Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927,
n.  1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
28  giugno  1955,  n.  620,  sono  di interesse nazionale: i minerali
utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti,
anche  se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili
solidi,  liquidi  e  gassosi,  le  rocce  asfaltiche e bituminose; le
sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti
gli altri minerali.
  2.  Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato;  per
"regio  decreto",  il  regio  decreto  29  luglio  1927, n. 1443, con
successive modifiche e integrazioni.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art. 5, comma 5, del regio decreto n.
          1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della
          Repubblica n.  620/1955, e' il seguente:
             "(Omissis).
            Salvo che non sia diversamente disposto con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  su proposta del Ministro per
          l'industria  e  per  il  commercio,  sentito  il  Consiglio
          superiore  delle  miniere,  sono  considerati  di interesse
          nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria,
          lettera a) lettera b), (esclusa la grafite)  e  lettera  e)
          (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto;
          di interesse locale tutti gli altri.
             (Omissis)".