IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  relative  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli  impiegati
civile dello Stato; 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Modalita' di accesso 
  1.  L'assunzione  agli  impieghi  nelle  amministrazioni  pubbliche
avviene: 
    a) per concorso pubblico aperto a tutti per  esami,  per  titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione  mediante  lo
svolgimento di prove volte  all'accertamento  della  professionalita'
richiesta  dal  profilo  professionale  di  qualifica  o   categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati; 
    b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso
del titolo di studio richiesto dalla  normativa  vigente  al  momento
della pubblicazione dell'offerta di lavoro; 
    c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti  alle  categorie  protette  di  cui  al
titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni. 
  2. Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che  ne
garantiscano la  imparzialita',  l'economicita'  e  la  celerita'  di
espletamento, ricorrendo,  ove  necessario,  all'ausilio  di  sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione  ed  a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 
  3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2  del
presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di  cui
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. 
 
          AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 reca: "Legge quadro sul pubblico impiego".    -
Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle  discipline  in
materia  di  sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale":  "Art. 2 (Pubblico impiego). -  1.  Il  Governo  della
Repubblica  e'  delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  uno   o   piu'   decreti
legislativi,  diretti  al  contenimento,  alla razionalizzazione e al
controllo della  spesa  per  il  settore  del  pubblico  impiego,  al
miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua
riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:  a) prevedere, con uno
o  piu'  decreti,  salvi  i  limiti  collegati al perseguimento degli
interessi generali cui l'organizzazione e  l'azione  delle  pubbliche
amministrazioni  sono  indirizzate,  che  i  rapporti  di lavoro e di
impiego dei dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli
altri  enti  di  cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma,
della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  siano  ricondotti  sotto  la
disciplina  del  diritto  civile  e siano regolati mediante contratti
individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea
ad assicurare la graduale  sostituzione  del  regime  attualmente  in
vigore  nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente
articolo;   prevedere   nuove   forme   di    partecipazione    delle
rappresentanze  del  personale ai fini dell'organizzazione del lavoro
nelle amministrazioni; b) prevedere criteri di rappresentativita'  ai
fini  dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
norme  costituzionali;  prevedere  strumenti  per  la  rappresentanza
negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un
apposito   organismo   tecnico,  dotato  di  personalita'  giuridica,
sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed operante in conformita' alle direttive  impartite  dal  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri;  stabilire  che l'ipotesi di contratto
collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli  oneri
finanziari,   sia   trasmessa   dall'organismo   tecnico,   ai   fini
dell'autorizzazione  alla  sottoscrizione,  al  Governo  che   dovra'
pronunciarsi  in  senso  positivo  o  negativo  entro  un termine non
superiore a quindici giorni, decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita'
economica   dell'autorizzazione   governativa   siano  sottoposte  al
controllo della Corte dei conti, che  dovra'  pronunciarsi  entro  un
termine  certo,  decorso  il quale il controllo si intende effettuato
senza rilievi;  c)  prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
lavoro   riguardanti   i  pubblici  dipendenti,  cui  si  applica  la
disciplina di cui  al  presente  articolo,  escluse  le  controversie
riguardanti  il  personale di cui alla lettera e) e le materie di cui
ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla  giurisdizione  del
giudice  ordinario  secondo  le disposizioni che regolano il processo
del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla  emanazione  del
decreto  legislativo  e  comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a);  la  procedibilita'  del  ricorso
giurisdizionale  resta subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce  mediante
verbale  costituente  titolo  esecutivo.  Sono  regolate  con  legge,
ovvero, sulla base della  legge  o  nell'ambito  dei  principi  dalla
stessa  posti,  con  atti  normativi  o  amministrativi,  le seguenti
materie:   1) le  responsabilita'  giuridiche  attinenti  ai  singoli
operatori  nell'espletamento  di  procedure  amministrative;  2)  gli
organi, gli uffici, i modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
medesimi;  3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4)  i  procedimenti  di  selezione  per  l'accesso  al  lavoro  e  di
avviamento  al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la
loro consistenza complessiva. Le dotazioni  complessive  di  ciascuna
qualifica  sono  definite  previa  informazione  alle  organizzazioni
sindacali  interessate   maggiormente   rappresentative   sul   piano
nazionale;   6)   la   garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica,
scientifica e di ricerca; 7) la disciplina  della  responsabilita'  e
delle  incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i
