Art. 2 
                           Usi delle acque 
 
  1. L'uso dell'acqua per il consumo umano  e'  prioritario  rispetto
agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o  sotterraneo.
Gli altri usi sono ammessi quando  la  risorsa  e'  sufficiente  e  a
condizione che non ledano  la  qualita'  dell'acqua  per  il  consumo
umano. 
  2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di  concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per
la disciplina delle modificazioni artificiali della fase  atmosferica
del ciclo naturale dell'acqua. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo del comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988,   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
              1-2 (Omissis).
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             (Omissis)".