Art. 7.
                     Riscossione dei contributi
 
1.  Ogni  ordine  forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli
articoli 13, comma 1, lettera 1), e 22, comma 1, lettera g), i  quali
vengono   resi  esecutivi  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  e
trasmessi  ai  competenti   concessionari   della   riscossione   che
provvedono  all'incasso  con  le forme ed i privilegi previsti per la
riscossione delle imposte dirette.
2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza  con
i ruoli erariali ordinari.
3.  Il  concessionario  della  riscossione  provvede a rimettere agli
ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo  delle  rispettive
quote.