casi di divieto di  cumulo  di  impieghi  e  incarichi  pubblici;  d)
prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui
alla   lettera  a)  garantiscano  ai  propri  dipendenti  parita'  di
trattamenti contrattuali  e  comunque  trattamenti  non  inferiori  a
quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa
vigente,  prevista  dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai
magistrati ordinari e amministrativi,  agli  avvocati  e  procuratori
dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle Forze di polizia, ai
dirigenti  generali  ed  equiparati,  al  personale  delle   carriere
diplomatica  e prefettizia; f) prevedere la definizione di criteri di
unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i  distinti  ruoli  delle
carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le  relative  modalita'  di
accesso; prevedere criteri generali per la nomina  dei  dirigenti  di
piu'  elevato  livello,  con  la  garanzia  di  specifiche  obiettive
capacita' professionali; prevedere  una  disciplina  uniforme  per  i
procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello
anche  mediante  norme  di  riordino  della  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
accesso,  senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita'  didattico-
scientifiche   e  gestionali-organizzative;  g)  prevedere:    1)  la
separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione
amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte
di programma degli obiettivi e delle direttive fissate  dal  titolare
dell'organo  -  di  autonomi  poteri  di direzione, di vigilanza e di
controllo,  in  particolare  la  gestione  di   risorse   finanziarie
attraverso  l'adozione  di  idonee  tecniche di bilancio, la gestione
delle risorse umane e la gestione di  risorse  strumentali;  cio'  al
fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse  dell'attivita' degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei
risultati  mediante  appositi  nuclei  di  valutazione  composti   da
dirigenti  generali  e  da esperti, ovvero attraverso convenzioni con
organismi  pubblici  o  privati   particolarmente   qualificati   nel
controllo  di  gestione;  3)  la  mobilita',  anche  temporanea,  dei
dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e  il  collocamento  a
disposizione   in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi
prestabiliti  della   gestione;   4)   i   tempi   e   i   modi   per
l'individuazione,  in  ogni  pubblica amministrazione, degli organi e
degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e  complessita'
delle  funzioni  e  della quantita' delle risorse umane, finanziarie,
strumentali assegnate; tale individuazione  dovra'  comportare  anche
eventuali   accorpamenti  degli  uffici  esistenti;  dovranno  essere
previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione  del  numero
dei  dirigenti  in  servizio  che  risultino in eccesso rispetto agli
uffici individuati ai sensi della presente norma;  5)  una  apposita,
separata  area  di  contrattazione  per il personale dirigenziale non
compreso  nella  lettera  e),  cui  partecipano   le   confederazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e le
organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato   maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un  adeguato
riconoscimento   delle   specifiche   tipologie   professionali;   la
definizione   delle   qualifiche   dirigenziali   e   delle  relative
attribuzioni; l'istituzione  di  un'area  di  contrattazione  per  la
dirigenza  medica,  stabilendo  che la relativa delegazione sindacale
sia composta da rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h)
prevedere  procedure  di contenimento e controllo della spesa globale
per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per  ciascun
comparto  e  per  ciascuna  amministrazione  o  ente;  prevedere, nel
bilancio dello Stato e nei bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed
enti,  l'evidenziazione  della  spesa complessiva per il personale, a
preventivo e a  consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei  controlli
amministrativi  dello  Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti
fondamentali  della   gestione   ed   assicurando   l'audizione   dei
rappresentanti   dell'ente   controllato,   adeguando   altresi'   la
composizione degli organi di controllo anche  al  fine  di  garantire
l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del  controllo stesso; i)
prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata; l) definire procedure e sistemi di  controllo
sul   conseguimento   degli   obiettivi   stabiliti   per  le  azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro
i limiti predeterminati dal Governo e dalla  normativa  di  bilancio,
prevedendo  negli  accordi  contrattuali  dei  pubblici dipendenti la
possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero
di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in  caso  di  accertata
esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo
di  valutazione  della  spesa  relativa al pubblico impiego istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10
della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  operi,  su richiesta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o   delle   organizzazioni
sindacali,  nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente,
con compiti sostitutivi di quelli  affidatigli  dal  citato  art.  10
della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione
dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento   della
funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
piu'   efficace   perseguimento   di   tali   obiettivi,   realizzare
l'integrazione  funzionale  del  Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere,  nelle  ipotesi
in  cui  per  effetto  di decisioni giurisdizionali l'entita' globale
