Art. 3. 
                          Bando di concorso 
  1. I concorsi sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per i concorsi unici o con provvedimento dell'organo  di
vertice dell'amministrazione o ente interessato, che  ne  informa  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
  2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di
presentazione delle domande nonche' l'avviso  per  la  determinazione
del diario e la sede delle prove scritte ed  orali  ed  eventualmente
pratiche. Deve indicare le materie  oggetto  delle  prove  scritte  e
orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta
per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali  e
particolari richiesti per  l'ammissione  all'impiego,  i  titoli  che
danno luogo a precedenza o a preferenza a  parita'  di  punteggio,  i
termini e le modalita' della loro presentazione, le  percentuali  dei
posti riservati al personale interno, in conformita'  alle  normative
vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati  da
leggi a favore di determinate categorie. Il bando di  concorso  deve,
altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n.  125,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al
lavoro come anche previsto dall'art. 61  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29 del  decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 
  3. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  o  l'amministrazione
interessata dispongono in ogni  momento,  con  decreto  motivato,  la
esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
  4. Nel caso di  concorso  unico,  i  candidati,  nella  domanda  di
ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le  amministrazioni  e
le sedi in  cui,  se  vincitori,  intendono  essere  assegnati.  Essi
possono  dichiarare  di  concorrere  solo   per   posti   di   alcune
amministrazioni. 
  5. I candidati che non abbiano indicato preferenze,  o  le  abbiano
indicate in numero insufficiente in relazione al  posto  occupato  in
graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con  posti  disponibili  dopo
l'accoglimento, secondo l'ordine  di  graduatoria,  delle  preferenze
espresse dagli altri vincitori. 
 
          Note all'art. 3:
             - La legge n. 125/1991 reca:  "Azioni  positive  per  la
          realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  D.Lgs. n.
          29/1993, cosi' come sostituito dall'art. 29 del  D.Lgs.  n.
          546/1993:
             "Art.   61   (Pari  opportunita').  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed  il  trattamento
          sul lavoro:
               a)    riservano    alle    donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui alla lettera d) dell'art. 8;
               b) adottano propri atti regolamentari  per  assicurare
          pari  dignita'  di uomini e donne sul lavoro, conformemente
          alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
               c)  garantiscono  la  partecipazione   delle   proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
             2.  Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame
          con    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, secondo le modalita'
          di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive  della  Comunita'  europea  in  materia  di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica".