ART. 3. 
  (Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 
   1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,  e'
sostituito dal seguente: 
   " 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del
regolamento, lo schema di  decreto  e'  sottoposto  al  parere  delle
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica  competenti  per  materia,  che  dovranno  esprimersi  nel
termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine,
i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere". 
 
          Note all'art. 3:
             -   La   legge   9   marzo  1989,  n.  86,  concerne  la
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e  le  procedure  di esecuzione degli obblighi
          comunitari. L'art. 4 recita:
             "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare).  -  1.  Nelle
          materie  gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
          legge,  le  direttive  possono  essere   attuate   mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
             2.  Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in allegato al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione delle quali  chiede  l'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 3, lettera c).
             3.  Se  le  direttive  consentono  scelte in ordine alle
          modalita' della loro attuazione o se  si  rende  necessario
          introdurre  sanzioni penali o amministrative od individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative   inerenti   all'applicazione   della  nuova
          disciplina,  la  legge  comunitaria   detta   le   relative
          disposizioni.
             4.   Fuori   dei  casi  preveduti  dal  comma  3,  prima
          dell'emanazione del regolamento, lo schema  di  decreto  e'
          sottoposto  al  parere  delle  commissioni permanenti della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere.
             5.  Il  regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'articolo  17  della  legge  23  agosto
          1988,  n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  o  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In
          questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere".
             - L'art. 5, comma 1, recita:
             "1.  Fermo  quanto  previsto dall'art. 20 della legge 16
          aprile 1987, n. 183, la  legge  comunitaria  puo'  disporre
          che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da
          attuare  mediante  regolamento  a norma dell'articolo 4, si
          provveda con la procedura  di  cui  ai  commi  4  e  5  del
          medesimo articolo".