della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti  dal
Governo,   che  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica ed il Ministro del  tesoro  presentino,  in  merito,  entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una
relazione al Parlamento impegnando Governo e  Parlamento  a  definire
con  procedura  d'urgenza  una  nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa  globale;  n)  prevedere  che,  con
riferimento  al  settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice
civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non  attribuisce
il   diritto   all'assegnazione  definitiva  delle  stesse,  che  sia
consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato  del
dirigente  alle  mansioni  superiori per un periodo non eccedente tre
mesi o per sostituzione  del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
conservazione  del  posto  esclusivamente  con  il riconoscimento del
diritto al trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
comunque   non   costituisce  assegnazione  alle  mansioni  superiori
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri  delle  mansioni
stesse,  definendo  altresi'  criteri, procedure e modalita' di detta
assegnazione; o) procedere alla abrogazione  delle  disposizioni  che
prevedono   automatismi  che  influenzano  il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio, e di  quelle  che  prevedono  trattamenti
economici  accessori,  settoriali,  comunque  denominati, a favore di
pubblici    dipendenti    sostituendole    contemporaneamente     con
corrispondenti  disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare   direttamente   tali   trattamenti   alla    produttivita'
individuale  e  a  quella  collettiva  ancorche' non generalizzata ma
correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel  periodo,  per  la
determinazione  delle  quali  devono  essere  introdotti  sistemi  di
valutazione e  misurazione,  ovvero  allo  svolgimento  effettivo  di
attivita'  particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la  salute;  prevedere  che
siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti economici fondamentali ed
accessori  in  godimento  aventi  natura  retributiva   ordinaria   o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione
o  ente;  prevedere  il principio della responsabilita' personale dei
dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico  a  dipendenti
della   pubblica  amministrazione  possa  essere  conferito  in  casi
rigorosamente   predeterminati;   in   ogni   caso,   prevedere   che
l'amministrazione,ente, societa' o persona fisica che hanno conferito
al  personale  dipendente  da  una pubblica amministrazione incarichi
previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei
mesi  dall'emanazione  dei  decreti  legislativi  di  cui al presente
articolo,  siano  tenuti  a  comunicare   alle   amministrazioni   di
appartenenza  del  personale  medesimo  gli emolumenti corrisposti in
relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire  la  completa
attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art.
24;  q)  al  fine  del  contenimento  e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico,  prevedere
l'abrogazione  delle  disposizioni  che  regolano  la  gestione  e la
fruizione di dette  prerogative,  stabilendo  che  contemporaneamente
l'intera  materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione
collettiva, determinando i limiti massimi  delle  aspettative  e  dei
permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  o  un suo delegato e le confederazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,   da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa
deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri;  tali  limiti  massimi
dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione  e
articolazione  organizzativa delle amministrazioni, della consistenza
numerica  del  personale  nel   suo   complesso   e   del   personale
sindacalizzato,   prevedendo   il  divieto  di  cumulare  i  permessi
sindacali  giornalieri;  prevedere  che   alla   ripartizione   delle
aspettative  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
sindacali    aventi    titolo    provveda,    in    relazione    alla
rappresentativita'  delle medesime accertata ai sensi della normativa
vigente  nel  settore  pubblico,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri   -   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  sentite  le
confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che
le  amministrazioni  pubbliche  forniscano  al   Dipartimento   della
funzione   pubblica   il  numero  complessivo  ed  i  nominativi  dei
beneficiari dei permessi  sindacali;  inoltre  prevedere,  secondo  i
tempi  definiti  dall'accordo  di  cui sopra, che ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative  e
permessi  sindacali,  le  disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300,  e  successive  modificazioni;  prevedere  che,  oltre  ai  dati
relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano
annualmente fornire alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   della   funzione   pubblica  gli  elenchi  nominativi,
suddivisi per qualifica,  del  personale  di  pendente  collocato  in
aspettativa,  in  quanto  chiamato  a ricoprire una funzione pubblica
elettiva ovvero per motivi  sindacali.  I  dati  riepilogativi  degli
elenchi  sono  pubblicati  in  allegato  alla  relazione  annuale  da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge  29  marzo
1983,  n.  93;  r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la migliore
distribuzione del personale nelle sedi  di  servizio  sul  territorio
nazionale,  che  le  amministrazioni  e gli enti pubblici non possano
procedere a nuove assunzioni,  ivi  comprese  quelle  riguardanti  le
