Art. 2
Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto
agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a
condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo
umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per
la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica
del ciclo naturale dell'acqua.
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n.
400/1988, (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1-2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)".