.  I  rapporti  tra  l'ospedale  Bambino Gesu', appartenente alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta  ed  il
Servizio    sanitario    nazionale,    relativamente    all'attivita'
assistenziale, sono disciplinati da appositi  accordi  da  stipularsi
rispettivamente  tra  la  Santa  Sede,  il Sovrano Militare Ordine di
Malta ed il Governo italiano.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b)  Il  D.M. 29 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 26  del  1  febbraio  1992)
          reca:    "Elenco  delle  alte  specialita' e fissazione dei
          requisiti   necessari   alle   strutture   sanitarie    per
          l'esercizio delle attivita' di alta specializzazione".
             (c)   La   legge   n.   595/1985  reca:  "Norme  per  la
          programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
          1986-88". Si trascrive il testo del relativo art. 5:
             "Art. 5 (Presidi e servizi di alta specialita'). - 1. Si
          definiscono di alta specialita' le attivita'  di  diagnosi,
          cura e riabilitazione che richiedono particolare impegno di
          qualificazione,    mezzi,    attrezzature    e    personale
          specificatamente formato.
             2. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai  fini
          dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene
          stabilito,  in  rapporto  a  bacini  di  utenza  di  larghe
          dimensioni, secondo i criteri del rapporto  costi-benefici,
          con   decreto   del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio sanitario nazionale, previo parere del  Consiglio
          superiore  di sanita', entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.
             3. Con lo  stesso  decreto  il  Ministro  della  sanita'
          fissa:
               a)  i  requisiti  minimi  di personale, attrezzature e
          posti-letto  che  le  singole  strutture,  predisposte  per
          l'esercizio  delle  attivita'  di alta specialita', debbono
          obbligatoriamente possedere;
               b)  i  necessari   collegamenti   con   le   attivita'
          specialistiche  affini o complementari che debbono esistere
          nella medesima struttura o nel presidio nel quale si  trova
          inserita l'alta specialita';
               c)  le  caratteristiche  di professionalita' richieste
          per il personale.
             4. Il Piano sanitario nazionale  stabilisce  il  numero,
          definisce  i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni
          delle  strutture  preposte  all'esercizio   delle   singole
          attivita'    di    altra    specialita',    nonche'   delle
          apparecchiature ad avanzata tecnologia.
             5. Il piano sanitario della regione  o  della  provincia
          autonoma  stabilisce  la  dislocazione  territoriale  delle
          strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di  cui
          ai  precedenti  commi, ovvero indica, nel caso di regioni o
          di  province  autonome  la cui popolazione non raggiunga la
          dimensione di un bacino d'utenza, a  quali  sedi  di  altra
          regione  o  provincia  sara' fatto riferimento per la detta
          attivita' e per le prestazioni strumentali  ottenibili  con
          le apparecchiature di cui sopra.
             6.  Sedi  preferenziali  di collocazione delle strutture
          preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte
          per  l'installazione   di   apparecchiature   ad   avanzata
          tecnologia  sono  i  presidi  ospedalieri  multizonali  e i
          policlinici universitari.
             7.  Al  fine  di  garantire  l'efficiente  gestione  dei
          presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti,
          il   Comitato   interministeriale   per  la  programmazione
          economica (CIPE), in sede di riparto alle  singole  regioni
          del Fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di
          parte   in   conto   capitale,   tiene   conto  delle  loro
          dislocazioni facendo anche  ricorso  allo  strumento  della
          compensazione per la mobilita' interregionale.
             8.  Gli  elenchi  di  cui  ai  commi  2 e 5 del presente
          articolo  possono  essere  aggiornati  o  variati  con   la
          medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni
          o   province   autonome   o   del  Consiglio  universitario
          nazionale".
             (d) Il D.P.R. 27 marzo 1992 reca: "Atto di  indirizzo  e
          coordinamento   alle  regioni  per  la  determinazione  dei
          livelli di assistenza sanitaria di emergenza". Si trascrive
          il testo del relativo art. 9:
             "Art. 9 (Funzioni regionali).  -  1.  Le  regioni  e  le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio
          del   piano   sanitario   regionale,   determinano,   entro
          centoventi  giorni dalla data di pubblicazione del presente
          atto  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica,   la
          ristrutturazione  del  sistema  di emergenza sanitaria, con
          riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal
          Consiglio superiore di sanita', in data 12 febbraio 1991, e
          determinano le attribuzioni dei  responsabili  dei  servizi
          che compongono il sistema stesso.
             2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina
          altresi'  le  modalita'  di  accettazione  dei  ricoveri di
          elezione in relazione all'esigenza  di  garantire  adeguate
          disponibilita'  di  posti  letto  per  l'emergenza.  Con il
          medesimo provvedimento sono  determinate  le  dotazioni  di
          posti-letto  per  l'assistenza  subintensiva  da attribuire
          alle singole unita' operative".
