Art. 12. 
       Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali 
  1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresi',
predeterminati, immediatamente prima dell'inizio  di  ciascuna  prova
orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai  candidati
stessi   secondo    criteri    predeterminati,    che    garantiscono
l'imparzialita' delle prove. I criteri  e  le  modalita'  di  cui  al
presente comma sono formalizzati in appositi atti. 
  2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della  valutazione
dei titoli, che deve in ogni caso precedere le  prove  scritte,  deve
essere reso noto  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle
prove di esami. 
  3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto  di  accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e  2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992,  n.  352,
con le modalita' ivi previste. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n.
          352/1992  (Regolamento per la disciplina delle modalita' di
          esercizio e dei casi di esclusione del diritto  di  accesso
          ai  documenti  amministrativi,  in attuazione dell'art. 24,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi):
             "Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Il   presente   regolamento
          disciplina   le  modalita'  di  esercizio  e  dei  casi  di
          esclusione   del   diritto   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  in conformita' all'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
             2. Le misure organizzative occorrenti  per  l'attuazione
          del  diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni
          interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge  7
          agosto 1990, n. 241".
             "Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi  e'  esercitato  nei
          confronti  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  e dei
          concessionari di pubblici servizi da chiunque, vi abbia  un
          interesse  personale e concreto per la tutela di situazioni
          giuridicamente rilevanti.
             2. Il diritto di accesso si  esercita,  con  riferimento
          agli  atti  del procedimento e anche durante il corso dello
          stesso, nei confronti dell'autorita' che  e'  competente  a
          formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
             3.  Il  diritto  di  accesso s'intende realizzato con la
          pubblicazione, il deposito o altra  forma  di  pubblicita',
          comprese  quelle  attuabili mediante strumenti informatici,
          elettronici e telematici, dei documenti cui sia  consentito
          l'accesso,  secondo  le  modalita'  stabilite dalle singole
          amministrazioni ai sensi dell'art.    22,  comma  3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241".