Art. 7. 
                         Concorso per esame 
  1. I concorsi per esami consistono: 
    a)  per  i  profili  professionali  della  settima  qualifica   o
categoria superiore: in almeno due prove  scritte,  una  delle  quali
puo' essere a  contenuto  teorico-pratico  ed  in  una  prova  orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera,
tra quelle indicate nel bando. I voti sono  espressi,  di  norma,  in
trentesimi. Conseguono l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione  di  almeno
21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie  oggetto  delle
prove scritte e sulle altre indicate  nel  bando  di  concorso  e  si
intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; 
    b) per i profili professionali della quinta e sesta  qualifica  o
categoria: in due prove scritte, di cui una  pratica  o  a  contenuto
teorico-pratico, e in una prova  orale.  Conseguono  l'ammissione  al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel  bando
e  si  intende  superato  con  una  votazione  di  almeno   21/30   o
equivalente. 
  2. I bandi di  concorso  possono  stabilire  che  una  delle  prove
scritte  per  l'accesso  ai  profili  professionali   della   settima
qualifica o categoria superiore consista in una serie  di  quesiti  a
risposta sintetica. Per i profili professionali  delle  qualifiche  o
categorie di livelli inferiori  al  settimo,  il  bando  di  concorso
relativo puo' stabilire che le prove  consistano  in  appositi  tests
bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero  in  prove
pratiche  attitudinali  tendenti  ad  accertare  la  maturita'  e  la
professionalita' dei candidati con riferimento alle attivita'  che  i
medesimi sono chiamati a svolgere. 
  3. Il punteggio finale e' dato dalla somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e  della
votazione conseguita nel colloquio.