ART. 2. 
  (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 
   1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati  negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
da attuare, i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1  saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali: 
   a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate   provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative; 
   b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; 
   c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i  singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; 
   d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei  decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni  penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire  duecento
milioni e dell'arresto fino a tre  anni,  saranno  previste,  in  via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano  o
espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno  del
tipo di quelli tutelati  dagli  articoli  34  e  35  della  legge  24
novembre 1981, n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste:  la  pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano
a pericolo o danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno
di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore  a  lire
duecento milioni sara'  prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o
espongano  a  pericolo  interessi  diversi  da   quelli   suindicati.
Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni
suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongano  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In  ogni  caso,  in  deroga  ai
limiti sopra  indicati,  per  le  infrazioni  alle  disposizioni  dei
decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
per violazioni che siano omogenee e  di  pari  offensivita'  rispetto
alle infrazioni medesime; 
   e) eventuali spese non contemplate da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardino l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali potranno essere previste nei  soli  limiti  occorrenti  per
l'adempimento degli obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla
relativa copertura, in quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si  provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16  aprile  1987,  n.  183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7  della  legge
23 agosto 1988, n. 362; 
   f)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con  la   disciplina
comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli  da  eseguirsi  a
cura di uffici pubblici in applicazione delle  direttive  da  attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati; 
   g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si  provvedera',  se  la
modificazione  non  comporta  ampliamento  della  materia   regolata,
apportando le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al  decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
   h) i decreti legislativi assicureranno in  ogni  caso  che,  nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega. 
 
          Note all'art. 2:
             -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  86, contiene le norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi  comunitari. L'art. 9 recita:  "Art. 9 (Competenze
          delle regioni e delle province autonome). - 1.  Le  regioni
          a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie  di  competenza  esclusiva,  possono
          dare  immediata  attuazione alle direttive comunitarie.  2.
          Le regioni,  anche  a  statuto  ordinario,  e  le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.    3.
          La  legge  comunitaria  o  altra  legge dello Stato che dia
          attuazione a direttive in materia di  competenza  regionale
          indica  quali disposizioni di principio non sono derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  si
          adeguano   alla   legge   dello   Stato  nei  limiti  della
          Costituzione e dei rispettivi  statuti.    4.  In  mancanza
          degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2
          e  3,  si  applicano  tutte  le  disposizioni  dettate  per
          l'adempimento degli obblighi comunitari dalla  legge  dello
          Stato  ovvero  dal  regolamento  di cui all'art. 4.   5. La
          funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative  delle  regioni,  nelle  materie  cui  hanno
          riguardo le direttive, attiene  ad  esigenze  di  carattere
          unitario,   anche   in  riferimento  agli  obiettivi  della
          programmazione  economica  ed  agli impegni derivanti dagli
          obblighi internazionali.   6. Fuori dei  casi  in  cui  sia
          esercitata  con  legge o con atto avente forza di legge nei
          modi indicati  dal  comma  3  o,  sulla  base  della  legge
          comunitaria,  con  il regolamento preveduto dall'art. 4, la
          funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5  e'
          esercitata   mediante   deliberazione   del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
          - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,  riguarda  l'attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n. 382, in materia di delega e di trasferimento di funzioni
          statali alle regioni a statuto ordinario. L'art.  6,  comma
          1,  recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle
          materie definite dal presente  decreto  anche  le  funzioni
          amministrative  relative  all'applicazione  dei regolamenti
          della Comunita' economica  europea  nonche'  all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio".  - La legge 24
          novembre  1981,  n.  689, reca modifiche al sistema penale.
          Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:  "Art. 34. (Esclusione
          della depenalizzazione). - La disposizione del primo  comma
          dell'articolo  32  non si applica ai reati precisi:  a) dal
          codice penale, salvo quanto disposto dall'art.  33  lettera
          a);  b)  dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
          1978,  n.    194,  sulla  interruzione   volontaria   della
          gravidanza;  c)  da  disposizioni  di  legge concernente le
          armi, le munizioni e gli esplosivi; d)  dell'art.  221  del
          testo  unico  delle leggi sanitarie approvato regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962,  n.
          283,  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla
          disciplina  igienica  degli  alimenti  salvo  che  per   le
          contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa
          legge 30 aprile 1962, n. 283; f) dalla legge 29 marzo 1951,
          n.  327,  sulla  disciplina  degli  alimenti  per  la prima
          infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio
          1976, n. 319, sulla tutela delle  acque  dall'inquinamento;
          h)   dalla  legge  13  luglio  1966,  n.  615,  concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;  i)  dalla
          legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185,
          relativi  all'impiego  pacifico  dell'energia  nucleare; l)
          dalle leggi in materia urbanistica ed  edilizia;  m)  dalle
          leggi  relative  ai  rapporti  di  lavoro, anche per quanto
          riguarda l'assunzione dei  lavoratori  e  le  assicurazioni
          sociali,  salvo  quanto previsto dal successivo art. 35; n)
          dalle leggi relative alla prevenzione degli  infortuni  sul
          lavoro  ed  all'igiene del lavoro; o) dall'articolo 108 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361,  e  dall'art.  89  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in  materia  elettorale".
