Art. 6. 
                          Unioni regionali 
  1.  Le  camere  di   commercio   possono   associarsi,   ai   sensi
dell'articolo 36 del  codice  civile,  in  unioni  regionali  per  lo
sviluppo di attivita' che  interessano,  nell'ambito  della  regione,
piu' di una circoscrizione territoriale e per  il  coordinamento  dei
rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti. 
  2. L'attivita' delle unioni regionali delle camere di commercio  e'
disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei
componenti,  dall'assemblea  dei  rappresentanti  delle   camere   di
commercio associate, sentito il parere della regione. 
  3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali  delle  camere
di commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrate delle  camere
di commercio associate.