Art. 3. 
                        Comunita' scolastica 
 
  1. Al fine di realizzare,  nel  rispetto  degli  ordinamenti  della
scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie
del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione  alla
gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che
interagisce  con  la  piu'  vasta  comunitasociale  e  civica,   sono
istituiti,  a  livello  di  circolo,   di   istituto,   distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1. 
  2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a
che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi  collegiali
in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo  4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
 
          Nota all'art. 3:
             - L'art.  4  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente interventi correttivi di finanza pubblica, reca
          la  delega  ad  emanare  uno o piu' decreti legislativi per
          l'attuazione dell'autonomia della scuola, il  potenziamento
          degli  organi  collegiali  scolastici, la definizione dello
          statuto  dello  studente  e   la   riorganizzazione   degli
          organismi  di sostegno dell'autonomia didattica, di ricerca
          e di sviluppo.