ART. 6. (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489). 1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes- sive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489. 2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge. 3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992. 4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari. 5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. 6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
Note all'art. 6: - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, concerne disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991). Gli articoli 1, 2, 9, 14, 41, 43, 44, 45 e 65 cosi' dispongono: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere". "Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati della normativa da attuare saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto". "Art. 9 (Riconoscimento diplomi e svolgimento attivita' e professioni sanitarie: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere: a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonche' la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare; b) che siano fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217, nell'art. 7, quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409 nell'art. 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905, nell'art. 1, terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750, nell'art. 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296". "Art. 14 (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le attivita' oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE; b) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano; c) specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori; d) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicita' preventive e successive all'attribuzione dell'appalto; e) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti; f) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonche' le procedure di pubblicita' relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresi' per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti; g) dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del consiglio 89/440/CEE; h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva dell'autorita' dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro; i) stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE; l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse; m) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilita' dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalita' in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato rispetto alla normativa nazionale. 2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva. 3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1 gennaio 1993". "Art. 41 (Protezione dalla radioattivita': criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sara' informata ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge predetta. 2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio 1990, n. 212". "Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori; c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale; d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prev- edendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare: 1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche al fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia; 3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni rela- tive ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa; 4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro; 5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione. 2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente. 3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 44 (Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni; b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte; c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate". "Art. 45 (Liberta' di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorita' pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attivita' o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo; b) specificare che sono autorita' pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni rel- ative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilita' nazionali, regionali e locali nonche' le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative; c) prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse; d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente; e) prevedere che tutte le autorita' pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilita' di accesso alle informazioni sull'ambiente; f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni; g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale; h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990 n. 241". "Art. 65 (Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso; b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio' senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione; c) prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali suc- cessive modifiche dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia; d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico; e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare; f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni". - La legge 19 dicembre 1992, n. 489, concerne disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno. Gli articoli 1, 5 e 27 recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati". "Art. 5 (Accelerazione di procedure). - 1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: 'sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'venti giorni'". "Art. 27 (Igiene e sicurezza del lavoro). - 1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'art. 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'art. 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa. - La legge 29 dicembre 1990, n. 428, concerne disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990). - La legge 30 luglio 1990, n. 212, prevede la delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori. L'allegato B alla legge concerne le seguenti direttive: "ALLEGATO B Tutela delle radiazioni ionizzanti 80.836 Euratom. - Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 84.467 Euratom. - Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80.836 Euratom per qanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 84.466 Euratom. - Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che stabilisce le misure fondamentali rela- tive alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici".