Art. 3. Potesta' statutaria 1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio: a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge; d) le forme di partecipazione. 2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.