Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al  presente  decreto  si
intendono per: 
    a)  lavoratore:  persona  che  presta  il  proprio  lavoro   alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi  gli  addetti  ai  servizi
domestici e familiari,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
speciale. Sono equiparati i  soci  lavoratori  di  cooperative  o  di
societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento  o
di  formazione  scolastica,  universitaria  e  professionale  avviati
presso datori di lavoro per agevolare  o  per  perfezionare  le  loro
scelte professionali. Sono  altresi'  equiparati  gli  allievi  degli
istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a  corsi  di
formazione professionale nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature  di  lavoro  in  genere,  agenti
chimici, fisici e biologici; 
    b) datore di lavoro:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  o
soggetto pubblico che e' titolare  del  rapporto  di  lavoro  con  il
lavoratore e  abbia  la  responsabilita'  dell'impresa  ovvero  dello
stabilimento; 
    c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o  interni  all'azienda  finalizzati
all'attivita' di prevenzione e protezione  dai  rischi  professionali
nell'azienda, ovvero unita' produttiva; 
    d) medico competente: medico in  possesso  di  uno  dei  seguenti
titoli: 
    1)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in   medicina
preventiva  dei  lavoratori  e   psicotecnica   o   in   tossicologia
industriale o specializzazione equipollente; 
    2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in  medicina
preventiva  dei  lavoratori  e   psicotecnica   o   in   tossicologia
industriale o in igiene industriale o in  fisiologia  ed  igiene  del
lavoro; 
    3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto  legislativo  15
agosto 1991, n. 277; 
    e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e  capacita'
adeguate; 
    f) rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza:  persona,
ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti  della  salute  e  sicurezza  durante  il
lavoro; 
    g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per  evitare  o
diminuire i rischi professionali  nel  rispetto  della  salute  della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; 
    h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
 
Nota all'art. 2:
             -  Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive
          n.    80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,   n.   83/477/CEE,   n.
          86/188/CEE  e n.   88/642/CEE, in materia di protezione dei
          lavoratori contro i  rischi  derivanti  da  esposizione  ad
          agenti  chimici,  fisici  e  biologici  durante  il lavoro.
          L'art. 55 con recita:
             "Art.   55   (Esercizio   dell'attivita'    di    medico
          competente).  -  1.  I laureati in medicina e chirurgia che
          pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera  c),  alla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per
          almeno quattro anni,  sono  autorizzati  ad  esercitare  la
          funzione di medico competente.
             2.  L'esrcizio  della  funzione  di  cui  al  comma 1 e'
          subordinato alla presentazione,  all'assessorato  regionale
          alla   sanita'  territorialmente  competente,  di  apposita
          domanda  corredata  dalla  documentazione  comprovante   lo
          svolgimento  dell'attivita' di medico del lavoro per almeno
          quattro anni.
             3. La domanda e'  presentata  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.
          L'assessorato alla sanita' provvede  entro  novanta  giorni
          dalla data di ricezione della domanda stessa".