Art. 4 
                       Competenze dello Stato 
 
  1. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Comitato  dei  ministri  per  i  servizi  tecnici  nazionali  e   gli
interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4,
comma  2,  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,   e   successive
modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'esercizio delle funzioni di cui al  medesimo  articolo  4  della
citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina: 
a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse
   idriche,  per  la  disciplina  dell'economia  idrica  e   per   la
   protezione delle acque dall'inquinamento; 
b) le metodologie generali  per  la  programmazione  della  razionale
   utilizzazione   delle   risorse   idriche   e   le   linee   della
   programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; 
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei  trasferimenti
   di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17; 
d) le  metodologie  ed  i  criteri  generali  per  la   revisione   e
   l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti,  e
   successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129,  e
   successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino  salvo
   quanto previsto all'articolo 17; 
e) le direttive ed i parametri tecnici per  la  individuazione  delle
   aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione  delle
   emergenze idriche; 
f) i  criteri  per  la  gestione  del  servizio   idrico   integrato,
   costituito  dall'insieme  dei  servizi  pubblici  di   captazione,
   adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di  fognatura  e
   di depurazione delle acque reflue; 
g) i livelli minimi  dei  servizi  che  devono  essere  garantiti  in
   ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8,  comma
   1, nonche' i criteri e gli indirizzi per la gestione  dei  servizi
   di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi
   da quello potabile; 
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino  ai  fini
   del riequilibrio tariffario; 
i) i sistemi gia'  esistenti  che  rispondano  all'obiettivo  di  cui
   all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo. 
  2. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma  2,  della  citata
legge n. 183  del  1989,  e  successive  modificazioni,  senza  oneri
ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale  del  supporto
tecnico e amministrativo  del  dipartimento  per  i  servizi  tecnici
nazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   della
direzione generale della difesa del suolo del  Ministero  dei  lavori
pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina  dei
rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione  dell'inquinamento
di natura fisica del Ministero dell'ambiente. 
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 4 della legge  n.  183/1989  (Norme
          per  il  riassetto  organizzativo e funzionale della difesa
          del suolo), cosi' come modificato dall'art. 1  della  legge
          n. 253/1990 e' il seguente:
             "Art.  4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
          Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
          interventi nel settore della difesa del  suolo).  -  1.  Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del  Comitato  dei
          Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
          e  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
          con proprio decreto:
               a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
          anche tecnici, per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
          agli  articoli  2  e  3,  nonche'  per  la  verifica  ed il
          controllo dei piani di bacino, dei programmi di  intervento
          e di quelli di gestione;
               b)  gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
          rilievo nazionale e interregionale;
               c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito  il
          Comitato  nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
          6 e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici;
               d)  il  programma  nazionale  di  intervento,  di  cui
          all'art. 25, comma 3;
               e) gli atti volti a provvedere in via  sostitutiva  in
          caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sonon
          demandate   le  funzioni  previste  dalla  presente  legge,
          qualora si tratti di attivita' da svolgersi  entro  termini
          essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
          natura degli interventi;
               f)  ogni  altro  atto di indirizzo e coordinamento nel
          settore disciplinato dalla presente legge.
             2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri,  il  Comitato  dei Ministri per i servizi tecnici
          nazionali e gli interventi nel  settore  della  difesa  del
          suolo.  Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri o, su sua delega, da un  Ministro  membro  del
          Comitato  stesso,  e'  composto  dai  Ministri  dei  lavori
          pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle  foreste,
          per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  per gli
          interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  per  gli  affari
          regionali   ed  i  problemi  istituzionali  e  per  i  beni
          culturali e ambientali.
             3.   Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni  di  alta
          vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli  atti
          di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle  loro attivita'.
          Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo  schema
          di  programma  nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
          comma 3, che coordina con  quelli  delle  regioni  e  degli
          altri  enti  pubblici  a carattere nazionale, verificandone
          l'attuazione.
             4. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  segreteria
          tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
          delle amministrazioni statali competenti.
             4-   bis.   I   principi   degli  atti  di  indirizzo  e
          coordinamento   di   cui   al   presente   articolo    sono
          preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano".
             -  La legge n. 129/1963 reca: "Piano regolatore generale
          degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative
          norme di attuazione".