Art. 2. 
Tutela della liberta' di coscienza degli alunni e diritto allo studio 
 
  1. L'azione di promozione di cui  all'articolo  1  e'  attuata  nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 
  2.  A  favore  degli  alunni  sono  attuate  iniziative  dirette  a
garantire il diritto allo studio.