Art. 4. 
              Presentazione delle domande di ammissione 
  1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate e presentate  direttamente  o  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i  concorsi
unici  e  all'amministrazione  competente  negli  altri   casi,   con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine  perentorio  di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  2. La data di spedizione delle domande e'  stabilita  e  comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
  3. La domanda deve essere  redatta  secondo  lo  schema  che  viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le  indicazioni  che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
  4. L'amministrazione non assume responsabilita' per la  dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
  5.  La  firma  da  apporre  in  calce  alla  domanda  deve   essere
autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici  ufficiali  di
cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  6. Per i  candidati  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni  e'
sufficiente il  visto  del  capo  dell'ufficio  presso  cui  prestano
servizio; per i militari, quello del comandante del reparto presso il
quale prestano servizio. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della legge n.
          15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e  sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme):
             "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione  il  proprio  nome  e  cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per  l'autentificazione  delle firme apposte sui margini
          dei  fogli  intermedi  e'  sufficiente  che   il   pubblico
          ufficiale aggiunga la propria firma".