Art. 14. 
Adempimenti dei concorrenti e  della  commissione  al  termine  delle
                            prove scritte 
  1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due
buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile  ed
una piccola contenente un cartoncino bianco. 
  2.  Il  candidato,  dopo  aver  svolto  il  tema,   senza   apporvi
sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il  foglio  o  i  fogli
nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data  ed  il
luogo di nascita nel cartoncino e  lo  chiude  nella  busta  piccola.
Pone, quindi, anche la busta piccola  nella  grande  che  richiude  e
consegna al presidente della commissione o del comitato di  vigilanza
od a chi ne fa  le  veci.  Il  presidente  della  commissione  o  del
comitato di vigilanza, o chi ne fa le  veci,  appone  trasversalmente
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura  e
la  restante  parte  della  busta  stessa,   la   propria   firma   e
l'indicazione della data della consegna. 
  3. Al termine di ogni giorno  di  esame  e'  assegnato  alla  busta
contenente l'elaborato di ciascun concorrente  lo  stesso  numero  da
apporsi  sulla  linguetta  staccabile,  in  modo  da  poter  riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti  allo
stesso candidato. 
  4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova  di  esame  e
comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle
buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo  aver  staccata
la relativa linguetta numerata. Tale operazione e'  effettuata  dalla
commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento
di almeno due componenti della  commissione  stessa  nel  luogo,  nel
giorno e nell'ora di cui e' data  comunicazione  orale  ai  candidati
presenti in aula all'ultima prova di esame,  con  l'avvertimento  che
alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci  unita',  potranno
assistere alle anzidette operazioni. 
  5.  I  pieghi  sono  aperti   alla   presenza   della   commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi
a ciascuna prova di esame. 
  6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione  dell'esame  e
del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. 
  7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi di-
verse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi  verbali
sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e  da
questi trasmessi in  plico  raccomandato  per  il  tramite  del  capo
dell'ufficio   periferico    al    presidente    della    commissione
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.