Art. 5.
(Risparmio idrico)
1. Il risparmio della risorsa idrica e' conseguito, in particolare,
mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che
evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unita' abitativa
nonche' di contatori differenziati per le attivita' produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.
2 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo
in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti
gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori
pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta
metodologia.
Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata
legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 2.