Art. 11. 
                    Adempimenti della commissione 
  1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  concorsuali  la  commissione,
considerato il numero dei  concorrenti,  stabilisce  il  termine  del
procedimento concorsuale e lo rende  pubblico.  I  componenti,  presa
visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la  dichiarazione
che non sussistono situazioni  di  incompatibilita'  tra  essi  ed  i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di  procedura
civile. 
  2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se
gli esami hanno luogo in una sede, ed una  sola  traccia  quando  gli
esami hanno luogo in piu' sedi.  Le  tracce  sono  segrete  e  ne  e'
vietata la divulgazione. 
  3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati  e
firmati esteriormente sui lembi  di  chiusura  dai  componenti  della
commissione e dal segretario. 
  4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la  stessa
per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del
comitato  di  vigilanza  fa  procedere   all'appello   nominale   dei
concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li
fa collocare in modo che non possano comunicare  fra  loro.  Indi  fa
constatare l'integrita' della chiusura dei tre  pieghi  o  del  piego
contenente i temi, e  nel  primo  caso  fa  sorteggiare  da  uno  dei
candidati il tema da svolgere. 
  5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di  concorsi
per titoli, dalla data della prima  convocazione.  L'inosservanza  di
tale  termine  dovra'  essere   giustificata   collegialmente   dalla
Commissione esaminatrice con motivata  relazione  da  inoltrare  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,   o   all'amministrazione   o   ente   che   ha   proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento
della funzione pubblica. 
 
          Nota all'art. 11:
             - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del  codice
          di procedura civile:
             "Art.  51  (Astensione  del  giudice).  -  Il giudice ha
          l'obbligo di astenersi:
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto;
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione o e' convivente o
          commensale  abituale  di  una  delle  parti o di alcuno dei
          difensori;
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori;
              4)  se  ha  dato  consiglio o prestato patrocinio nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico;
              5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore
          di   lavoro   di   una   delle   parti;   se,  inoltre,  e'
          amministratore o gerente  di  un'ente,  di  un'associazione
          anche  non  riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
          stabilimento che ha interesse nella causa.
              ??????
          ) se e' tutore, cu
             In ogni altro caso in  cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".
             "Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e'
          fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
          puo'  proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i
          motivi specifici e i mezzi di prova.
             Il ricorso, sottoscritto dalla parte  o  dal  difensore,
          deve  essere  depositato  in  cancelleria  due giorni prima
          dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome  dei  giudici
          che  sono  chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
          dell'inizio della trattazione o discussione di  questa  nel
          caso contrario.
             La ricusazione sospende il processo".