categorie  protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante
organiche secondo il disposto dell'art. 6  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a
seguito della copertura del fabbisogno di  personale  nella  sede  di
provenienza;  prevedere  norme  dirette  ad  impedire la violazione e
l'elusione degli obblighi temporanei  di  permanenza  dei  dipendenti
pubblici  in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo  di  effettiva  permanenza  nella sede di prima destinazione,
escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi  comandi
o  distacchi  presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere
che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di
cui al comma 2 dell'art. 4 della legge  29  dicembre  1988,  n.  554,
siano  adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e  che  il  personale  eccedente,  che  non  accetti   la   mobilita'
volontaria,  sia  sottoposto  a  mobilita'  d'ufficio  e, qualora non
ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; s) prevedere che,  fatte  salve  le
disposizioni  di  leggi  speciali, la disciplina del trasferimento di
azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica  anche  nel
caso  di  transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende
municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di  norme
di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse
societa'  le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso
all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando,  a  cura
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  concorsi unici per
profilo professionale  abilitanti  all'impiego  presso  le  pubbliche
amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle pro-
cedure  e  tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita'
di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle  amministrazioni
pubbliche,  prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi,
di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare  i
candidati    mediante   svolgimento   di   prove   psico-attitudinali
avvalendosi  di  sistemi   automatizzati;   prevedere   altresi'   il
decentramento  delle  sedi  di svolgimento dei concorsi; u) prevedere
per le categorie protette di cui al titolo I  della  legge  2  aprile
1968,  n.  482,  l'assunzione,  da parte dello Stato, delle aziende e
degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite  dagli  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione; v) al fine di
assicurare una migliore efficienza degli  uffici  e  delle  strutture
delle   amministrazioni   pubbliche   in  relazione  alle  rispettive
inderogabili  esigenze  funzionali,  prevedere   che   il   personale
appartenente  alle  qualifiche  funzionali  possa  essere utilizzato,
occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di
mansioni relative a profili  professionali  di  qualifica  funzionale
immediatamente  inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di
studio,  l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale  docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi
di  concorso  diversi  da  quelli  di titolarita', anche per ordini e
gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale
docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso  di  idonea
abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa
vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero
e del personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  utilizzato
presso  gli  uffici  scolastici  regionali  e provinciali, a domanda,
nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e  nelle  sedi
che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti delle dotazioni
organiche     dei     ruoli     dell'amministrazione    centrale    e
dell'amministrazione  scolastica  periferica  del   Ministero   della
pubblica  istruzione  previste  cumulativamente  dalle  tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
luglio  1987,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; aa)
prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di
riconversione  professionale  con  verifica  finale,  aventi   valore
abilitante,  l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di stu-
dio posseduti al fine di rendere  possibile  una  maggiore  mobilita'
professionale   all'interno  del  comparto  scuola  in  relazione  ai
fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti
degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di   insegnamento;   prevedere
nell'ambito   delle  trattative  contrattuali  l'equiparazione  della
mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di  ruolo)  a  quella
territoriale  ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in  ruolo
nel  senso  di  rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i
posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in  ciascun  anno
scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
dotazioni  organiche  aggiuntive  per  le  scuole  materne  e per gli
istituti e scuole  d'istruzione  secondaria  ed  artistica,  fino  al
raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica
di  quanto  previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni;  sopprimere,
con  decorrenza  dall'anno  scolastico  1993-94,  i  commi  decimo  e
undicesimo dell'art.  14' della citata legge 20 maggio 1982, n.  270,
e  prevedere  norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali
disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola  in
funzioni  diverse  da  quelle  di  istituto;  conseguentemente dovra'
essere prevista una nuova  regolamentazione  di  tutte  le  forme  di
utilizzazione  del  personale  della scuola per garantirne l'impiego,
anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita'  di
particolare  utilita'  strettamente  attinenti al settore educativo e
per fini di istituto anche culturali previsti  da  leggi  in  vigore.