             (e) Il comma 3  dell'art.  4  della  legge  n.  412/1991
          (Disposizioni  in materia di finanza pubblica) prevede che:
          "In attuazione di quanto previsto dalla  legge  23  ottobre
          1985,   n.   595,  i  cui  standard  vengono  rideterminati
          prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso  non
          inferiore  al  75  per  cento  in media annua, la dotazione
          complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui  lo
          0,5   per   mille  riservato  alla  riabilitazione  e  alla
          lungodegenza post-acuzie, con un tasso  di  spedalizzazione
          del  160  per mille, ed in ordine alla costituzione di aree
          funzionali omogenee nonche' alla necessita' di riconvertire
          gli ospedali che non raggiungono lo standard minimo di  120
          posti-letto,  le  regioni  provvedono, con il medesimo atto
          programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare  la  rete
          ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli
          accorpamenti  e  le disattivazioni necessari per conseguire
          il  raggiungimento  dei  parametri   sopraindicati,   fermo
          restando  che  il  finanziamento  del livello assistenziale
          corrispondente terra' conto  solo  dei  posti-letto  e  del
          tasso  di  utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute
          ad attuare, a modifica di quanto previsto  dalla  legge  12
          febbraio  1968,  n.  132,  il modello delle aree funzionali
          omogenee  con  presenza  obbligatoria  di   day   hospital,
          conservando  alle  unita'  operative  che  vi  confluiscono
          l'autonomia  funzionale  in  ordine   alle   patologie   di
          competenza,  nel  quadro  di  una  efficace  integrazione e
          collaborazione con altre strutture  affini  e  con  uso  in
          comune   delle   risorse   umane   e  strumentali.  Per  le
          istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il
          finanziamento  a  bilancio  e  le  rette  di  degenza  sono
          calcolati  considerando  solo i posti-letto utilizzati a un
          tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75  per
          cento.  Per  l'eventuale  eccedenza  di personale derivante
          dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate
          forme  di  mobilita'  obbligatoria  da  stabilire  in  sede
          regionale  di  concerto  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative,   tenendo   prioritariamente
          conto  delle  esigenze  territoriali. Sino all'adozione del
          metodo  di  raggruppamenti  omogenei  di  diagnosi  per  il
          pagamento  delle  rette  delle  case  di  cura  private, le
          giornate di degenza predeterminate costituiscono  il  tetto
          massimo di riferimento".
             (f)  Il D.Lgs. n. 517/1992, modificativo del decreto qui
          pubblicato, e' entrato in vigore il 30 dicembre 1993.
             (g)  La  legge  n.  132/1968  reca  norme   sugli   enti
          ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.
             (h) Il D.P.R. n. 128/1969 reca: "Ordinamento interno dei
          servizi ospedalieri".
             (i) Il D.P.R. n. 129/1969 reca: "Ordinamento interno dei
          servizi  di  assistenza  delle  cliniche  e  degli istituti
          universitari di ricovero e cura".
             (l) Si  riporta  l'art.  35,  comma  2,  del  D.P.R.  n.
          761/1979   (Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
          sanitarie locali):
             "2. Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
               a)  l'obbligo  di  prestare  40  ore  settimanali   di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico;
               b)  la  totale  disponibilita'  per  tutti  i  servizi
          dell'Unita'  sanitaria  locale  nell'ambito  delle funzioni
          della posizione funzionale e della disciplina propria degli
          interessati;
               c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di
          fuori  dei  servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria
          locale,  limitatamente  a  consulti  e  a  consulenze,  non
          continuativi, sulla base di norme regionali;
               d)    il    diritto    all'esercizio    dell'attivita'
          libero-professionale nell'ambito  dei  servizi,  presidi  e
          strutture dell'unita' sanitaria locale, sulla base di norme
          regionali;
               e)  la  preferenza  per  gli  incarichi didattici e di
          ricerca e  per  i  comandi  ed  i  corsi  di  aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale;
               f)   la   priorita'   per   l'esercizio  di  attivita'
          consultive  e  tecniche,  richieste  da  terzi   all'Unita'
          sanitaria  locale,  da  svolgere oltre l'orario di lavoro e
          anche fuori dalla sede di servizio".
             (m) Si riportano gli articoli 40, 41 e 43 della legge n.
          833/1978  recante  "Istituzione  del   Servizio   sanitario
          nazionale":
             "Art.  40  (Enti  di  ricerca e relative convenzioni). -
          Convenzioni analoghe a  quelle  previste  per  le  cliniche
          universitarie,  e  di cui all'art. 29 della presente legge,
          potranno essere stipulate tra le  regioni  e  gli  enti  di
          ricerca  i  cui  organi svolgano attivita' finalizzata agli
          obiettivi del Servizio  sanitario  nazionale,  al  fine  di
          disciplinare   l'erogazione   da   parte   di  tali  organi
          prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
          riabilitativo, nonche' l'utilizzazione del personale  degli
          enti di ricerca secondo i fini della presente legge".
