IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Vista la direttiva del Consiglio 90/429/CEE del 26 giugno 1990, che
stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili  agli  scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie
suina; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; 
  Visti i pareri delle  commissioni  parlamentari  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 dicembre 1992; 
  Ritenuto di non uniformarsi completamente al parere  del  Consiglio
di Stato; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria
da applicare agli scambi  intracomunitari,  in  prosieguo  denominati
scambi, ed alle  importazioni  in  provenienza  da  Paesi  terzi,  di
seguito denominate importazioni, di sperma di  animali  della  specie
suina. 
 
    

             AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e'  stato
          redatto  ai  sensi  dell'art.  10, comma 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             -  La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
             -  La  legge  9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari".
             - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1991)".
             -  La  direttiva  90/429/CEE del 26 giugno 1990 e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          L.224 del 18 agosto 1990.