Art. 4. Comunita' Europea 1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilita' degli Stati membri della Comunita' Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua dimensione europea in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato dell'Unione europea, quale sostituito dall'articolo G n. 36 del trattato dell'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. 2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.