Art. 5. 
                 Categorie riservatarie e preferenze 
  1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo
comma 3 del presente articolo, gia' previste  da  leggi  speciali  in
favore  di  particolari   categorie   di   cittadini,   non   possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 
  2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti  da  riservare  secondo  legge,  essa  si   attua   in   misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 
   1) riserva di posti a  favore  di  coloro  che  appartengono  alle
categorie di cui alla legge 2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive
modifiche ed integrazioni, o equiparate,  calcolata  sulle  dotazioni
organiche  dei  singoli  profili  professionali  o  categorie   nella
percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle  categorie
stesse vincitori del concorso; 
   2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
a favore dei militari in ferma di  leva  prolungata  e  di  volontari
specializzati delle tre Forze  armate  congedati  senza  demerito  al
termine della ferma  o  rafferma  contrattuale  nel  limite  del  5%,
qualora si tratti di concorsi per impiegati o del  10%  nei  concorsi
per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
   3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  per  gli  ufficiali  di
complemento, della Marina  e  dell'Aeronautica  che  hanno  terminato
senza demerito la ferma biennale. 
  4. Le categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli  sono  appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
   1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
   3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
   5) gli orfani di guerra; 
   6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
   7) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
   8) i feriti in combattimento; 
   9) gli insigniti di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
   10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
   11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 
   13) i genitori vedovi non risposati e le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
   14) i genitori vedovi non risposati e le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   15) i genitori vedovi non risposati e le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
   16)  coloro  che   abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
   17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
   18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico; 
   19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
   20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma. 
  5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
    c) dalla maggiore eta'. 
 
          Note all'art. 5:
             - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.
             -  Per  il riferimento alla legge n. 958/1986 si veda in
          nota all'art. 2.
             -  La  legge   n.   574/1980   reca:   "Unificazione   e
          riordinamento    dei   ruoli   normali,   speciali   e   di
          completamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica".