Art. 6.
(Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della
legge 10 maggio 1976, n.319, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme
tecniche riguardanti:
a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali e' ammesso il
reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue
suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualita' e di consumo; i
requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da
adottare;
b) le modalita' di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto
degli aspetti igienico-sanitari;
c) le modalita' per la realizzazione, la conduzione e
l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione
di acque reflue per i diversi usi.
2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico,
prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotino di
impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue
trattate, nonche' per realizzare acquedotti ad uso industriale,
promiscuo e rurale.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera e), della
legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e' il seguente:
"Art. 2. - Allo Stato competono:
a-d ) (omissis);
e) la determinazione di norme tecniche generali;
(omissis)".