ART. 6. 
(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione  delle  leggi
                      29 dicembre 1990, n. 428, 
       19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489). 
   1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma  5,  si  applica
anche ai decreti  legislativi  emanati  in  esercizio  delle  deleghe
conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes-
sive  modificazioni,  19  febbraio  1992,  n.   142,   e   successive
modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489. 
   2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre  1992,
n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti
legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE  e
91/498/CEE del 29 luglio  1991,  secondo  i  criteri  ed  i  principi
direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge. 
   3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2  e
41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive  modificazioni,
e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio
del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992. 
   4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui  all'allegato
B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla  disciplina
in materia di localizzazione degli impianti nucleari. 
   5. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene
alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45  e
65  della  legge  medesima,  e'  sostituito  dal   termine   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge. 
   6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n.  142,
come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489,
le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "sessanta
giorni". 
   7. Il termine di cui all'articolo 43,  comma  3,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
   8. Restano fermi i criteri di  delega  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 43 della legge 19 febbraio  1992,  n.  142,  nonche'  i
principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. 
 
           Note all'art. 6:
             -  La  legge  19  febbraio  1992,   n.   142,   concerne
          disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1991). Gli articoli 1, 2, 9, 14, 41, 43,
          44, 45 e 65 cosi' dispongono:  "Art. 1 (Delega  al  Governo
          per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad emanare, entro il termine di un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive delle Comunita' europee comprese nell'elenco
          di  cui  all'allegato  A alla presente legge.  2. I decreti
          legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
          il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente
          ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per  la
          materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di
          grazia  e  giustizia  e del tesoro, qualora non proponenti.
          3. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione
          delle  direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
          alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati
          ed al Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi  sia
          espresso, entro venti giorni dalla data di trasmissione, il
          parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
          Decorso  tale  termine  i  decreti  sono  emanati  anche in
          mancanza di detto parere".   "Art. 2  (Criteri  e  principi
          direttivi  generali  della  delega legislativa). - 1. Salvi
          gli specifici criteri e principi  direttivi  dettati  negli
          articoli  seguenti  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
          direttive  da  attuare,  i  decreti  legislativi   di   cui
          all'articolo  1  saranno  informati  ai seguenti principi e
          criteri  generali:    a)  le  amministrazioni  direttamente
          interessate  dovranno provvedere all'attuazione dei decreti
          legislativi con le ordinarie strutture  amministrative;  b)
          nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a  statuto
          speciale e ordinario e delle province autonome di Trento  e
          di  Bolzano  saranno  osservati  l'articolo 9 della legge 9
          marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  c)
          per  evitare  disarmonie  con  le  discipline vigenti per i
          singoli settori  interessati  della  normativa  da  attuare
          saranno  introdotte  le occorrenti modifiche o integrazioni
          alle discipline stesse; d) saranno previste, ove necessario
          per assicurare l'osservanza  delle  disposizioni  contenute
          nei  decreti  legislativi,  salve  le norme penali vigenti,
          norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le
          infrazioni  alle  disposizioni  dei  decreti  stessi,   nei
          limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a lire cento
          milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via
          alternativa o congiunta, e  della  sanzione  amministrativa
          consistente  nel  pagamento  di una somma fino a lire cento
          milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei  casi
          in  cui  le  infrazioni  alle  norme  di  attuazione  delle
          direttive  ledano   interessi   generali   dell'ordinamento
          interno,  individuati  in  base ai criteri ispiratori degli
          articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  La
          pena   dell'ammenda   sara'  comminata  per  le  infrazioni
          formali;  la  pena  dell'arresto  per  le  infrazioni   che
          espongono   a   pericolo  grave;  la  pena  dell'arresto  e
          dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  espongono  a  danno
          l'interesse  protetto".   "Art. 9 (Riconoscimento diplomi e
          svolgimento attivita' e professioni sanitarie:  criteri  di