Tale  nuova  regolamentazione  potra'  consentire  una  utilizzazione
complessiva  di  personale  non  superiore  alle  mille  unita';  cc)
prevedere  che  le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate
prevalentemente  alla  copertura  delle  supplenze  annuali.     Cio'
nell'ambito   delle   quote  attualmente  stabilite  per  le  diverse
attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982,  n.  270,  e
successive  modificazioni;  dd)  procedere alla revisione delle norme
concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee  per
il  personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede-
ndo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali  solo  per
la  copertura  dei  posti  effettivamente vacanti e disponibili ed ai
quali non sia  comunque  assegnato  personale  ad  altro  titolo  per
l'intero  anno  scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze
temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze  di
servizio;  procedere  alla  revisione  della  disciplina  che  regola
l'utilizzazione del personale  docente  che  riprende  servizio  dopo
l'aspettativa  per  infermita'  o  per motivi di famiglia; nelle sole
classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio
dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
a  novanta  giorni,  viene  confermato  il supplente a garanzia della
continuita' didattica  e  i  docenti  di  ruolo  che  non  riprendano
servizio  nella  propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
svolgimento  di  altri  compiti;  ee)   procedere   alla   revisione,
nell'ambito  dell'attuale  disciplina  del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e  funzionamento  delle
commissioni   giudicatrici,   al  fine  di  realizzare  obiettivi  di
accelerazione, efficienza  e  contenimento  complessivo  della  spesa
nello  svolgimento  delle  procedure  di  concorso  mediante  un piu'
razionale  accorpamento  delle  classi  di  concorso  ed  il  maggior
decentramento   possibile  delle  sedi  di  esame,  nonche'  un  piu'
frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il
personale docente e direttivo  in  quiescenza,  anche  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   190 del 18  agosto  1986,  e
successive  modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi  non  optino
per  l'esonero  dal  servizio  di insegnamento. La corresponsione dei
citati compensi deve comunque comportare  una  adeguata  economia  di
spesa   rispetto   agli  oneri  eventualmente  da  sostenere  per  la
sostituzione del personale esonerato dal  servizio  di  insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del
reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure
di  concorso,  al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di
effettiva disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
riguarda   le   accademie  ed  i  conservatori,  di  subordinarne  lo
svolgimento ad una previa selezione per soli  titoli;  gg)  prevedere
l'individuazione  di  parametri  di  efficacia  della  spesa  per  la
pubblica istruzione in rapporto ai risultati del  sistema  scolastico
con  particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto allo
studio  ed  in  rapporto  anche  alla  mortalita'  scolastica,   agli
abbandoni  e  al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti
efficaci per il loro superamento; hh) prevedere  criteri  e  progetti
per  assicurare  l'attuazione  della legge 10 aprile 1991, n. 125, in
tutti i settori del pubblico  impiego;  ii)  prevedere  l'adeguamento
degli  uffici  e  della  loro  organizzazione  al  fine  di garantire
l'effettivo  esercizio  dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241;  ll)  i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al  Parlamento
nazionale, al  Parlamento  europeo  e  nei  consigli  regionali  sono
collocati  in  aspettativa  senza  assegni per la durata del mandato.
Tale periodo e' utile ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del
trattamento   di   quiescenza  e  di  previdenza;  mm)  al  fine  del
completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche  e  della  piu'   razionale   utilizzazione   dei   sistemi
informativi  automatizzati,  procedere alla revisione della normativa
in materia di acquisizione dei mezzi necessari,  prevedendo  altresi'
la  definizione  dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza e di efficacia; procedere alla  revisione  delle  relative
competenze   e  attribuire  ad  un  apposito  organismo  funzioni  di
coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti
in   materia   di   automazione,   anche   al   fine   di   garantire
l'interconnessione   dei   sistemi  informatici  pubblici.     2.  Le
disposizioni  del presente articolo e dei decreti legislativi in esso
previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi  dell'art.  117
della  Costituzione.  I  principi  desumibili  dalle disposizioni del
presente articolo costituiscono altresi' per  le  regioni  a  statuto
speciale  e  per  le  province  autonome di Trento e di Bolzano norme
fondamentali di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica.    3.
