ART. 8. 
(Riordinamento normativo nelle materie  interessate  dalle  direttive
                            comunitarie). 
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente   legge,   testi   unici   delle
disposizioni   dettate   in   attuazione   della   delega    prevista
dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse  materie
ed  apportando  alle  medesime  le   integrazioni   e   modificazioni
necessarie al predetto coordinamento. 
   2. I testi unici di cui al comma 1  potranno  disporre,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  la
delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse
quelle di competenza regionale. 
   3. Gli schemi di  testo  unico  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione  del  parere
delle  Commissioni  permanenti  competenti   per   materia.   Decorsi
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il  testo  unico  e'
emanato anche in mancanza di detto parere. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400, vedi nota
          all'art. 1.  L'art. 17, comma 2, recita:
             "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".