          delega).  -  1.  L'attuazione delle direttive del Consiglio
          89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere:    a)
          che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti
          le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario
          e   ostetrica  nonche'  la  formazione  di  infermiere,  le
          modifiche  necessarie  per  adeguarle  alle  direttive   da
          attuare; b) che siano fatte salve le disposizioni contenute
          nell'art.  9,  commi 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1990,
          n. 341, nell'art. 1, terzo comma,  della  legge  22  maggio
          1978,  n.  217,  nell'art.  7, quarto comma, della legge 24
          luglio 1985, n. 409 nell'art. 1, terzo comma,  della  legge
          18  dicembre  1980, n. 905, nell'art. 1, terzo comma, della
          legge 8 novembre 1984, n. 750, nell'art.  1,  terzo  comma,
          della  legge  13 giugno 1985, n. 296".  "Art. 14 (Appalti e
          forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia
          del  trasporto  e  delle  telecomunicazioni:   criteri   di
          delega).  -  1.  L'attuazione della direttiva del Consiglio
          90/531/CEE sara' informata ai seguenti principi  e  criteri
          direttivi:    a)  individuare  le  attivita'  oggetto della
          direttiva, definendone i settori, anche con  riguardo  agli
          ambiti   oggettivi  di  applicazione  delle  direttive  del
          Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE; b) individuare i soggetti
          pubblici  e  privati  destinatari   della   direttiva,   in
          particolare  applicando  la definizione di impresa pubblica
          contenuta  nella  direttiva  al   sistema   imprenditoriale
          pubblico  italiano;  c) specificare, a seconda dei casi, le
          norme che si riferiscono  esclusivamente  agli  appalti  di
          forniture  e  quelle che si riferiscono esclusivamente agli
          appalti di lavori; d)  definire  con  chiarezza  la  figura
          dell'accordo-quadro,  determinandone  limiti quantitativi e
          temporali  di  vigenza  e  stabilendo  adeguate  forme   di
          pubblicita'   preventive   e   successive  all'attribuzione
          dell'appalto; e) definire condizioni  e  procedure  interne
          necessarie  per l'applicazione delle richieste di esenzione
          e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano
          gli appalti  attribuiti  dagli  enti  pubblici  esenti;  f)
          disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli
          appalti,    stabilendo    in   particolare   l'obbligo   di
          pubblicazione dell'avviso indicativo  annuale,  nonche'  le
          procedure  di pubblicita' relative ai sistemi permanenti di
          qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione,
          chiarendo  altresi'  per  gli   enti   attualmente   tenuti
          all'osservanza  dell'Albo  nazionale costruttori i rapporti
          di questo con i sistemi  di  qualificazione  anzidetti;  g)
          dettare  una  disciplina del subappalto uniforme o comunque
          coerente con quella contenuta nel  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  del  consiglio 89/440/CEE; h)
          rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e  privati
          aggiudicatori  la  precisazione  preventiva  dell'autorita'
          dalle quali le  imprese  concorrenti  possono  ottenere  le
          informazioni  relative alle disposizioni vigenti in materia
          di sicurezza e di condizioni  di  lavoro;  i)  stabilire  i
          principi fondamentali in materia di selezione dei candidati
          alle  procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto
          anche  di  quanto  contenuto  nei  decreti  legislativi  di
          attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  88/295/CEE  e
          89/440/CEE; l) definire le procedure  per  la  verifica  in
          contraddittorio    delle    offerte   che   si   presentino
          anormalmente basse; m) specificare che nei disciplinari  di
          appalti  e  di  forniture relativi al settore del trasporto
          deve essere stabilito l'obbligo contrattuale  dei  soggetti
          appaltatori  di  adottare tutte le misure tecniche idonee a
          contenere    i    limiti    massimi    di    tollerabilita'
          dell'inquinamento  acustico, nelle diverse modalita' in cui
          esso si manifesta, entro i limiti indicati nella  normativa
          comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione
          piu'  elevato  rispetto  alla normativa nazionale.   2. Nel
          dettare le norme di  attuazione  secondo  i  principi  e  i
          criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso tenersi conto
          delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono
          incaricati  i soggetti pubblici o privati destinatari della
          direttiva.  3. Le norme di attuazione della  direttiva  del
          Consiglio   90/531/CEE   riceveranno  applicazione  solo  a
          decorrere dal 1 gennaio 1993".  "Art. 41 (Protezione dalla
          radioattivita': criteri di delega). - 1. L'attuazione della
          direttiva 89/618/EURATOM  sara'  informata  ai  principi  e
          criteri  direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30
          luglio  1990,  n.  212,   relativo   all'attuazione   delle
          direttive  sulla  tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui
          all'allegato B alla legge  predetta.    2.  Allo  scopo  di
          assicurare  una  organica attuazione delle direttive di cui
          al comma 1, il termine di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          della   presente   legge   si   applica  anche  ai  decreti
          legislativi  di   attuazione   delle   direttive   di   cui
          all'allegato  B  alla legge 30 luglio 1990, n. 212".  "Art.
