Art. 7 
                Trattamento delle acque reflue urbane 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  della
sanita', dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  dei
lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con proprio  decreto  predispone  il  programma
nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 
Il programma definisce  le  direttive,  i  criteri  e  gli  indirizzi
affinche' i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue
urbane siano depurate  secondo  le  modalita'  e  le  norme  tecniche
stabilite dalla medesima direttiva. 
  2. Il  Ministro  dell'ambiente,  con  proprio  decreto  emanato  di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto  mesi  dalla
data  di  entrata  in   vigore   della   presente   legge,   provvede
all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformita'  alla
legislazione   vigente   in   materia   di   tutela    delle    acque
dall'inquinamento. 
  3. I decreti  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  emanati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4. Il Ministro dell'ambiente,  nell'ambito  della  relazione  sullo
stato  dell'ambiente,  riferisce  al  Parlamento   sullo   stato   di
attuazione  della  citata  direttiva  91/271/CEE  e  della   relativa
normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi'
ad informare le Comunita' europee ed a fornire le altre comunicazioni
previste  dalla  medesima  direttiva.  A  tali  fini,   il   Ministro
dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso  i  comuni,  le
province e le regioni di tutti i dati necessari. 
 
           Note all'art. 7:
             - La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del  21  maggio
          1991,  reca:    "Trattamento delle acque reflue urbane"; la
          direttiva e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 135/40 del 30 maggio 1991.
             -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 17 della citata
          legge n.  400/1988 si veda la nota all'art. 2.