Art. 6. (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n.319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti: a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali e' ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualita' e di consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare; b) le modalita' di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari; c) le modalita' per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi. 2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue trattate, nonche' per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera e), della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' il seguente: "Art. 2. - Allo Stato competono: a-d ) (omissis); e) la determinazione di norme tecniche generali; (omissis)".