Art 3
Equilibrio del bilancio idrico
1. L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli
usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o
da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.