Art. 9. 
                      Commissioni esaminatrici 
  1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli
precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei casi di concorsi unici,  o  con  decreto  dell'autorita'
competente  negli  altri  casi.  Questa  ne  da'  comunicazione  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
  2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici
esperti nelle materie oggetto del  concorso,  scelti  tra  funzionari
delle amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime  e  non
possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo  23
dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprano   cariche
politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali. Almeno un terzo dei posti
di  componente  delle  commissioni  di   concorso,   salva   motivata
impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita'  all'art.  29
del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali  principi,
esse, in particolare, sono cosi' composte: 
    a) per  i  concorsi  ai  profili  professionali  di  categoria  o
qualifica  settima  e  superiori:  da  un  consigliere  di  Stato   o
magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata  o  da  un
dirigente generale, con funzioni di  presidente,  e  da  due  esperti
nelle materie oggetto del concorso; le funzioni  di  segretario  sono
svolte  da  un  funzionario  appartenente  alla  ottava  qualifica  o
categoria; 
    b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria:
da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente,  e  da  due
esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente  alla  settima  qualifica  o
categoria; 
    c) per le prove selettive previste dal capo  terzo  del  presente
regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso
all'art. 16 della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente
e da due esperti nelle materie oggetto della selezione;  le  funzioni
di segretario sono svolte da un  impiegato  appartenente  alla  sesta
qualifica o categoria. 
  3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per  titoli
ed esami possono essere  suddivise  in  sottocommissioni,  qualora  i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte  superino  le  3.000
unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto.  A  ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 
  4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere  scelti  anche  tra  il  personale  in  quiescenza  che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga  ad  oltre  un  triennio
dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 
  5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto  per
il presidente quanto per  i  singoli  componenti  la  commissione.  I
supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi. 
  6. Alle commissioni, di cui al comma 2,  lettera  a)  del  presente
articolo, possono essere aggregati membri aggiunti per gli  esami  di
lingua straniera e per materie speciali. 
  7.  Quando  le  prove  scritte  abbiano  luogo  in  piu'  sedi,  si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto  da
un   membro   della    commissione    ovvero    da    un    impiegato
dell'amministrazione  di  qualifica   o   categoria   non   inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di  qualifica  o  categoria
non inferiore  alla  settima  e  da  un  segretario  scelto  tra  gli
impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. 
  8. Gli impiegati nominati  presidente  e  membri  dei  comitati  di
vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di  esame,  a
meno che, per  giustificate  esigenze  di  servizio,  sia  necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Si riportano i testi degli articoli 6 e 29 del citato
          D.Lgs. n.  546/1993:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".
             "Art.  29  (Attivita'  della  Scuola   superiore   della
          pubblica  amministrazione).  - 1. La Scuola superiore della
          pubblica amministrazione e'  organo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  svolge attivita' di formazione
          preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e  IX,
          di  reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive ema-
          nate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, nonche' di formazione
          permanente  per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo
          svolgimento di tali attivita'. Esprime parere al Presidente
          del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,  al  Ministro
          per   la  funzione  pubblica,  sui  piani  formativi  delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici
          e sui programmi formativi predisposti dagli enti  ai  quali
          compete  l'attivita'  di  formazione per il personale degli
          enti  locali  e  per  il  personale  delle  amministrazioni
          statali  appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle
          attuali VIII e  IX.  Sulla  base  dei  dati  forniti  dalla
          Scuola,  il  Dipartimento prepara annualmente una relazione
          sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene
          presentata al Parlamento.
             2. La Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione
          utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero
          per    incarico,    personale    docente    di   comprovata
          professionalita'.  Per  progetti  speciali  puo'  stipulare
          convenzioni  con  universita' ed altri enti di formazione e
          ricerca.
             3. Al direttore della Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  che  presiede l'organo deliberante, fanno
          capo   le   responsabilita'   didattico-scientifiche.    Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          direttore nomina un  segretario  generale,  scelto  tra  il
          personale  con  qualifica di dirigente generale dello Stato
          od   equiparata,   il   quale   ha    la    responsabilita'
          dell'organizzazione  e  della  gestione  degli uffici della
          Scuola.
             4. La Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione
          provvede  all'autonoma  gestione delle spese per il proprio
          funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale  scopo
          nel  bilancio  dello  Stato e iscritto in un unico capitolo
          dello stato di previsione della spesa della Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri.   La  gestione  finanziaria  e'
          sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
             5.  Sono  disciplinati  con  regolamento   emanato   dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
               a) gli organi della Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, loro composizione e competenze;
               b)  la  collocazione della sede della Scuola superiore
          della  pubblica  amministrazione  e  delle  eventuali   sue
          articolazioni   periferiche,   nel   rispetto  delle  leggi
          vigenti;
               c) il regolamento di  amministrazione  e  contabilita'
          della  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,
          comprendente anche i tempi e le modalita' di  presentazione
          del rendiconto alla Corte dei conti;
               d)   il   contigente   di  personale  funzionale  alle
          attivita' permanenti di organizzazione;
               e) il contingente e le modalita' di utilizzazione  del
          personale   docente   correlato   alla   realizzazione  dei
          programmi;
               f) le modalita' relative alle convenzioni  di  cui  al
          comma 2;
               g)  la  possibilita'  che  la  Scuola  superiore della
          pubblica amministrazione si avvalga anche di  strutture  di
          formazione, aggiornamento e perfezionamento gia' esistenti.
            6.  E'  abrogato  l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno  1992,  n.
          336.  Sono  altresi'  abrogate le norme in contrasto con il
          presente  decreto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   5
          raccoglie,  in  forma di testo unico, tutte le disposizioni
          relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente
          decreto.
             7. Le attivita' della Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  non  previste dal nuovo ordinamento ed in
          corso di svolgimento  al  momento  dell'entrata  in  vigore
          delle  disposizioni del presente capo, continuano ad essere
          espletate fino al loro compimento. Fino  alla  costituzione
          dei   nuovi   organi,  come  ridefiniti  sulla  base  delle
          disposizioni  del  presente  capo,  continuano  ad  operare
          quelli attualmente in carica".
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4-bis e 4-quinquies, del
          D.L. 21 marzo 1988, n.  86, convertito, con  modificazioni,
          nella legge 20 maggio 1988, n.  160, dall'art. 30, comma 1,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).- 1. Le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o  piu'  regioni,  le  provincie,  i  comuni  e  le  unita'
          sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo  l'ordine  delle
          graduatorie risultante  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero nel caso  di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali maggioramente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8. Sono escluse dalla disciplina del  presente  articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i corpi civili
          militarmente ordinati".
             - Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informativo  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) prevede che: "L'art.  16 della legge 28
          febbraio  1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
          assunzione a tempo determinato  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a  termine  consentite  nelle  regioni a statuto ordinario,
          nelle  provincie,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".