Art. 8. 
                    Concorso per titoli ed esami 
  1. Nei casi in  cui  l'ammissione  a  determinati  profili  avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei  titoli,
previa individuazione dei criteri, precede le prove d'esame. 
  2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli  valutabili
ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e  per
categorie di titoli. 
  3. Le prove di esame si  svolgono  secondo  le  modalita'  previste
dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 
  4.  La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.