Art. 18. 
                              Compensi 
   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i
tipi di concorso, i  compensi  da  corrispondere  al  presidente,  ai
membri ed al segretario delle commissioni  esaminatrici,  nonche'  al
personale addetto alla vigilanza. 
  2. La  misura  dei  compensi  indicati  nel  comma  1  puo'  essere
aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro del  tesoro,  in  relazione
alle variazioni del costo della vita,  rilevate  secondo  gli  indici
ISTAT.