          43 (Sicurezza e salute dei lavoratori  durante  il  lavoro:
          criteri  di  delega). - 1. L'attuazione delle direttive del
          Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,  89/655/CEE,  89/656/CEE,
          90/269/CEE,   90/270/CEE,  90/394/CEE  e  90/679/CEE  sara'
          informata ai seguenti principi e  criteri  direttivi:    a)
          fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione
          il  rispetto  dei  livelli  di  protezione  previsti  dalla
          legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla  sicurezza
          ed  alla  salute  dei  lavoratori;  b) fissare gli obblighi
          generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure
          di sicurezza negli ambienti di lavoro  e  per  l'osservanza
          delle  condizioni  e  le  altre  finalita' di prevenzione e
          tutela dei lavoratori; c) definire le  forme  organizzative
          di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione
          dei  lavoratori  al  processo  prevenzionale; d) dettare le
          disposizioni generali sull'impiego dei mezzi  personali  di
          protezione;  e)  indicare  le caratteristiche e le funzioni
          dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale,  prev-
          edendo   altresi'  la  definizione  delle  competenze,  dei
          requisiti professionali e delle responsabilita' del  medico
          incaricato  della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; f)
          dettare le misure di sicurezza in  presenza  di  condizioni
          particolari di rischio; g) prevedere, al fine di assicurare
          il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di
          tutela   dei   lavoratori  perseguite  dalle  direttive  da
          attuare:  1) il necessario coordinamento  tra  le  funzioni
          esercitate  dallo  Stato  e quelle esercitate nella materia
          dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie  locali,
          anche   al  fine  di  assicurare  unita'  di  indirizzi  ed
          omogeneita'  di  comportamenti  in  tutto   il   territorio
          nazionale  nell'applicazione  delle disposizioni in materia
          di sicurezza del  lavoro;  2)  che  i  competenti  enti  ed
          istituzioni  svolgano attivita' di informazione, consulenza
          ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale,
          con particolare riferimento alle piccole e  medie  imprese,
          anche  tramite  la  istituzione  di  specifici corsi, anche
          obbligatori, di formazione in detta materia; 3)  i  criteri
          per  la  raccolta e l'elaborazione delle informazioni rela-
          tive  ai  rischi  e  ai  danni   derivanti   dall'attivita'
          lavorativa;  4)  che  per  attivita' lavorative comportanti
          rischi particolarmente elevati, da individuare con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  della
          sanita',  l'attivita'  di vigilanza possa essere esercitata
          anche dall'ispettorato del lavoro; 5) che  le  interruzioni
          periodiche  di  cui  all'articolo  7  della  direttiva  del
          Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui
          all'allegato alla medesima direttiva,  siano  espressamente
          definite   e   quantificate   nel  decreto  legislativo  di
          attuazione.   2. Il decreto legislativo  recante  le  norme
          necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma
          1  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute dei lavoratori
          durante il  lavoro  deve  assicurare  il  mantenimento  dei
          livelli   di   protezione  piu'  favorevoli  rispetto  alla
          sicurezza  e  alla  tutela  della  salute  dei   lavoratori
          previsti dalla legislazione italiana vigente.  3. In deroga
          a   quanto   previsto   nell'articolo  1,  il  termine  per
          l'emanazione del decreto legislativo  di  attuazione  delle
          direttive  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo e'
          fissato in diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge".    "Art.  44 (Sostanze e preparati
          pericolosi: criteri di delega).  -  1.  L'attuazione  delle
          direttive  del  Consiglio  89/677/CEE  e  89/678/CEE  sara'
          informata ai seguenti principi e  criteri  direttivi:    a)
          assicurare  efficaci misure di vigilanza e controllo per la
          vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e
          limitazioni; b) prevedere i termini strettamente  necessari
          per   lo   smaltimento   delle  scorte;  c)  prevedere  che
          l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate
