ART. 8. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale. 3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza di detto parere.
Nota all'art. 8: - Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 1. L'art. 17, comma 2, recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".