             "Art.   41   (Convenzioni   con   istituzioni  sanitarie
          riconosciute che erogano assistenza pubblica). -  Salva  la
          vigilanza  tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
          locale competente per territorio, nulla  e'  innovato  alle
          disposizioni   vigenti   per   quanto  concerne  il  regime
          giuridico-amministrativo    degli    istituti    ed    enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti   che  esercitano
          l'assistenza ospedaliera, nonche'  degli  ospedali  di  cui
          all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
             Salva    la    vigilanza   tecnico-sanitaria   spettante
          all'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,
          nulla  e'  innovato  alla  disciplina  vigente  per  quanto
          concerne l'ospedale Galliera di Genova.   Con  legge  dello
          Stato,  entro  il  31  dicembre  1979, si provvede al nuovo
          ordinamento dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della  XIV
          disposizione  transitoria e finale della Costituzione ed in
          conformita', sentite le  regioni  interessate,  per  quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
          presente legge.
             I  rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per
          territorio con gli istituti, enti ed  ospedali  di  cui  al
          primo  comma  che  abbiano  ottenuto  la classificazione ai
          sensi della legge 12 febbraio 1968, n.   132,  nonche'  con
          l'ospedale  Galliera  di  Genova  e  con  il Sovrano Ordine
          Militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni  di  cui  al  terzo  comma  del presente
          articolo  devono  essere   stipulate   in   conformita'   a
          schemi-tipo   approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale.
             Le  regioni,  nell'assicurare  la  dotazione finanziaria
          alle unita' sanitarie  locali,  devono  tener  conto  delle
          convenzioni di cui al presente articolo".
             "Art.  43  (Autorizzazione  e  vigilanza  su istituzioni
          sanitarie).    -    La    legge    regionale     disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di  carattere  privato, ivi comprese quelle di cui all'art.
          41,  primo  comma,  che  non  hanno  richiesto  di   essere
          classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
          su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende
          termali  e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
          istituzioni e aziende devono corrispondere onde  assicurare
          livelli  di  prestazioni  sanitarie  non inferiori a quelle
          erogate dai corrispondenti presidi e servizi  delle  unita'
          sanitarie  locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
          coordinamento di cui all'art. 5.
             Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo
          comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi
          della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e  le  istituzioni  a
          carattere  privato  che  abbiano un ordinamento dei servizi
          ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali  gestiti
          direttamente   dalle   unita'   sanitarie  locali,  possono
          ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi  entro  i
          termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
          a  seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche,
          siano considerati, ai fini dell'erogazione  dell'assistenza
          sanitaria,  presidi  dell'unita'  sanitaria  locale nel cui
          territorio sono ubicati,  sempre  che  il  piano  sanitario
          regionale  preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti
          istituti, enti ed ospedali con le unita'  sanitarie  locali
          sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni di cui al comma precedente devono essere
          stipulate dalle unita' sanitarie locali  in  conformita'  a
          schemi-tipo  approvati  dal Ministro della sanita', sentito
          il Consiglio sanitario nazionale  e  devono  prevedere  tra
          l'altro   modalita'   per   assicurare  l'integrazione  dei
          relativi presidi con quelli delle unita' sanitarie locali.
             Sino alla emanazione della legge  regionale  di  cui  al
          primo  comma  rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53,
          primo e secondo comma, della legge  12  febbraio  1968,  n.
          132,  e  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 5
          agosto 1977, adottato ai  sensi  del  predetto  art.  51  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 della Repubblica
          del 31 agosto 1977, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197
          e  198  del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
          regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,   intendendosi
          sostituiti  al  Ministero  della  sanita'  la  regione e al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale".
             (n) Il comma 7 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (gia'
          citata)  cosi' recita: "Con il Servizio sanitario nazionale
          puo'  intercorrere  un  unico  rapporto  di  lavoro.   Tale
          rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
          dipendente,  pubblico o privato, e con altri rapporti anche
          di  natura  convenzionale   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale.  Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
          nazionale e'  altresi'  incompatibile  con  l'esercizio  di
          altre   attivita'   o   con   la   titolarita'   o  con  la
          compartecipazione  delle  quote  di  imprese  che   possono
          configurare   conflitto   di   interessi   con  lo  stesso.
          L'accertamento delle  incompatibilita'  compete,  anche  su
          iniziativa     di     chiunque    vi    abbia    interesse,
          all'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria
          locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
          provvedimenti.  Le  situazioni  di  incompatibilita' devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,   al
          personale  medico  con rapporto di lavoro a tempo definito,
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  e'  garantito  il  passaggio,  a  domanda, anche in
          soprannumero, al rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
          corrispondenza   dei  predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto  orario,  con  progressivo  riassorbimento   delle
          posizioni   soprannumerarie.    L'esercizio  dell'attivita'
          libero-professionale dei  medici  dipendenti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego, purche' espletato fuori  dall'orario  di  lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse, con esclusione di strutture  private  convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente comma si  applicano  anche  al  personale  di  cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,  n. 382. Per detto personale all'accertamento
          delle incompatibilita' provvedono le autorita'  accademiche
          competenti.  Resta  valido  quanto stabilito dagli articoli
          78, 116 e 117 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          28  novembre  1990,  n.  384.  In sede di definizione degli
          accordi convenzionali di cui all'art.  48  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione
          del  principio  di unicita' del rapporto di lavoro a valere
          tra i diversi accordi convenzionali".