Art. 7. Riscossione dei contributi 1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1, lettera 1), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. 2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. 3. Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.