Art. 15. 
Processo  verbale  delle  operazioni  d'esame  e   formazione   delle
                             graduatorie 
  1. Di tutte le operazioni di  esame  e  delle  deliberazioni  prese
dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori,
si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti
i commissari e dal segretario. 
  2. La graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 5. 
  3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di merito, formate sulla base del  punteggio  riportato  nelle  prove
d'esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2  aprile  1968,
n. 482 o da altre disposizioni  di  legge  in  vigore  che  prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 
  4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori  del
concorso, e' approvata con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica o dall'autorita' competente nel caso in cui il concorso  sia
bandito da  altre  pubbliche  amministrazioni  ed  e'  immediatamente
efficace. 
  5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi  sono  pubblicate  nel
Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  o
dell'amministrazione interessata. 
  6. Di tale pubblicazione e'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 
  7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per  un  termine
di diciotto mesi  dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e  che  successivamente  ed  entro  tale  data  dovvessero   rendersi
disponibili. Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita'  al
concorso con esclusione  delle  procedure  di  concorso  relative  al
personale del comparto scuola. 
 
          Nota all'art. 15:
             - Per il riferimento alla legge n. 482/1968 si  veda  in
          nota alle premesse.