Art. 5. 
                         (Risparmio idrico) 
  1. Il risparmio della risorsa idrica e' conseguito, in particolare,
mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: 
   a) risanamento e graduale  ripristino  delle  reti  esistenti  che
evidenziano rilevanti perdite; 
   b) installazione di reti duali nei nuovi  insediamenti  abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni; 
   c) installazione di contatori in  ogni  singola  unita'  abitativa
nonche' di contatori differenziati per le attivita' produttive e  del
settore terziario esercitate nel contesto urbano; 
   d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il  risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo. 
  2 Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
adottato un regolamento per la definizione dei criteri e  del  metodo
in base ai  quali  valutare  le  perdite  degli  acquedotti  e  delle
fognature. Entro il mese di febbraio  di  ciascun  anno,  i  soggetti
gestori dei  servizi  idrici  trasmettono  al  Ministero  dei  lavori
pubblici i risultati  delle  rilevazioni  eseguite  con  la  predetta
metodologia. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 17 della citata
          legge n.  400/1988 si veda la nota all'art. 2.