Art. 2. 
                         Requisiti generali 
  1.  Possono  accedere  agli   impieghi   civili   delle   pubbliche
amministrazioni  i  soggetti  che  posseggono  i  seguenti  requisiti
generali: 
   1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e'  richiesto  per  i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve  le  eccezioni
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  15  febbraio
1994, serie generale n. 61; 
   2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai  40.  Per  i
candidati appartenenti  a  categorie  per  le  quali  leggi  speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso
di cumulo di benefici, i 45 anni di eta'. Il limite  di  eta'  di  40
anni e' elevato: 
     a) di un anno per gli aspiranti coniugati; 
     b) di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti; 
     c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le  categorie
elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso  lo  stesso  beneficio.
Per le assunzioni  obbligatorie  di  personale  appartenente  a  tali
categorie, il limite massimo non puo' superare  i  55  anni.  Per  le
assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di
eta' e' di 50 anni; 
     d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,  comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai  sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta'
per i candidati, gia' dipendenti  civili  di  ruolo  delle  pubbliche
amministrazioni,  per  i  sottufficiali   dell'Esercito,   Marina   o
Aeronautica cessati d'autorita' o a  domanda;  per  gli  ufficiali  e
sottufficiali e vice brigadieri, graduati e  militari  di  truppa  in
servizio continuativo dell'Arma dei  carabinieri,  della  Guardia  di
finanza e dei Corpi di polizia; 
     e) il suddetto limite di eta' dei 45 anni non trova applicazione
per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'articolo  3,  comma
51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
   3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di  concorso,  in
base alla normativa vigente. 
  2.  Per  l'ammissione  a  particolari  profili   professionali   di
qualifica o categoria gli ordinamenti delle  singole  amministrazioni
possono prescrivere ulteriori requisiti. 
  3. Non possono accedere agli  impieghi  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano  stati  destituiti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 
  4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono
equiparati  ai  cittadini  gli   italiani   non   appartenenti   alla
Repubblica. 
  5. Il requisito della condotta e delle  qualita'  morali  stabilito
per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene  richiesto  per
le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie  protette,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  amministrazioni
che esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e
sicurezza dello Stato, di polizia  e  di  giustizia,  in  conformita'
all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  6. Per  l'accesso  a  profili  professionali  di  ottava  qualifica
funzionale e' richiesto il solo diploma di laurea. 
  7. I requisiti prescritti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  D.P.C.M.  7  febbraio 1994 approva il regolamento
          recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
          dell'Unione  europea  ai  posti   di   lavoro   presso   le
          amministrazioni pubbliche.
             - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.
             -  La  legge  n.  958/1986  reca:  "Norme  sul  servizio
          militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".
            ??????
          rvizio
             - Si riporta il testo del comma  51  dell'art.  3  della
          legge  n.    537/1993  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica): "51. Il dipendente collocato  in  disponibilita'
          puo'  essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra
          amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita'
          volontaria o d'ufficio. Il collocamento  in  disponibilita'
          cessa  dalla  data  di  effettiva  presa di servizio presso
          altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del
          trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non  vi
          siano   posti  vacanti,  l'amministrazione  di  provenienza
          dispone la cessazione del rapporto di servizio a  decorrere
          dal  termine  del  periodo di disponibilita'. Al dipendente
          collocato a riposo non si applicano i limiti  di  eta'  per
          l'accesso ai pubblici concorsi".
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.