IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del
termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della
citata legge n. 142 del 1992, nonche' delega al Governo per
l'attuazione delle direttive particolari gia' adottate, ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attivita' privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, nonche' dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge n. 142/1992 reca disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per
il 1991). L'art. 43 cosi' recita:
"Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle
direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di
prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti
dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla
sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita'
per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti
di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre
finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
c) definire le forme organizzative di sicurezza a
livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
al processo prevenzionale;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei
mezzi personali di protezione;
e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei
servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo
altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti
professionali e delle responsabilita' del medico incaricato
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di
condizioni particolari di rischio;
g) prevedere, al fine di assicurare il pieno
raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela
dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni
esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia
dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali,
anche la fine di assicurare unita' di indirizzi ed
omogeneita' di comportamento in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza del lavoro;
2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano
attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in
materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la
istituzione di specifici corsi, anche obbligatori di
formazione in detta materia;
3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dell'attivita' lavorativa;
4) che per attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro;
5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo
7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le
prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima
direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel
decreto legislativo di attuazione.
2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie
per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il
lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di
protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla
tutela della salute dei lavoratori previsti dalla
legislazione italiana vigente.
3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il
termine per l'emanazione del decreto legislativo di
attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente
articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge".
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 183
del 29 giugno 1989. L'art. 16 cosi' recita:
"Art. 16 (Direttive particolari - Modifiche - Portata
generale della presente direttiva). - 1. Il Consiglio, su
proposta della Commissione fondata sull'articolo 118 A del
trattato, stabilisce direttive particolari rigurdanti, fra
l'altro, i settori di cui all'allegato.
2. La presente direttiva e, fatta salva la procedura
prevista all'articolo 17 per quanto rigurda gli adattamente
tecnici, le direttive particolari possono essere modificate
conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A
del trattato.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
interamente all'insieme dei settori contemplati dalle
direttive particolari, fatte salve le disposizioni piu'
rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive
particolari".
- La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/656/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/269/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 156
del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/270/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 156
del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 196
del 26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 374
del 31 dicembre 1990.
- La legge n. 146/1994 reca disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia dalle Comunita' europee (legge comunitaria
1993).
Nota all'art. 1:
- La legge n. 877/1973 reca norme per la tutela del
lavoro a domicilio.