Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per "sperma" il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie suina, tale quale, preparato o diluito. 2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, quelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, quelle di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
Note all'art. 2: - La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea". - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 226, reca: "Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE". - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 231, reca: "Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/226/CEE". - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE rela- tive ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".