Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o
di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici;
b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o
soggetto pubblico che e' titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello
stabilimento;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unita' produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti
titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacita'
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il
lavoro;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
Nota all'art. 2:
- Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive
n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
L'art. 55 con recita:
"Art. 55 (Esercizio dell'attivita' di medico
competente). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che
pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per
almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la
funzione di medico competente.
2. L'esrcizio della funzione di cui al comma 1 e'
subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale
alla sanita' territorialmente competente, di apposita
domanda corredata dalla documentazione comprovante lo
svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno
quattro anni.
3. La domanda e' presentata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'assessorato alla sanita' provvede entro novanta giorni
dalla data di ricezione della domanda stessa".