          in  base  alla  direttiva  del  Consiglio  89/678/CEE   sia
          disposta   con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i  Ministri
          preposti alle altre amministrazioni interessate".  "Art. 45
          (Liberta'   di   accesso  all'informazione  in  materia  di
          ambiente: criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  della
          direttiva  del  Consiglio  90/313/CEE  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:    a)  assicurare  a
          qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle
          informazioni  disponibili  in  materia  ambientale in forma
          scritta, visiva,  sonora  o  contenute  nelle  banche  dati
          presso  le autorita' pubbliche per quanto riguarda lo stato
          dell'ambiente, le attivita' o misure  che  incidono  o  che
          possono incidere negativamente sull'ambiente nonche' quelle
          destinate  a proteggerlo; b) specificare che sono autorita'
          pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni rel-
          ative all'ambiente tutte le amministrazioni  pubbliche  che
          abbiano   responsabilita'  nazionali,  regionali  e  locali
          nonche'  le  aziende  autonome,  gli  enti  pubblici  ed  i
          concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi
          che  esercitano  competenze  giudiziarie  o legislative; c)
          prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute a rendere
          disponibili  le  informazioni   relative   all'ambiente   a
          qualsiasi   persona   fisica  o  giuridica  che  ne  faccia
          richiesta senza che  questa  debba  dimostrare  il  proprio
          interesse; d) prevedere periodiche verifiche della corretta
          attuazione   delle  norme,  con  la  presentazione  di  una
          relazione  annuale  al  Parlamento  a  cura  del   Ministro
          dell'ambiente;   e)   prevedere   che  tutte  le  autorita'
          pubbliche si dotino di strutture  idonee  che  garantiscano
          l'effettiva   possibilita'  di  accesso  alle  informazioni
          sull'ambiente;  f)  disciplinare   le   esclusioni   e   le
          limitazioni  consentite  dalla  direttiva al libero accesso
          alle informazioni; g) garantire la  tutela  giurisdizionale
          del  diritto  all'informazione ambientale; h) assicurare il
          coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto
          di accesso ai documenti amministrativi, in particolare  con
          la  legge  7  agosto 1990 n. 241".   "Art. 65 (Risparmio di
          greggio mediante l'impiego di componenti di  carburanti  di
          sostituzione:  criteri  di delega). - 1. L'attuazione della
          direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva  della
          Commissione 87/441/CEE sara' informata ai seguenti principi
          e  criteri direttivi:  a) prevedere che siano consentite la
          produzione, l'importazione e la  commercializzazione  delle
          miscele   di   benzina  contenenti  i  composti  ossigenati
          organici definiti al punto I dell'allegato  alla  direttiva
          del  Consiglio  85/536/CEE,  come integrato dalla direttiva
          della Commissione 87/441/CEE, entro i  limiti  quantitativi
          fissati  al  punto  II, colonna A, dell'allegato stesso; b)
          prevedere che  le  miscele  ammesse  debbano  fornire,  col
          possesso  dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA
          approvate con  decreto  del  ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle
          dei  tipi  di  benzina per autotrazione in commercio e cio'
          senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli
          con motore a combustione interna e ad accensione  comandata
          attualmente  in  uso o in produzione; c) prevedere che, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze,
          della sanita' e dell'ambiente, possano essere  autorizzati,
          nelle  miscele  di  benzina,  tenori di composti ossigenati
          organici piu' elevati  di  quelli  indicati  al  punto  II,
          colonna  A, dell'allegato ed essere recepite eventuali suc-
          cessive modifiche  dell'allegato  medesimo,  conseguenti  a
          modificazioni  delle  direttive  comunitarie in materia; d)
          prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti
          ossigenati organici, nelle miscele di benzina, piu' elevati
          di quelli indicati al punto II, colonna  B,  dell'allegato,
          con  il  medesimo  decreto  di cui alla lettera c) dovranno
          essere precisate le  modalita'  con  cui  contrassegnare  i
          distributori  per  la vendita di carburanti al pubblico che
