Art. 6. 
                       Svolgimento delle prove 
  1. Il diario delle  prove  scritte  deve  essere  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed
esami, non meno di quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove
medesime. 
  2. Le prove del concorso sia scritte che  orali  non  possono  aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.
101, nei giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche  rese  note  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  mediante  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi. 
  3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova  orale  deve
essere data comunicazione con l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte.  L'avviso  per  la  presentazione  alla
prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 
  4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta  al  pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
  5. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso  nella
sede degli esami. 
 
          Nota all'art. 6:
             - La legge n. 101/1989 reca: "Norme per  la  regolazione
          dei  rapporti  tra  lo  Stato  e  l'Unione  delle Comunita'
          ebraiche italiane".