IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,
n. 834; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente  commissione  del  Senato  della   Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  scaduto  in
data 11 marzo 1993; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                 Ambito di efficacia del regolamento 
 
  1. I procedimenti di riconoscimento  di  infermita'  dipendente  da
causa  di  servizio  e  di  concessione  dell'equo  indennizzo   sono
disciplinati dal presente regolamento. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
              (Omissis).
             2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo  determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
              (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza  di  detto  parere  ed  entra  in
          vigore  contottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alla  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti.
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 68 del testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3:
             "Art.  68  (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
          per perdita della integrita' fisica dipendente da causa  di
          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,
          d'ufficio o a domanda, quando sia  accertata,  in  base  al
          giudizio   di   un   medico   scelto  dall'amministrazione,
          l'esistenza di una malattia che  impedisca  temporaneamente
          la regolare prestazione del servizio.
             Alle  visite  per tale accertamento assiste un medico di
          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
          la spesa relativa.
             L'aspettativa per  infermita'  ha  termine  col  cessare
          della  causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non puo'
          protrarsi per piu' diciotti mesi.
             L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere  agli
          opportuni accertamenti sanitari.
             Durante l'aspettativa, l'impiegato ha diritto all'intero
          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
          il  restante periodo, conservando integralmente gli assegni
          per carichi di famiglia.
             Il tempo trascorso  in  aspettativa  per  infermita'  e'
          computato   per   intero  ai  fini  della  progressione  in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
             Qualora  l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
          riconosciuta dipendente  da  causa  di  servizio,  permane,
          inoltre,  per  tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
          dell'impiegato a tutti gli assegni  escluse  le  indennita'
          per prestazioni di lavoro straordinario.
             Per  infermita'  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
          servizio, sono altresi', a carico  dell'amministrazione  le
          spese  di  cura,  comprese  quelle per ricoveri in istituti
          sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo  per  la
          perdita   della   integrita'  fisica  eventualmente  subita
          dall'impiegato.
             Avverso le deliberazioni del  collegio  medico  e  delle
          commissioni  mediche  ospedaliere, di cui ai regi decreti 5
          novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n.  1029,  adottate
          nei   procedimenti   di   accertamento   della   dipendenza
          dell'infermita' da causa di servizio  e  di  determinazione
          dell'equo  indennizzo,  previsti dal presente articolo, gli
          impiegati possono esperire  le  impugnative  stabilite  dai
          decreti sopracitati".
             -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 magio
          1957, n. 686, reca: "Norme di esecuzione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sullo  Statuto  degli impiegati civili
          delo Stato, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10  gennaio  1957,  n.  3"  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1957).
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1981,  n.  834,  reca:  "Definitivo   riordinamento   delle
          pensioni  di  guerra  in  attuazione  della delega prevista
          dall'art. 1 della  legge  n.  533/1981"  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1982).