Art. 2. 
                            Attribuzioni 
  1.   Le   camere   di   commercio   svolgono,   nell'ambito   della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e  di
promozione degli interessi  generali  delle  imprese  nonche',  fatte
salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato alle amministrazioni statali e  alle  regioni,  funzioni  nelle
materie  amministrative  ed  economiche  relative  al  sistema  delle
imprese. Le camere di commercio esercitano  inoltre  le  funzioni  ad
esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche'  quelle  derivanti
da convenzioni internazionali. 
  2. Per il raggiungimento dei propri scopi le  camere  di  commercio
promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed  infrastrutture  di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,
direttamente o mediante  la  partecipazione,  secondo  le  norme  del
codice civile, con altri soggetti pubblici e  privati,  ad  organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. Possono  inoltre
costituire aziende speciali operanti secondo  le  norme  del  diritto
privato. 
  3. Per la realizzazione di interventi a favore  del  sistema  delle
imprese e dell'economia le camere  di  commercio  e  le  loro  unioni
possono partecipare agli accordi di programma ai sensi  dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  4. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma  associata,
possono tra l'altro: 
    a)  promuovere  la  costituzione  di  commissioni   arbitrali   e
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e  tra
imprese e consumatori ed utenti; 
    b) predisporre e  promuovere  contratti-tipo  tra  imprese,  loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti; 
    c) promuovere forme  di  controllo  sulla  presenza  di  clausole
inique inserite nei contratti. 
  5. Le camere di commercio  possono  costituirsi  parte  civile  nei
giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e
il commercio. Possono altresi' promuovere l'azione per la repressione
della concorrenza sleale  ai  sensi  dell'articolo  2601  del  codice
civile. 
  6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte  alle
amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli  enti  locali  sulle
questioni che comunque interessano le  imprese  della  circoscrizione
territoriale di competenza. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 27 della citata legge n.  142/1990,
          e' il seguente:
             "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
          e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di programmi di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione,  l'azione  integrata e coordinata di comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza  primaria  o  prevalenti  sull'opera   o   sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
             2. L'accordo puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3.  Per  verificare  la   possibilita'   di   concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della regione o il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
             4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso unanime delle
          amministrazioni interessate, e' approvato con atto  formale
          del   presidente  della  regione  o  del  presidente  della
          provincia o del sindaco ed  e'  pubblicato  nel  bollettino
          ufficiale  della regione.   L'accordo, qualora adottato con
          decreto del presidente della regione, produce  gli  effetti
          dell'intesa  di  cui all'art. 81 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  determinando  le
          eventuali   e   conseguenti   variazioni   degli  strumenti
          urbanistici e sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
             5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza.
             6.   La   vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali.
             7.  Allorche'  l'intervento o il programma di intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a  cui  spetta  di
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
             8.  La disciplina di cui al presente articolo si applica
          a tutti gli accordi di programma previsti da leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi o programmi di intervento di
          competenza delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni,
          salvo  i  casi  in  cui  i relativi procedimenti siano gia'
          formalmente iniziati alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.
          7 della legge 1 marzo 1986, n. 64".