Art. 4
Competenze dello Stato
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della
citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:
a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse
idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la
protezione delle acque dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e le linee della
programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti
di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e
l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e
successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e
successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo
quanto previsto all'articolo 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle
aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle
emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e
di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in
ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma
1, nonche' i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi
di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi
da quello potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini
del riequilibrio tariffario;
i) i sistemi gia' esistenti che rispondano all'obiettivo di cui
all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata
legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri
ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto
tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della
direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori
pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei
rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento
di natura fisica del Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge
n. 253/1990 e' il seguente:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui
agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento
e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sonon
demandate le funzioni previste dalla presente legge,
qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema
di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle amministrazioni statali competenti.
4- bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano".
- La legge n. 129/1963 reca: "Piano regolatore generale
degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative
norme di attuazione".