Art. 17. 
                       Assunzioni in servizio 
  1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  sono  invitati,  a   mezzo
assicurata convenzionale, ad assumere servizio  in  via  provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso dei  requisiti  prescritti
per la nomina e sono assunti in prova nel  profilo  professionale  di
qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del
periodo di prova e' differenziata in ragione della complessita' delle
prestazioni professionali richieste  e  sara'  definita  in  sede  di
contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina  in  prova  sono
immediatamente esecutivi. 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  comunicano  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  il
numero  dei  candidati  vincitori  assunti  ed  eventuali   modifiche
nell'arco dei diciotto mesi di validita'  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 15, comma 7. 
  3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilita' di trasferimenti
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella  sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in
tale periodo, non  possono  essere  nemmeno  comandati  o  distaccati
presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso  non  puo'
essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la  sede  di
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica  posseduta,  salvo  che  il   dirigente   della   sede   di
appartenenza non lo consenta espressamente. 
  4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato  motivo
entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.