Art. 13. 
Adempimenti  dei  concorrenti  durante  lo  svolgimento  delle  prove
                               scritte 
  1. Durante le prove scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. 
  2. I lavori  debbono  essere  scritti  esclusivamente,  a  pena  di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio  e  la  firma  di  un
membro della commissione esaminatrice. 
  3. I candidati non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Possono
consultare soltanto i testi di legge non  commentati  ed  autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 
  4. Il concorrente che  contravviene  alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema, e'  escluso  dal  concorso.  Nel  caso  in  cui
risulti che uno o piu' candidati  abbiano  copiato,  in  tutto  o  in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di  tutti  i  candidati
coinvolti. 
  5. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di  adottare
i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno  due  dei  rispettivi
membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata  esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione  sia  disposta  in
sede di valutazione delle prove medesime.