Art. 7
Trattamento delle acque reflue urbane
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto predispone il programma
nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi
affinche' i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue
urbane siano depurate secondo le modalita' e le norme tecniche
stabilite dalla medesima direttiva.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformita' alla
legislazione vigente in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo
stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa
normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi'
ad informare le Comunita' europee ed a fornire le altre comunicazioni
previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro
dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso i comuni, le
province e le regioni di tutti i dati necessari.
Note all'art. 7:
- La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, reca: "Trattamento delle acque reflue urbane"; la
direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 135/40 del 30 maggio 1991.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata
legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 2.