          "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza
          obbligatorie).  -  Non  costituiscono reato e sono soggette
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
          denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in  materia
          di  previdenza  ed  assistenza  obbligatorie, punite con la
          sola   ammenda.       Per   le    violazioni    consistenti
          nell'ommissione   totale   o  parziale  del  versamento  di
          contributi e premi  l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa  ai
          sensi  dell'articolo  18,  degli  enti  ed istituti gestori
          delle forme di previdenza ed  assistenza  obbligatorie  che
          con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il
          pagamento  del  contributi  e dei premi non versati e delle
          somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a  titolo  di
          sanzione  civile.    Per  le altre violazioni, quando viene
          accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento
          di contributi e premi, la relativa sanzione  amministrativa
          e'  applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti
          ed  istituti  di  cui  al  comma   precedente.      Avverso
          l'ordinanza-ingiunzione  puo'  essere  proposta nel termine
          previsto dall'art. 22 opposizione  davanti  al  pretore  in
          funzione  di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo
          e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art.  23  ed
          il  giudizio  di  opposizione  e'  regolato  ai sensi degli
          articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.  Si
          osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26,
          28, 29 e 38 in quanto  applicabili.  L'esecuzione  forzata,
          quando  non  e'  diversamente  stabilito  e' regolata dalle
          disposizioni del codice di procedura civile.   L'ordinanza-
          ingiunzione  emanata ai sensi del secondo comma costituisce
          titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni  del  debitore
          nei  casi  in  cui essa e' consentita quando la opposizione
          non  e'  stata  proposta   ovvero   e'   stata   dichiarata
          inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del giudizio di
          opposizione la iscrizione dell'ipoteca e'  autorizzata  dal
          pretore  se vie e' pericolo nel ritardo.  Per le violazioni
          previste dal primo comma che non consistono  nell'omesso  o
          parziale  versamento  di  contributi e premi e che non sono
          allo scherma connesse a norma del terzo comma si  osservano
          le  disposizioni  delle  sezioni  I  e II di questo capo in
          quanto applicabili.  La disposizione del primo comma non si
          applica alle violazioni previste  dagli  articoli  53,  54,
          139,  157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro  e  le  malattie professionali approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124.
          Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo,  nonche'  per la riscossione dei contributi e dei
          premi non versati e delle relative somme aggiuntive di  cui
          alle   leggi   in   materia  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatore, gli enti ed istituti gestori  delle  forme  di
          previdenza  ed  assistenza  obbligatorie, osservate in ogni
          caso le forme previste dal primo  comma  dell'articolo  18,
          possono   avvalersi   ove   opportuno,   del   procedimento
          ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice
          di  procedura civile".   - La legge 16 aprile 1987, n. 183,
          disciplina il  coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  e
          l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
          comunitari.  Gli  articoli 5 e 21 recitano:  "Art. 5 (Fondo
          di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del  Ministero
          del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
          rotazione con amminsitrazione  autonoma  e  gestione  fuori
          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
          n.  1041.    2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si
          avvale di un apposito conto corrente  infruttifero,  aperto
          pressola   tesoreria   centrale   dello   Stato  denominato
          'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione
          delle politiche comunitarie', nel quale sono versate:    a)
          le  disponibilita'  residue  del  fondo di cui alla legge 3
          ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla
          data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma
          1; b) le somme erogate dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee  per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
          c) le somme da individuare annualmente  in  sede  di  legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle  autorizzazioni  di  spesa  recate da disposizioni di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme  comunitarie  da attuare; d) le somme annualmente de-
          terminate con la legge di approvazione del  bilancio  dello
          Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
             3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge  26  novembre  1975,  n.  748".   "Art. 21 (Misure di
          intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati  di
          cui  alla  presente  legge  prevedano  misure di intervento
          finanziario  non  contemplate  da  leggi  vigenti   e   non
          rientranti  nell'attivita'  ordinaria delle amministrazioni
          statali o regionali competenti, si provvede  a  carico  del
          fondo di rotazione di cui all'art. 5".  - La legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  concernente  la riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia  di  bilancio.
          L'art.  11-  ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e
          gli emendamenti di iniziativa  governativa  che  comportino
          nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono
          essere  corredati  da  una  relazione  tecnica, predisposta
          dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
          del tesoro, sulla quantificazione  degli  oneri  recati  da
          ciascuna  disposizione  e  delle relative coperture, con la
          specializzazione, per la spesa corrente  e  per  le  minori
          entrate  degli  oneri annuali fino alla completa attuazione
          delle norme e,  per  le  spese  in  conto  capitale,  della
          modulazione   relativa  agli  anni  compresi  nel  bilancio
          pluriennale e  dell'onere  complessivo  in  relazione  agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le  loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari".