Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali. 2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "regio decreto", il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 5, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, e' il seguente: "(Omissis). Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a) lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri. (Omissis)".