Art. 2. 
  1. Ai fini del presente regolamento  si  intende  per  "sperma"  il
prodotto dell'eiaculazione  di  un  animale  domestico  della  specie
suina, tale quale, preparato o diluito. 
  2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30
aprile 1976, n.  397,  e  successive  modificazioni,  quelle  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2, del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, quelle di cui  agli
articoli 1 e 2 del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e quelle di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 
 
          Note all'art. 2:
             -  La  legge  30  aprile  1976,  n.  397,  reca:  "Norme
          sanitarie  sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
          Stati membri della Comunita' economica europea".
             - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 226, reca: "Regolamento  di
          attuazione della direttiva 88/407/CEE".
             -  Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 231, reca: "Regolamento di
          attuazione  delle   direttive   83/91/CEE,   88/289/CEE   e
          91/226/CEE".
             -  Il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 reca:
          "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e  90/425/CEE  rela-
          tive ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali
          vivi  e  su  prodotti  di origine animale applicabili negli
          scambi intracomunitari".