Restano  salve  per  la  Valle  d'Aosta  le  competenze statutarie in
materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  sul  bilinguismo.
Resta  comunque  salva,  per  la  provincia  autonoma  di Bolzano, la
disciplina vigente sul bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di
posti  nel  pubblico impiego.  4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Cam-
era dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei  decreti
legislativi  di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da
parte delle commissioni permanenti competenti per la materia  di  cui
al  presente  articolo.  Le  commissioni  si esprimono entro quindici
giorni dalla data  di  trasmissione.    5.  Disposizioni  correttive,
nell'ambito  dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno
o  piu'  decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".  - Il D.Lgs.
n.  29/1993  reca:   "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'articolo  2  della  legge  23  ottobre
1992,  n.  421".  Si  trascrive  il  testo  del  relativo art. 41, in
attuazione del quale e' stato emanato il presente regolamento:  "Art.
41 (Requisiti di accesso e modalita' concorsuali). - 1.    Entro  sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  disciplinati:    a)  i  requisiti
generali  di  accesso  all'impiego e la relativa documentazione; b) i
contenuti dei bandi di concorso, le modalita'  di  svolgimento  delle
prove   concorsuali,   anche   con   riguardo  agli  adempimenti  dei
partecipanti; c) le categorie riservatarie ed i titoli di  precedenza
e  preferenza  per  l'ammissione  all'impiego;  d)  le  procedure  di
reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche
previste  da  disposizioni  di  legge;  e)  la  composizione  e   gli
adempimenti  delle  commissioni  esaminatrici.    2.  Ai  fini  delle
assunzioni di personale, compreso quello di cui all'art.  42,  presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e le amministrazioni che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e  sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui
all'art.  26  della legge 10 febbraio 1989, n. 53.  3. Per quanto non
espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione
del decreto del Presidente  della  Repubblica  di  cui  al  comma  1,
restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di assunzione
all'impiego.  Sono  comunque  portate  a  compimento   le   procedure
concorsuali  attivate  alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma  1".    -  Il  D.P.R.  n.
3/1957  reca:  "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati dello Stato".  - Il D.P.R. n. 686/1957  reca:  "Norme
di  esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3".  - Il D.P.R. n. 1077/1970
reca: "Riordinamento delle  carriere  degli  impiegati  civili  dello
Stato".    -  La  legge  n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
assunzioni presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende  di
Stato".    - La legge n. 56/1987 reca: "Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro".  - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:  "Art. 17 (Regolamenti). - 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato  che
deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:  a) l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi;  b)  l'attuazione  e  l'integrazione
delle  leggi  e  dei  decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi  quelli  relativi  a  materie   riservate   alla   competenza
regionale;  c)  le  materie  in  cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti  di
materie  comunque  riservate  alla  legge;  d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge; e) (soppressa).  2. Con decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono  emanati  i  regolamenti  per  la
disciplina  delle  materie,  non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della  Repubblica,
autorizzando  l'esercizio  della  potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e  dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle  norme  regolamentari.    3.  Con  decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro
o   di   autorita'   sottordinate   al   Ministro,  quando  la  legge
espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti, per  materie
di  competenza  di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali,  ferma  restando   la   necessita'   di   apposita
autorizzazione  da  parte  della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie  a  quelle  dei
regolamenti  emanati  dal  Governo. Essi debbono essere comunicati al
presidente del Consiglio dei Ministri prima  della  loro  emanazione.
4.  I  regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali,   che   devono   recare   la   denominazione    di
'regolamento',  sono  adottati  previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
   - La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e le aziende di Stato". Il titolo
I  di  tale  legge  concerne il personale appartenente alle categorie
protette avente titolo  alle  assunzioni  obbligatorie  (invalidi  di
guerra  e  invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi
del lavoro, invalidi civili, privi della vista, sordomuti,  orfani  e
vedove).    -  La legge n. 544/1988 reca: "Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni".