Art. 6. 
          (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue) 
  1. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e),  della
legge 10 maggio 1976, n.319, con decreto del Ministro  dell'ambiente,
sentiti  i  Ministri   dei   lavori   pubblici,   della   sanita'   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme
tecniche riguardanti: 
   a) le tipologie di uso dell'acqua  per  le  quali  e'  ammesso  il
reimpiego  di  acque  reflue;  le  tipologie   delle   acque   reflue
suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualita' e di consumo;  i
requisiti tecnologici  relativi  ai  trattamenti  di  depurazione  da
adottare; 
   b) le modalita' di impiego di acque reflue depurate, tenuto  conto
degli aspetti igienico-sanitari; 
   c)  le  modalita'  per   la   realizzazione,   la   conduzione   e
l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti  di  distribuzione
di acque reflue per i diversi usi. 
  2. La regione adotta programmi per  attuare  il  risparmio  idrico,
prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che  si  dotino  di
impianti di  riuso  e  di  riciclo  ovvero  utilizzino  acque  reflue
trattate, nonche'  per  realizzare  acquedotti  ad  uso  industriale,
promiscuo e rurale. 
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera  e),  della
          legge  n.    319/1976  (Norme  per  la  tutela  delle acque
          dall'inquinamento) e' il seguente:
             "Art. 2. - Allo Stato competono:
               a-d ) (omissis);
               e) la determinazione di norme tecniche generali;
              (omissis)".