          forniscano tali miscele, al fine di consentire agli  utenti
          di  tener  conto  delle  caratteristiche  delle  stesse con
          particolare   riferimento   alle   variazioni   di   potere
          calorifico;  e)  prevedere  che  ai  fini dei controlli, la
          Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del
          controllo della  qualita'  delle  miscele  di  benzina  con
          composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la
          misura  dei  tenori  in  volume  ed in peso di ossigeno dei
          composti ossigenati organici  possano  essere  impiegati  a
          titolo   provvisorio   i   metodi  indicati  al  punto  III
          dell'allegato;  che   il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od
          i  metodi  di  misura  da  adottare;   f)   prevedere   che
          l'immissione  in consumo di miscele di benzina con composti
          ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito  sia
          punita  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire quattro
          milioni a lire cento milioni".   -  La  legge  19  dicembre
          1992,   n.   489,   concerne  disposizioni  in  materia  di
          attuazione di direttive  comunitarie  relative  al  mercato
          interno.  Gli articoli 1, 5 e 27 recitano:  "Art. 1 (Delega
          al Governo per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie
          relative  al  mercato interno). - 1. Il Governo e' delegato
          ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di
          cui agli allegati A e B della presente legge.  2. I decreti
          legislativi sono adottati, nel  rispetto  dell'articolo  14
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del
          Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e
          per gli affari regionali  congiuntamente  ai  Ministri  con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  di  grazia  e
          giustizia  e  del  tesoro, qualora non proponenti.   3. Gli
          schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
          direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato B della
          presente legge sono trasmessi alla Camera dei  deputati  ed
          al  Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  del  parere   delle
          commissioni   permanenti  competenti  per  materia  e,  ove
          necessario,   delle    osservazioni    della    commissione
          parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Decorso  tale
          termine,  i  decreti  sono  comunque  emanati".    "Art.  5
          (Accelerazione  di  procedure). - 1. Nell'articolo 1, comma
          3, della  legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  le  parole:
          'sessanta  giorni'  sono  sostituite dalle seguenti: 'venti
          giorni'".  "Art. 27 (Igiene e sicurezza del lavoro).  -  1.
          Le  disposizioni  dell'art.  1,  comma  3,  della  legge 19
          febbraio 1992, n. 142, come modificato  dall'art.  5  della
          presente  legge,  si  applicano  anche  alle  direttive  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'art.
          43 della legge  e  comprese  nell'allegato  A  della  legge
          stessa.    -  La  legge  29 dicembre 1990, n. 428, concerne
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria  per  il 1990).   - La legge 30 luglio 1990, n.
          212, prevede la  delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  delle  Comunita' europee in materia di sanita' e
          di protezione  dei  lavoratori.  L'allegato  B  alla  legge
          concerne le seguenti direttive:
                                                          "ALLEGATO B
                      Tutela delle radiazioni ionizzanti
             80.836  Euratom. - Direttiva del Consiglio del 15 luglio
          1980  che  modifica  le  direttive  che  fissano  le  norme
          fondamentali   relative  alla  protezione  sanitaria  della
          popolazione e dei lavoratori contro  i  pericoli  derivanti
          dalle radiazioni ionizzanti.
             84.467   Euratom.   -  Direttiva  del  Consiglio  del  3
          settembre 1984 che modifica la direttiva 80.836 Euratom per
          qanto  concerne  le  norme   fondamentali   relative   alla
          protezione  sanitaria  della  popolazione  e dei lavoratori
          contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
             84.466  Euratom.  -  Direttiva  del  Consiglio   del   3
          settembre  1984 che stabilisce le misure fondamentali rela-
          tive alla protezione radiologica delle  persone  sottoposte
          ad esami e a trattamenti medici".