Art. 2. Requisiti generali 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta'. Il limite di eta' di 40 anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non puo' superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di eta' e' di 50 anni; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati, gia' dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per i sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Corpi di polizia; e) il suddetto limite di eta' dei 45 anni non trova applicazione per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 5. Il requisito della condotta e delle qualita' morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformita' all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale e' richiesto il solo diploma di laurea. 7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Note all'art. 2: - Il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 approva il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse. - La legge n. 958/1986 reca: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata". ?????? rvizio - Si riporta il testo del comma 51 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "51. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi". - Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.