Art 3 
                   Equilibrio del bilancio idrico 
 
  1.  L'Autorita'  di  bacino  competente   definisce   ed   aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare  l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento ed i fabbisogni per  i  diversi  usi,  nel  rispetto  dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. 
  2.  Per  assicurare  l'equilibrio   tra   risorse   e   fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure per la pianificazione dell'economia idrica in  funzione  degli
usi cui sono destinate le risorse. 
  3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi  o
da trasferimenti, sia a valle che oltre la  linea  di  displuvio,  le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale  da  non  danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.