ART. 4. 
     (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). 
   1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in  via  regolamentare,  a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9  marzo
1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima
legge n. 86 del 1989. 
   2. Gli schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle  direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al  parere
delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi  dell'articolo  4,
comma  4,  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,   come   sostituito
dall'articolo 3 della presente legge. 
 
           Nota all'art. 4:
             -   Per  la  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  vedi  nota
          precedente. Gli articoli 3, 4 e 5 recitano:
             "Art. 3 (Contenuti della legge  comunitaria).  -  1.  Il
          periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
          all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma,  dalla
          legge comunitaria annuale, mediante:
               a)  disposizioni  modificative  o  abrogative di norme
          vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art.  1,
          comma 1;
               b)  disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione, o
          assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o  della
          Commissione  delle Comunita' europee di cui alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 1,  anche  mediante  conferimento  al
          Governo di delega legislativa;
               c)   autorizzazione  al  Governo  ad  attuare  in  via
          regolamentare le direttive o le  raccomandazioni  (CECA)  a
          norma dell'art. 4".
             "Art.  4  (Attuazione  in via regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
             2. Il Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettera c).
             3. Se le direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti   all'applicazione   della   nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
             4.  Fuori  dei  casi  preveduti  dal  comma   3,   prima
          dell'emanazione  del  regolamento,  lo schema di decreto e'
          sottoposto al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere.
             5.  Il  regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'articolo  17  della  legge  23  agosto
          1988,  n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  o  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In
          questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
             6.  La  legge  comunitaria provvede in ogni caso a norma
          dell'articolo  3,  lettera  b),  ove   l'attuazione   delle
          direttive comporti:
               a)   l'istituzione   di   nuovi   organi  o  strutture
          amministrative;
               b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
             7.  Restano  salve  le   disposizioni   di   legge   che
          consentono,  per  materie  particolari,  il  recepimento di
          direttive mediante atti amministrativi.
             8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato  l'elenco
          delle    direttive    attuate   o   da   attuare   in   via
          amministrativa".
             "Art. 5 (Attuazioni modificative).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  20  della legge 16 aprile 1987, n.
          183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione
          di ciascuna modifica delle direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'articolo  4, si provveda con la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
             2. Le disposizioni  del  comma  1  e  dell'art.  4  sono
          applicabili,  ove  occorra,  anche  per  l'attuazione degli
          altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma  1,
          lettera a)".